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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 37993/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16487-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore -resistente - - avverso la sentenza n. 3134/2019 del Tribunale di Lecce depositata il 10.10.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3134/2019 il Tribunale di Lecce, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del locale Giudice di Pace (che aveva dichiarato inammissibile per “incompetenza territoriale” l’opposizione contro un’ordinanza ingiunzione prefettizia in materia di violazioni al codice della strada), ha ritenuto fondata la censura contro il provvedimento di incompetenza (in mancanza di eccezione di parte) e, decidendo la causa (in mancanza delle condizioni per la remissione al primo giudice), ha respinto l’opposizione.

Per quanto interessa, il Tribunale, richiamando un precedente di legittimità (Cass. n. 461/2006), ha osservato che i primi due motivi di ricorso contro il verbale di contestazione elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere dedotti in distinto giudizio ex art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011.

Ha poi ritenuto infondati gli altri motivi.

2. Contro tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1Con l’unico motivo si denunzia la violazione degli artt. 205 CDS e 22 della legge n. 689/1981 per avere il giudice di appello ritenuto inammissibili - nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione -i primi due motivi del ricorso introduttivo.

Osserva in particolare il ricorrente che il Tribunale, richiamando una massima di giurisprudenza riguardante una diversa fattispecie, avrebbe erroneamente affermato che l’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione può essere fatta valere solo per vizi propri dell’ordinanza ingiunzione e non anche per contestare il verbale di accertamento, impugnabile, a dire del Tribunale, mediante autonomo ricorso ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011.

Tale errore ha comportato come conseguenza – prosegue il ricorrente - il mancato esame del profilo di nullità del verbale per tardiva notifica ex art. 201 comma 1 CDS, profilo peraltro, a suo dire, fondato.

Rimprovera al giudice di appello di non avere considerato che egli aveva inteso impugnare l’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 205 CDS secondo il procedimento delineato dall’art. 6 del DLGS N. 150/2011; pertanto, egli non era tenuto a proporre l’opposizione di cui all’art. 7 DLGS cit. che invece riguarda il rimedio per fare valere i vizi del verbale in assenza del preventivo ricorso al Prefetto. 2Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] della strada prevede due rimedi alternativi per impugnare il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada: il ricorso amministrativo al Prefetto (art. 203), oppure il ricorso diretto all’autorità giudiziaria (art. 204 bis), regolato, quest’ultimo, dall’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011.

Entrambi i rimedi possono essere esperiti a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (cfr. art. 203 primo comma e art. 204 bis cit.).

Qualora sia stato esperito il primo rimedio, in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, segue l’adozione dell’ordinanza ingiunzione ex art. 204 CDS, contro cui al trasgressore è consentito di ricorrere all’autorità giudiziaria ed il relativo procedimento è regolato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011 (art. 205 CDS).

Si instaura così un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa.

Ebbene, nel caso in esame, l’odierno ricorrente aveva optato per il primo rimedio (ricorso al Prefetto) e quindi, una volta conclusosi tale procedimento amministrativo in senso a lui sfavorevole con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione notificatagli il 15.12.2017, egli ben poteva proporre contro di essa il ricorso davanti al Giudice di Pace secondo le previsioni degli artt. 205 CDS e 6 DLGS n. 150/2011, senza alcun limite nella formulazione dei motivi: poteva dunque sollevare la questione della tardività della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione (primo motivo dell’originario ricorso al Prefetto).

L’errore di fondo del Tribunale sta nell’aver confuso l’oggetto del procedimento a lui devoluto, e in particolare nel non aver considerato che nel caso in esame non vi era stato nessun pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, né si discuteva di sole sanzioni accessorie e pertanto non poteva trovare applicazione il principio di diritto affermato con la richiamata sentenza di questa Corte n. 461/2006 che riguardava, appunto, la diversa ipotesi dell’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione e della impugnabilità di una ordinanza ingiunzione applicativa di sanzioni accessorie.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato per nuovo esame e per la regolazione anche delle spese di questo giudizio, con logico assorbimento di ogni altra questione.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16487-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore -resistente - - avverso la sentenza n. 3134/2019 del Tribunale di Lecce depositata il 10.10.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3134/2019 il Tribunale di Lecce, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del locale Giudice di Pace (che aveva dichiarato inammissibile per “incompetenza territoriale” l’opposizione contro un’ordinanza ingiunzione prefettizia in materia di violazioni al codice della strada), ha ritenuto fondata la censura contro il provvedimento di incompetenza (in mancanza di eccezione di parte) e, decidendo la causa (in mancanza delle condizioni per la remissione al primo giudice), ha respinto l’opposizione. Per quanto interessa, il Tribunale, richiamando un precedente di legittimità (Cass. n. 461/2006), ha osservato che i primi due motivi di ricorso contro il verbale di contestazione elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere dedotti in distinto giudizio ex art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011. Ha poi ritenuto infondati gli altri motivi. 2. Contro tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell’Interno ha depositato un mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1Con l’unico motivo si denunzia la violazione degli artt. 205 CDS e 22 della legge n. 689/1981 per avere il giudice di appello ritenuto inammissibili - nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione -i primi due motivi del ricorso introduttivo. Osserva in particolare il ricorrente che il Tribunale, richiamando una massima di giurisprudenza riguardante una diversa fattispecie, avrebbe erroneamente affermato che l’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione può essere fatta valere solo per vizi propri dell’ordinanza ingiunzione e non anche per contestare il verbale di accertamento, impugnabile, a dire del Tribunale, mediante autonomo ricorso ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011. Tale errore ha comportato come conseguenza – prosegue il ricorrente - il mancato esame del profilo di nullità del verbale per tardiva notifica ex art. 201 comma 1 CDS, profilo peraltro, a suo dire, fondato. Rimprovera al giudice di appello di non avere considerato che egli aveva inteso impugnare l’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 205 CDS secondo il procedimento delineato dall’art. 6 del DLGS N. 150/2011; pertanto, egli non era tenuto a proporre l’opposizione di cui all’art. 7 DLGS cit. che invece riguarda il rimedio per fare valere i vizi del verbale in assenza del preventivo ricorso al Prefetto. 2Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] della strada prevede due rimedi alternativi per impugnare il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada: il ricorso amministrativo al Prefetto (art. 203), oppure il ricorso diretto all’autorità giudiziaria (art. 204 bis), regolato, quest’ultimo, dall’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011. Entrambi i rimedi possono essere esperiti a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (cfr. art. 203 primo comma e art. 204 bis cit.). Qualora sia stato esperito il primo rimedio, in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, segue l’adozione dell’ordinanza ingiunzione ex art. 204 CDS, contro cui al trasgressore è consentito di ricorrere all’autorità giudiziaria ed il relativo procedimento è regolato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011 (art. 205 CDS). Si instaura così un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa. Ebbene, nel caso in esame, l’odierno ricorrente aveva optato per il primo rimedio (ricorso al Prefetto) e quindi, una volta conclusosi tale procedimento amministrativo in senso a lui sfavorevole con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione notificatagli il 15.12.2017, egli ben poteva proporre contro di essa il ricorso davanti al Giudice di Pace secondo le previsioni degli artt. 205 CDS e 6 DLGS n. 150/2011, senza alcun limite nella formulazione dei motivi: poteva dunque sollevare la questione della tardività della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione (primo motivo dell’originario ricorso al Prefetto). L’errore di fondo del Tribunale sta nell’aver confuso l’oggetto del procedimento a lui devoluto, e in particolare nel non aver considerato che nel caso in esame non vi era stato nessun pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, né si discuteva di sole sanzioni accessorie e pertanto non poteva trovare applicazione il principio di diritto affermato con la richiamata sentenza di questa Corte n. 461/2006 che riguardava, appunto, la diversa ipotesi dell’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione e della impugnabilità di una ordinanza ingiunzione applicativa di sanzioni accessorie. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato per nuovo esame e per la regolazione anche delle spese di questo giudizio, con logico assorbimento di ogni altra questione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin
Decreto Cassazione n. 37993/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris