CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 28777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16337-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 16337 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 2340/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Risorse per [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’indennità prevista da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l’attività prestata fuori sede, sotto forma di “buoni-pasto” del valore di euro 5.16 per ogni giorno di presenza; 2. i giudici d’appello, conformemente a precedenti della medesima Corte, hanno interpretato il contenuto dell’accordo aziendale nel senso che il riferimento alle “attività lavorative […] assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali” consentisse di riconoscere l’indennità anche ai lavoratori chiamati a svolgere attività di supporto all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 3 motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.”; si lamenta che la circostanza indicata in sentenza - secondo cui si trattava “di personale chi amato a svolgere mansioni di addetto ad attività di supporto tecnico amministrativo presso il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del Ric. 2021 n. 16337 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- Comune di Roma” – sarebbe stata oggetto di specifica contestazione contenuta nella memoria di costituzione in giudizio della società; la censura è inammissibile perché l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di unanon contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito (Cass. n. 27490 del 2019; Cass.n. 3680 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005); 2.col secondo motivo, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia: “violazione dell’accordo sindacale 16 luglio 2009, in relazione agli artt.1362 e ss. c.c.”; si critica diffusamente l’interpretazione offerta all’accordo sindacale aziendale dalla Corte territoriale; il motivo è inammissibile, anche alla stregua di quanto già ritenuto da questa Corte in analoghe controversie (v. Cass. n. 17347 del 2021 e Cass. n. 27991 del 2021; Cass. n. 551 del 2022; Cass. n. 13709 del 2022; Cass. n. 14024 del 2022); invero, l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); Ric. 2021 n. 16337 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito -non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: ; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e Ric. 2021 n. 16337 sez. ML -ud. 26-05-2022 -5- non può, invece, affidarsi, come nella specie, alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); 3.il terzo mezzo denuncia: “Omesso esame su un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato “l’eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata in primo grado nella memoria difensiva e di costituzione, così come espressamente reiterata nel corso del giudizio di appello”; lacensura, per come formulata, è inammissibile; come questa Corte ha più volte affermato "l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violaz ione dell'art. 112 cod. proc. civ." (v. Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1701 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass.n. 12952 del 2007; Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 25825 del 2009; Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 7268 del 2012); nella specie la questione dedotta sotto il profilo dell’ “omesso esame su un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”, che evoca il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può in ogni caso essere ricondotta alla violazione prevista dal n. 4 dello Ric. 2021 n. 16337 sez. ML -ud. 26-05-2022 -6- stesso articolo, non recando il motivo alcun riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia (cfr. Cass. n. 329 del 2016); inoltre, se la parte intende riproporre in sede di legittimità un'eccezione non rilevabile di ufficio, formulata davanti al giudice di merito, e sulla quale questi abbia omesso di pronunciarsi, ha l'onere non solo di procedere all'esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell'eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche di formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., atteso che il vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame ex art. 112 c.p.c. non si sottrae al principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione (Cass. n. 9108 del 2012). 4.conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello