CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO si è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 giugno 2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponeva la restituzione al medesimo del contenuto del deposito titoli n. 693142 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] spa e rigettava nel resto le censure mosse avverso il provvedimento del Gip del medesimo Tribunale di sequestro preventivo di beni al Cestrone riconducibili. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], attinto anche da misura di cautela personale, era stato indagato, quale ispettore della Guardia di Finanza, in concorso con altri funzionari pubblici, dei reati di cui agli artt. 43 e 45 d.lgs. n. 504/1995 (per avere sottratto al pagamento delle accise kg 22.050 di bevande alcoliche - per euro 85.624,56 più IVA - corrompendo il funzionario doganale [OSCURATO:PERSONA]), 479 (per avere falsamente attestato l'uscita della merce indicata dal territorio UE) e 615 ter cod. pen. (per avere introdotto nel sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane il citato documento contraffatto). Si trattava di una delle plurime operazioni doganali, avvenute con le medesime modalità illecite, oggetto dell'odierno processo. Il vincolo reale, richiesto e disposto, era il sequestro preventivo di somme varie finalizzato alla confisca diretta ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. (in applicazione dell'art. 44 d.lgs. n. 504/1995 che consente la confisca, anche per equivalente, a seguito della commissione di reati doganali). 1.2. In sintesi, il Tribunale deduceva l'applicabilità del vincolo alle somme in questione dai principi di diritto fissati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 42415 del 2021 in cui si era precisato che era consentita l'ablazione, sempre diretta e non per equivalente, delle somme di denaro in possesso di chi abbia conseguito un accrescimento patrimoniale dalla commissione del reato, senza che sia d'ostacolo l'eventuale prova della provenienza lecita delle medesime, come avvenuto nell'odierno caso di specie. 2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Si ricordava che il Gip aveva apposto il vincolo sui beni del prevenuto fino alla concorrenza del profitto ritratto dal mancato pagamento delle accise (euro 108.843,82, comprendendo anche VIVA). Venivano così sequestrate somme di denaro per complessivi euro 14.937,14 così distinte: euro 15,17 dal conto titoli presso Unipol; euro 14.859,42 sul saldo, al 50 °A), del conto corrente bancario cointestato alla moglie [OSCURATO:PERSONA]; euro 61,85 in relazione ad un successivo accredito, considerando sempre la quota del 50 °h, pervenuto sul medesimo conto. La difesa non si doleva del fumus dei reati contestati. La doglianza muoveva dal fatto che i giudici avevano vincolato le somme limitandosi ad affermare che i proventi del reato commesso si erano confusi con le altre somme, di lecita provenienza, depositate sui conti bancari. Tale conclusione non aveva però alcun fondamento di fatto perché la difesa aveva dimostrato, con apposita produzione documentale, che tutta la provvista dei conti bancari era di provenienza lecita, trattandosi di stipendi e pensioni. La pubblica accusa non aveva poi dimostrato che l'indagato avesse percepito alcuna parte della somma provento del reato ascrittogli. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato per non essere stato adeguatamente motivato il conseguimento, da parte dell'indagato, di almeno parte della somma che aveva costituito il profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. La censura mossa in ordine al mancato rilievo della lecita provenienza della provvista sul conto bancario posto in sequestro non tiene conto del principio di diritto da ultimo ribadito dalla Sezioni unite di questa Corte - nella già citata, ma mal interpretata, sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. E', allora, del tutto priva di rilievo, l'argomentazione sviluppata nel ricorso circa la provenienza lecita delle somme sottoposte al ridetto sequestro preventivo. 2. L'ulteriore doglianza, argomentata sul mancato accertamento del conseguimento da parte dell'indagato della parte di somma lucrata dal contestato reati, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (applicabile anche al giudizio cautelare: Sez. 5, n. 42833 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv. 261243) perché non risulta proposta con i motivi di riesame. L'originaria richiesta di riesame, infatti, era priva dei motivi, che erano stati dedotti soltanto nel corso dell'udienza di trattazione, ed erano rivolti soltanto a censurare la mancata presa d'atto della lecita provenienza delle somme poste in sequestro dal momento che, prodotta documentazione varia, si era affermato che "per legittimare un sequestro preventivo nel caso di specie necessita documentazione per verificare la provenienza delle somme riferite al conto corrente.. ". Era stata, così, proposta la sola censura di cui si è sopra trattato e non l'ulteriore punto sviluppato nel ricorso circa l'effettivo profitto ricavato dall'indagato dalla commissione dei reati ascrittigli. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore de