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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48009/2022

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osti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo - in qualità di giudice dell'esecuzione - aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sede di incidente di esecuzione.

Tale pronuncia era stata preceduta dal rigetto della medesima istanza, con ordinanza del 19/7/2012 dello stesso Tribunale, in cui si puntualizzava che la domanda degli istanti doveva qualificarsi come richiesta di revoca della confisca a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., in cui era stata disposta la confisca obbligatoria ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992.

Con successiva ordinanza del 30/6/2015, la Corte di appello di Palermo - esaminando il ricorso (qualificato come incidente di esecuzione) proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - lo riqualificava come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.

1.1. Con provvedimento del 17/9/2019, la Corte di appello di Palermo ha disposto la "ricostruzione del fascicolo" contenente l'incidente di esecuzione de quo, avente ad oggetto l'impugnazione della declaratoria di inammissibilità del 31/3/2015 a seguito di opposizione al rigetto dell'istanza di revoca di confisca, impugnazione che era stata convertita in ricorso per cassazione, i cui atti non risultavano essere mai stati consegnati a questa Corte di cassazione.

1.2. Giunta la procedura all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi a questa Corte, il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo per la necessità di regolarizzare il contraddittorio, in quanto era stato citato soltanto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con pretermissione di tutti gli altri interessati.

2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità del 31/3/2015 proponevano impugnazione, con atto del 16/4/2015 qualificato come ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Nel primo motivo si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca della confisca, in quanto disposta all'esito del processo di cognizione definito con sentenza irrevocabile di condanna, che dunque impedisce la revoca della confisca per preclusione derivante dal giudicato.

2.2. Con il secondo motivo si richiamano le prove nuove offerte dalla difesa al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con riferi- 2mento alle dichiarazioni autoaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], alle informazioni rese nelle indagini difensive dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (segretaria personale di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti), e alla denuncia per auto-calunnia dello [OSCURATO:PERSONA].

Tali prove nuove, sopravvenute alla conclusione del processo di merito, sono tali da condurre alla revoca della confisca del patrimonio della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Nel terzo motivo si deduce l'omessa motivazione circa il dato crono-logico, con riguardo alla partecipazione associativa ex art. 416 bis cod. pen., accertata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per adesione a [OSCURATO:PERSONA] dai primi anni '70 del secolo scorso fino al 1994, data del suo arresto.

A prescindere dalle perplessità adombrate circa la fondatezza dell'accertamento processuale, lamenta l'impugnante che la condanna per mafia non comporta automaticamente la confisca dell'intero patrimonio, quand'anche sia misura obbligatoria, dovendosi comunque accertare quale parte del patrimonio rappresenta il frutto della partecipazione mafiosa.

2.4. Nel quarto motivo si illustra la legittimazione dei familiari del condannato nel procedimento di revoca, contestando la contraria affermazione dell'impugnata ordinanza.

Infatti, detta legittimazione era stata negata dal giudice dell'esecuzione in base al rilievo che i familiari non fossero qualificabili come estranei, in quanto intestatari fittizi di quote societarie del gruppo [OSCURATO:PERSONA]: pertanto, benché essi fossero rimasti estranei al processo di cognizione, si è sostenuto che i medesimi non avrebbero avuto titolo per proporre l'incidente di esecuzione.

Al contrario, gli impugnanti - moglie e figli del condannato - rivendicano la loro estraneità agli accertati reati e dunque la piena legittimazione a proporre incidente di esecuzione in qualità di terzi interessati incolpevolmente da un indiscriminato provvedimento di confisca.

Incombe sull'organo dell'accusa, invece, la dimostrazione della effettiva interposizione fittizia dei familiari nella titolarità di beni riconducibili al condannato, non potendosi in materia affidarsi a mere presunzioni derivanti dal rapporto di parentela.

2.5. Con motivi aggiunti e nuovi in data 28/2/2022, la difesa dei ricorrenti ha puntualizzati i profili di impugnazione già illustrati nell'atto di appello come riqualificato, ribadendo e sviluppando le argomentazioni a sostegno della ammissibilità del mezzo incidentale per la revoca della confisca in executivis, da intendersi come denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione.

Inoltre, si è puntualizzata la rilevanza del novum posto a base dell'inci-dente revocatorio, il contrasto tra giudicati ed il dato temporale, inquadrandoli come violazione di legge con riferimento all'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992 e all'art. 7 L. n. 1423 del 1956 e connesso vizio di motivazione.

In particolare, si deduce che nella specie è carente il requisito della correlazione temporale, 3poiché lo [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto come partecipe dell'associazione mafiosa soltanto a partire dal 1970, così dovendosi reputare privo di tale qualità per il periodo precedente, in cui si situavano gli acquisti patrimoniali, dunque da considerarsi leciti e non confiscabili.

In tali termini vi è contraddizione tra il giudicato di prevenzione e quello di merito, nonché violazione del parametro costituzionale di ragionevolezza temporale (sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018) che analogamente ha posto il principio della contiguità cronologica tra l'epoca di realizzazione del reato-spia e quella di acquisizione del cespite oggetto di ablazione.

Né il dato che tale principio sia stato elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità successivamente al procedimento esecutivo de quo può valere ad escluderne l'applicazione, alla luce del criterio illustrato dalla pronuncia di Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604, per cui «Il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di una interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un "nuovo elemento" di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta ex art. 35-ter ord. pen., ritenendola una riproposizione di altra precedente istanza, rigettata per carenza del requisito di attualità che la giurisprudenza successiva aveva definitivamente escluso quale presupposto della domanda)».

Si conclude che il mutamento giurisprudenziale qualificato, come quello attinente al principio della correlazione temporale, incidendo sul requisito della proporzionalità della confisca, deve travolgere quella parte di ablazione patrimoniale che non risulta rispondente al detto criterio di ragionevolezza cronologica, tanto più che nel caso in esame il giudicato verrebbe inciso soltanto nel quantum, senza pregiudizio dell'an. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni.

Preliminarmente va puntualizzato che l'incidente di esecuzione de quo è stato trattato nell'impugnata ordinanza ( intendendolo rivolto alla revoca della confisca disposta con sentenza, quindi in sede di esecuzione di detto titolo di condanna, ciò fondando la competenza del Tribunale di Palermo quale giudice dell'esecuzione.

La sentenza in discorso è quella emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 2/10/2001, passata in giudicato il 25/11/2003, in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., con contestuale confisca obbligatoria del suo patrimonio ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992.

41.1. La declaratoria di inammissibilità in cui è esitato l'esame delle questioni proposte dagli impugnanti deve ritenersi corretta, principalmente nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto nell'indicata prospettiva non sono stati espressi motivi che potessero infirmare la disposta misura ablatoria, presentando elementi di novità in grado di superare la preclusione del giudicato della sentenza di condanna.

Quanto ai familiari del condannato, ritenuti nell'accertamento processuale interposti fittizi nella titolarità dei beni dello [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che - diversa-mente da quanto ritenuto nell'impugnata ordinanza, nel periodo finale - essi, non avendo partecipato al giudizio di cognizione (benché intervenienti in quello di prevenzione), avevano piena legittimazione a partecipare al presente incidente di esecuzione, che costituisce il rimedio appropriato, di natura restitutoria della facoltà partecipativa mancata in fase di cognizione, per fare valere le loro ragioni al fine di ottenere la revoca ex tunc del provvedimento ablatorio (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528), ferma restando l'attuale disciplina prevista dall'art. 104 bis, comma 1 quinquies, disp. att. cod. proc. pen. che impone il coinvolgimento dei terzi titolari di diritti reali sui beni in sequestro già in fase cognitiva.

Per i familiari dello [OSCURATO:PERSONA], però, le ragioni addotte nel procedimento in esame non sono state in grado di scalfire l'accertamento della sentenza di condanna che si è riflesso a loro danno, non avendo allegato elementi tali da scardinare la presunzione relativa di illecita provenienza dei beni, ovvero da comprovare l'effettiva titolarità personale dei suddetti beni, o ancora la carenza di sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica lecita dei soggetti colpiti, motivi che fonderebbero il loro interesse ad impugnare in qualità di terzi interessati, essendosi limitati invece a mutuare le censure del condan-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a presunte falle dell'accertamento processuale, ciò costituendo materia all'evidenza improponibile nell'incidente di esecuzione.

Per costoro, dunque, il rilievo di inammissibilità discende dalla carenza di interesse in ordine alle censure dai medesimi avanzate nell'impugnazione riqualificata in ricorso.

1.2. Con riferimento alla posizione del condannato [OSCURATO:PERSONA], vanno aggiunte delle precisazioni.

Il ricorrente ha riproposto in questa sede doglianze intese ad aggredire i contenuti dell'accertamento processuale, presentandole in forma di violazione di legge con riferimento all'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992 e all'art. 7 Legge n. 1423 del 1956 e del connesso vizio di motivazione.

In realtà, il ricorso contiene un salto logico-giuridico insito nell'evoca-zione di "prove nuove", dimostrative della illegittimità della confisca, affermando che la condanna sia passibile di revisione in quanto frutto di strategie difensive 5errate e nocive.

Il giudice dell'esecuzione ha invece rilevato che le dedotte novità non sono tali, per essere state già vagliate esaurientemente - con esito negativo - in sede di cognizione: ci si riferisce alle dichiarazioni rese dalla segretaria personale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e dal precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], elementi valutati dai giudici di merito nell'esame complessivo della tematica dell'autocalunnia del condannato.

Sul punto, può convenirsi sul rilievo della progressiva assimilazione, in una prospettiva funzionale e costituzionalmente orientata, tra l'istituto della confisca cd. estesa (attuale art. 240 bis cod. pen.) e la confisca misura di prevenzione, così da autorizzare in via interpretativa il riconoscimento del rimedio 'revocatorio', anche con riferimento alle statuizioni di confisca estesa emesse in ambito penale, in presenza dell'allegazione di nova (intesi come elementi di fatto non acquisiti né valutati nel primo giudizio), tali da comportare la necessaria rivalutazione della base fattuale che ha determinato l'emissione della statuizione di confisca: in tali termini si è espressa questa Corte nella sentenza di Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634, pronuncia - si sottolinea - che riguarda una confisca disposta in sede esecutiva, in continuità con il principio posto da Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844.

Tuttavia, si rimarca che nella specie si è al cospetto di una confisca derivante dalla condanna irrevocabile per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., in relazione alla quale vi è un compiuto accertamento della responsabilità penale dello [OSCURATO:PERSONA] a tale titolo, vincibile soltanto attraverso lo scardinamento di detta pronuncia in sede di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali ai sensi dell'art. 639 cod. proc. pen. in caso di accoglimento della revisione della sentenza, e non invocabile genericamente nell'incidente di esecuzione, come è stato fatto dal ricorrente.

Quanto al vizio di motivazione, ritenuta mancante in punto di valutazione del dato cronologico discendente dai confini temporali - dai primi anni '70 fino al 1994 - dell'accertata partecipazione mafiosa dello [OSCURATO:PERSONA], privo di tale qualità per il periodo precedente in cui si situavano gli acquisti patrimoniali, da considerarsi dunque leciti e non confiscabili, la doglianza è manifestamente infondata.

Anche in tal caso non si è considerata la sede della disposta confisca, derivante dalla condanna per partecipazione mafiosa, ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, cod. pen., e si è fatto impropriamente richiamo ad un principio forgiato per perimetrare l'intervento ablativo in coerenza con le manifestazioni di pericolosità sociale, in materia di prevenzione.

In tale contesto, si è affermato che «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di 6ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro Rv. 262605).

Nel caso in esame, invece, connotato dall'ablazione di tutte le società ritenute riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sua accertata e prolungata adesione a cosa nostra, deve aversi riguardo alla nozione di impresa mafiosa, intesa come quella in cui vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associa-tiva e criminale, ovvero ricorrente quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contamina-zione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti e illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891; Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, D'Amico e altro, Rv. 272640).

In tal senso è giustificato il rilievo dell'impugnata ordinanza che attri-buisce al ricorso di avere sovrapposto la tematica della confisca di prevenzione con quella attinente alla confisca ordinata con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 416 bis, settimo comma, cod. pen. 2.

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M. , P.Q.Mspese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa,ammende. )4% 3/ ....„.., Così deciso il giorno 22 giugno 20220 W Il Consigliere estensore Il Presidente O o 2 [OSCURATO:PERSONA] " 2CORTE DI CASSAZIONE .

U.R.P.

CENTRALE- C.50'1.‘k CA5) [OSCURATO:PERSONA], gi 4 3-459-? Akic c/(909-; ti,1 e) M6 '1 ',h.p.oh,i2 (,01\9_,\_„,„:, 04,2eit C to-\_- .0 '\(\eet ,i4erA*1..;01/s.e 04Q.Q-k'A--- ,4 009 cM¦ eAk-34(k_ Q\ ()C-C44,-) \\ Of¦K‘.1/4 -\-sz) 9_1 14 h 9 61 " ci{ekp ¦ e 5(p) ,(96-( LA A› (4,02-6IL [OSCURATO:PERSONA] Alessa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo - in qualità di giudice dell'esecuzione - aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sede di incidente di esecuzione. Tale pronuncia era stata preceduta dal rigetto della medesima istanza, con ordinanza del 19/7/2012 dello stesso Tribunale, in cui si puntualizzava che la domanda degli istanti doveva qualificarsi come richiesta di revoca della confisca a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., in cui era stata disposta la confisca obbligatoria ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992. Con successiva ordinanza del 30/6/2015, la Corte di appello di Palermo - esaminando il ricorso (qualificato come incidente di esecuzione) proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - lo riqualificava come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte. 1.1. Con provvedimento del 17/9/2019, la Corte di appello di Palermo ha disposto la "ricostruzione del fascicolo" contenente l'incidente di esecuzione de quo, avente ad oggetto l'impugnazione della declaratoria di inammissibilità del 31/3/2015 a seguito di opposizione al rigetto dell'istanza di revoca di confisca, impugnazione che era stata convertita in ricorso per cassazione, i cui atti non risultavano essere mai stati consegnati a questa Corte di cassazione. 1.2. Giunta la procedura all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi a questa Corte, il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo per la necessità di regolarizzare il contraddittorio, in quanto era stato citato soltanto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con pretermissione di tutti gli altri interessati. 2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità del 31/3/2015 proponevano impugnazione, con atto del 16/4/2015 qualificato come ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Nel primo motivo si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca della confisca, in quanto disposta all'esito del processo di cognizione definito con sentenza irrevocabile di condanna, che dunque impedisce la revoca della confisca per preclusione derivante dal giudicato. 2.2. Con il secondo motivo si richiamano le prove nuove offerte dalla difesa al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con riferi- 2mento alle dichiarazioni autoaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], alle informazioni rese nelle indagini difensive dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (segretaria personale di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti), e alla denuncia per auto-calunnia dello [OSCURATO:PERSONA]. Tali prove nuove, sopravvenute alla conclusione del processo di merito, sono tali da condurre alla revoca della confisca del patrimonio della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Nel terzo motivo si deduce l'omessa motivazione circa il dato crono-logico, con riguardo alla partecipazione associativa ex art. 416 bis cod. pen., accertata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per adesione a [OSCURATO:PERSONA] dai primi anni '70 del secolo scorso fino al 1994, data del suo arresto. A prescindere dalle perplessità adombrate circa la fondatezza dell'accertamento processuale, lamenta l'impugnante che la condanna per mafia non comporta automaticamente la confisca dell'intero patrimonio, quand'anche sia misura obbligatoria, dovendosi comunque accertare quale parte del patrimonio rappresenta il frutto della partecipazione mafiosa. 2.4. Nel quarto motivo si illustra la legittimazione dei familiari del condannato nel procedimento di revoca, contestando la contraria affermazione dell'impugnata ordinanza. Infatti, detta legittimazione era stata negata dal giudice dell'esecuzione in base al rilievo che i familiari non fossero qualificabili come estranei, in quanto intestatari fittizi di quote societarie del gruppo [OSCURATO:PERSONA]: pertanto, benché essi fossero rimasti estranei al processo di cognizione, si è sostenuto che i medesimi non avrebbero avuto titolo per proporre l'incidente di esecuzione. Al contrario, gli impugnanti - moglie e figli del condannato - rivendicano la loro estraneità agli accertati reati e dunque la piena legittimazione a proporre incidente di esecuzione in qualità di terzi interessati incolpevolmente da un indiscriminato provvedimento di confisca. Incombe sull'organo dell'accusa, invece, la dimostrazione della effettiva interposizione fittizia dei familiari nella titolarità di beni riconducibili al condannato, non potendosi in materia affidarsi a mere presunzioni derivanti dal rapporto di parentela. 2.5. Con motivi aggiunti e nuovi in data 28/2/2022, la difesa dei ricorrenti ha puntualizzati i profili di impugnazione già illustrati nell'atto di appello come riqualificato, ribadendo e sviluppando le argomentazioni a sostegno della ammissibilità del mezzo incidentale per la revoca della confisca in executivis, da intendersi come denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione. Inoltre, si è puntualizzata la rilevanza del novum posto a base dell'inci-dente revocatorio, il contrasto tra giudicati ed il dato temporale, inquadrandoli come violazione di legge con riferimento all'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992 e all'art. 7 L. n. 1423 del 1956 e connesso vizio di motivazione. In particolare, si deduce che nella specie è carente il requisito della correlazione temporale, 3poiché lo [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto come partecipe dell'associazione mafiosa soltanto a partire dal 1970, così dovendosi reputare privo di tale qualità per il periodo precedente, in cui si situavano gli acquisti patrimoniali, dunque da considerarsi leciti e non confiscabili. In tali termini vi è contraddizione tra il giudicato di prevenzione e quello di merito, nonché violazione del parametro costituzionale di ragionevolezza temporale (sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018) che analogamente ha posto il principio della contiguità cronologica tra l'epoca di realizzazione del reato-spia e quella di acquisizione del cespite oggetto di ablazione. Né il dato che tale principio sia stato elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità successivamente al procedimento esecutivo de quo può valere ad escluderne l'applicazione, alla luce del criterio illustrato dalla pronuncia di Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604, per cui «Il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di una interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un "nuovo elemento" di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta ex art. 35-ter ord. pen., ritenendola una riproposizione di altra precedente istanza, rigettata per carenza del requisito di attualità che la giurisprudenza successiva aveva definitivamente escluso quale presupposto della domanda)». Si conclude che il mutamento giurisprudenziale qualificato, come quello attinente al principio della correlazione temporale, incidendo sul requisito della proporzionalità della confisca, deve travolgere quella parte di ablazione patrimoniale che non risulta rispondente al detto criterio di ragionevolezza cronologica, tanto più che nel caso in esame il giudicato verrebbe inciso soltanto nel quantum, senza pregiudizio dell'an. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni. Preliminarmente va puntualizzato che l'incidente di esecuzione de quo è stato trattato nell'impugnata ordinanza ( intendendolo rivolto alla revoca della confisca disposta con sentenza, quindi in sede di esecuzione di detto titolo di condanna, ciò fondando la competenza del Tribunale di Palermo quale giudice dell'esecuzione. La sentenza in discorso è quella emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 2/10/2001, passata in giudicato il 25/11/2003, in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., con contestuale confisca obbligatoria del suo patrimonio ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992. 41.1. La declaratoria di inammissibilità in cui è esitato l'esame delle questioni proposte dagli impugnanti deve ritenersi corretta, principalmente nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto nell'indicata prospettiva non sono stati espressi motivi che potessero infirmare la disposta misura ablatoria, presentando elementi di novità in grado di superare la preclusione del giudicato della sentenza di condanna. Quanto ai familiari del condannato, ritenuti nell'accertamento processuale interposti fittizi nella titolarità dei beni dello [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che - diversa-mente da quanto ritenuto nell'impugnata ordinanza, nel periodo finale - essi, non avendo partecipato al giudizio di cognizione (benché intervenienti in quello di prevenzione), avevano piena legittimazione a partecipare al presente incidente di esecuzione, che costituisce il rimedio appropriato, di natura restitutoria della facoltà partecipativa mancata in fase di cognizione, per fare valere le loro ragioni al fine di ottenere la revoca ex tunc del provvedimento ablatorio (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528), ferma restando l'attuale disciplina prevista dall'art. 104 bis, comma 1 quinquies, disp. att. cod. proc. pen. che impone il coinvolgimento dei terzi titolari di diritti reali sui beni in sequestro già in fase cognitiva. Per i familiari dello [OSCURATO:PERSONA], però, le ragioni addotte nel procedimento in esame non sono state in grado di scalfire l'accertamento della sentenza di condanna che si è riflesso a loro danno, non avendo allegato elementi tali da scardinare la presunzione relativa di illecita provenienza dei beni, ovvero da comprovare l'effettiva titolarità personale dei suddetti beni, o ancora la carenza di sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica lecita dei soggetti colpiti, motivi che fonderebbero il loro interesse ad impugnare in qualità di terzi interessati, essendosi limitati invece a mutuare le censure del condan-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a presunte falle dell'accertamento processuale, ciò costituendo materia all'evidenza improponibile nell'incidente di esecuzione. Per costoro, dunque, il rilievo di inammissibilità discende dalla carenza di interesse in ordine alle censure dai medesimi avanzate nell'impugnazione riqualificata in ricorso. 1.2. Con riferimento alla posizione del condannato [OSCURATO:PERSONA], vanno aggiunte delle precisazioni. Il ricorrente ha riproposto in questa sede doglianze intese ad aggredire i contenuti dell'accertamento processuale, presentandole in forma di violazione di legge con riferimento all'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992 e all'art. 7 Legge n. 1423 del 1956 e del connesso vizio di motivazione. In realtà, il ricorso contiene un salto logico-giuridico insito nell'evoca-zione di "prove nuove", dimostrative della illegittimità della confisca, affermando che la condanna sia passibile di revisione in quanto frutto di strategie difensive 5errate e nocive. Il giudice dell'esecuzione ha invece rilevato che le dedotte novità non sono tali, per essere state già vagliate esaurientemente - con esito negativo - in sede di cognizione: ci si riferisce alle dichiarazioni rese dalla segretaria personale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e dal precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], elementi valutati dai giudici di merito nell'esame complessivo della tematica dell'autocalunnia del condannato. Sul punto, può convenirsi sul rilievo della progressiva assimilazione, in una prospettiva funzionale e costituzionalmente orientata, tra l'istituto della confisca cd. estesa (attuale art. 240 bis cod. pen.) e la confisca misura di prevenzione, così da autorizzare in via interpretativa il riconoscimento del rimedio 'revocatorio', anche con riferimento alle statuizioni di confisca estesa emesse in ambito penale, in presenza dell'allegazione di nova (intesi come elementi di fatto non acquisiti né valutati nel primo giudizio), tali da comportare la necessaria rivalutazione della base fattuale che ha determinato l'emissione della statuizione di confisca: in tali termini si è espressa questa Corte nella sentenza di Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634, pronuncia - si sottolinea - che riguarda una confisca disposta in sede esecutiva, in continuità con il principio posto da Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844. Tuttavia, si rimarca che nella specie si è al cospetto di una confisca derivante dalla condanna irrevocabile per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., in relazione alla quale vi è un compiuto accertamento della responsabilità penale dello [OSCURATO:PERSONA] a tale titolo, vincibile soltanto attraverso lo scardinamento di detta pronuncia in sede di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali ai sensi dell'art. 639 cod. proc. pen. in caso di accoglimento della revisione della sentenza, e non invocabile genericamente nell'incidente di esecuzione, come è stato fatto dal ricorrente. Quanto al vizio di motivazione, ritenuta mancante in punto di valutazione del dato cronologico discendente dai confini temporali - dai primi anni '70 fino al 1994 - dell'accertata partecipazione mafiosa dello [OSCURATO:PERSONA], privo di tale qualità per il periodo precedente in cui si situavano gli acquisti patrimoniali, da considerarsi dunque leciti e non confiscabili, la doglianza è manifestamente infondata. Anche in tal caso non si è considerata la sede della disposta confisca, derivante dalla condanna per partecipazione mafiosa, ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, cod. pen., e si è fatto impropriamente richiamo ad un principio forgiato per perimetrare l'intervento ablativo in coerenza con le manifestazioni di pericolosità sociale, in materia di prevenzione. In tale contesto, si è affermato che «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di 6ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro Rv. 262605). Nel caso in esame, invece, connotato dall'ablazione di tutte le società ritenute riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sua accertata e prolungata adesione a cosa nostra, deve aversi riguardo alla nozione di impresa mafiosa, intesa come quella in cui vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associa-tiva e criminale, ovvero ricorrente quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contamina-zione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti e illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891; Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, D'Amico e altro, Rv. 272640). In tal senso è giustificato il rilievo dell'impugnata ordinanza che attri-buisce al ricorso di avere sovrapposto la tematica della confisca di prevenzione con quella attinente alla confisca ordinata con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 416 bis, settimo comma, cod. pen. 2. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. , P.Q.Mspese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa,ammende. )4% 3/ ....„.., Così deciso il giorno 22 giugno 20220 W Il Consigliere estensore Il Presidente O o 2 [OSCURATO:PERSONA] " 2CORTE DI CASSAZIONE . U.R.P. CENTRALE- C.50'1.‘k CA5) [OSCURATO:PERSONA], gi 4 3-459-? Akic c/(909-; ti,1 e) M6 '1 ',h.p.oh,i2 (,01\9_,\_„,„:, 04,2eit C to-\_- .0 '\(\eet ,i4erA*1..;01/s.e 04Q.Q-k'A--- ,4 009 cM¦ eAk-34(k_ Q\ ()C-C44,-) \\ Of¦K‘.1/4 -\-sz) 9_1 14 h 9 61 " ci{ekp ¦ e 5(p) ,(96-( LA A› (4,02-6IL [OSCURATO:PERSONA] Alessa
Sentenza Cassazione n. 48009/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris