CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 40483/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5905/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.3 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei commissari giudiziali dott. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 5905/2015 Numero sezionale 3704/2021 Numero di raccolta generale 40483/2021 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.G. Belli n.27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila, Procura della Repubblica presso la Corte di Cassazione; - intimati - avverso la sentenza n. 26/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal cons. Paola VELLA. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso il decreto del 15/10/2013 con cui il Tribunale di Chieti aveva respinto l’opposizione della medesima Banca e omologato il concordato preventivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), condannando la reclamante alla rifusione delle spese in favore sia della [OSCURATO:PERSONA] che dei [OSCURATO:PERSONA] della procedura di concordato preventivo, dott. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], «questi ultimi in solido». 2. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui hanno resistito la “[OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo” (che ha anche depositato n. 5905/2015 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 5905/2015 Numero sezionale 3704/2021 Numero di raccolta generale 40483/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 memoria) e il “Concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]”, in persona dei predetti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo si deduce (testualmente) «violazione e falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 160-161-172-180 l.fall. c.p.c. nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per difetto di uno dei requisiti essenziali – la cd. fattibilità giuridica – per l’ammissibilità del piano e della proposta concordataria e della relativa omologazione, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), tutto ciò in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3, 4 e 5 c.p.c.». 2.2. Con il secondo mezzo si lamenta la «violazione e falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 161-172-180-183 l.fall. c.p.c. nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per violazione del dovere di informare i creditori prima del voto in ordine a tutte le circostanze utili affinché costoro decidano in piena consapevolezza della convenienza della proposta concordataria, nonché violazione delle norme di procedura (artt. 115 e 132 c.p.c.; 180 e 183 l.fall.) relative al sindacato del giudice dell’omologazione del concordato preventivo e di quelle relative al riparto probatorio (art. 2697 ss. c.c.); tutto ciò in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3, 4 e 5 c.p.c.». 2.3. Il terzo motivo prospetta la «violazione e falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 161-172-180-183 l.fall. c.p.c. nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per violazione del dovere di informare i creditori prima del voto in ordine a tutte le circostanze utili affinché costoro decidano in piena consapevolezza della fattibilità economica n. 5905/2015 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 5905/2015 Numero sezionale 3704/2021 Numero di raccolta generale 40483/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 della proposta concordataria, nonché violazione delle norme di procedura (artt. 115 e 132 c.p.c.; 180 e 183 l.fall.) relative al sindacato del giudice dell’omologazione del concordato preventivo e di quelle relative al riparto probatorio (art. 2697 ss. c.c.); tutto ciò in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3, 4 e 5 c.p.c.». 2.4. Il quarto motivo denunzia la «violazione e falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 161-172-180-183 l.fall. c.p.c. nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per violazione del dovere di informare i creditori prima del voto in ordine a tutte le circostanze utili affinché costoro decidano in piena consapevolezza della meritevolezza della debitrice proponente, nonché violazione delle norme di procedura (artt. 115 c.p.c.; 180 e 183 l.fall.) relative al sindacato del giudice dell’omologazione del concordato preventivo; tutto ciò in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3, 4 e 5 c.p.c.». 2.5. Con il quinto ci si duole della «violazione e falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 161-172-180-183 l.fall. c.p.c. nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per violazione del divieto di compimento di atti di frode e di abuso da parte del debitore concordatario, nonché violazione delle norme relative al processo (art. 112 c.p.c. e 180 l.fall.) ed al riparto probatorio (art. 2697 ss. c.c.); tutto ciò in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3, 4 e 5 c.p.c.». 3. Preliminarmente all’esame dei motivi del ricorso occorre valutare l’unica difesa svolta dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di inammissibilità del ricorso «in ragione del precedente passaggio in giudicato della sentenza impugnata», nel senso che «non risponde al vero l’affermazione della ricorrente secondo cui sarebbe mancata la n. 5905/2015 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 5905/2015 Numero sezionale 3704/2021 Numero di raccolta generale 40483/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 notifica della sentenza impugnata ed oggetto di richiesta di cassazione (cfr., sul punto, pagg. 2 e 67 ricorso per cassazione», poiché la notifica sarebbe stata «ritualmente eseguita nel domicilio eletto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella fase introduttiva del giudizio di gravame», segnatamente presso lo «studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – che tra l’altro risulta aver personalmente e materialmente ricevuto la copia autentica del provvedimento giudiziale – sito in L’Aquila, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 76», in data 21 ottobre 2014, tanto che il 28 gennaio 2015 (ben prima della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 23 febbraio 2015), «la Cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila, ai sensi dell’art. 124, comma 1, disp. att. c.p.c., ha puntualmente rilasciato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza»; la sentenza impugnata sarebbe perciò «divenuta non più riformabile, ex art. 325 co. 2 c.p.c., sessanta giorni dopo la sua notifica e cioè il 22 dicembre 2014 (compresa la proroga del termine ex art. 155, comma 5, c.p.c.), quindi ben sessantadue giorni prima della data di notifica del ricorso per cassazione». 3.1. Alla luce della documentazione versata in atti dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in concordato preventivo, deve dunque rilevarsi la tardività del ricorso, in quanto proposto – avverso una sentenza pubblicata il 10/07/2014 e notificata il 21/10/2014 (su istanza del difensore della [OSCURATO:PERSONA]) – solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo il decorso del termine ordinario di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. all’epoca Cass. 12819/2016 per cui «in tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., dalla corte d'appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli artt.737 e segg. c.p.c., sicché è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione n. 5905/2015 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 5905/2015 Numero sezionale 3704/2021 Numero di raccolta generale 40483/2021 dello stesso, non potendo applicarsi per analogia la disciplina Data pubblicazione 16/12/2021 prevista per il concordato fallimentare dall'art. 131 l.fall. e riformata con il d.lgs. n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e "in bonis" dall'altro)». 3.2. Alle medesime conclusioni si perviene (a maggior ragione) computando il minor termine di trenta giorni applicato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha stabilito che al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ex art. 183, comma 1, l.fall. sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall'art. 18, comma 14, l.fall., sicché lo stesso è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, «permanendo, anche rispetto all'impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull'omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il rinvio al procedimento di reclamo di cui all'art. 183, comma 2, l.fall. deve intendersi riferito all'intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall'art. 18 l.fall. e non solo alla porzione del reclamo» (Cass. 30210/2019). 3.3. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, nell'attuale contesto normativo, non vi è più ragione per distinguere fra comunicazione e notificazione ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo, dal momento che: i) all'epoca di entrata in vigore dell'art. 18 l.fall. sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione (che, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.c. ha ad oggetto una copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi) e la n. 5905/2015 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 5905/2015 Numero sezionale 3704/2021 Numero di raccolta generale 40483/2021 comunicazione (la quale veniva – e in via residuale viene tuttoraData pubblicazione 16/12/2021 – effettuata mediante biglietto di cancelleria, in «forma abbreviata», secondo la dicitura ormai inattuale dell'art. 136 c.p.c.); ii) dall'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 si è creato un difetto di coordinamento tra il testo dell'art. 136 c.p.c. (rimasto inalterato laddove si riferisce ad un «forma abbreviata di comunicazione») e l'art. 45 disp. att. c.p.c. (il quale, al secondo comma, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene «in ogni caso... il testo integrale del provvedimento comunicato»); iii) vi è ormai perfetta coincidenza tra l'attività posta in essere dal cancelliere ai fini della notificazione e della comunicazione, poiché in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di p.e.c. contenente in allegato il testo integrale del provvedimento; iv) una simile equiparazione trova conferma nell'ultimo periodo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., secondo cui la comunicazione della sentenza «non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all'articolo 325», in quanto, in un sistema ordinario che ha al suo centro l'art. 285 c.p.c. – secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa «su istanza di parte» – la novella del secondo comma dell'art. 133 c.p.c. è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d'ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine breve, riserva alla parte; sicché, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti «idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all'articolo 325»; v) l'equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo n. 5905/2015 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 5905/2015 Numero sezionale 3704/2021 Numero di raccolta generale 40483/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 ufficio si giustifica quindi in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall'art. 285 c.p.c. da quella contemplata dall'art. 18 l.fall., poiché, mentre il congegno dell'abbreviazione del termine ex art. 285 c.p.c. trova fondamento nella volontà della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dall'art. 18 l.fall. ha a fondamento non già l'iniziativa di parte, bensì – in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare – la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione; vi) di conseguenza, tanto la comunicazione quanto la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, determinano la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione (Cass. 23443/2019; cfr. Cass.10525/2016, 2315/2017, 23575/2017, 26872 /2018, 27685/2018). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo, liquidate come da dispositivo. 5. Analoga condanna non può essere invece disposta in favore dell’altro controricorrente “Concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei [OSCURATO:PERSONA]”, stante il difetto di legittimazione passiva del commissario giudiziale nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendo al predetto organo attribuiti compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso – tutti volti al controllo della regolarità del comportamento del debitore e alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori – e non già funzioni di amministrazione, gestione o rappresentanza del debitore o dei creditori, rispetto ai n. 5905/2015 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 5905/2015 Numero sezionale 3704/2021 Numero di raccolta generale 40483/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 quali non riveste il ruolo di sostituto processuale (Cass. 16562/2021, che ha perciò dichiarato inammissibile il controricorso della “massa dei creditori” del concordato, in persona del commissario giudiziale). 5.1. In proposito è stato chiarito che il Commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al giudizio di omologazione del concordato preventivo ex art. 180 l.fall. – attraverso la comparizione all'udienza in camera di consiglio (comma 1), la costituzione in giudizio e il deposito di un parere motivato (comma 2) – e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo del tribunale, al fine di darne notizia ai creditori (comma 5), non diviene parte in senso sostanziale del giudizio medesimo, ma conserva la posizione giuridica di organo ausiliario del giudice, non essendo portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituto processuale della massa dei creditori; di conseguenza, egli non è abilitato all'esercizio di azioni ed è privo anche della legittimazione a proporre ricorso per Cassazione (Cass. 10632/2007, 11604/1998, 7152/1992, 3676/1987, 178/1987, 1342/1967; cfr. Cass. 4183/2014 e Cass. 5273/2018, in motivazione, con riguardo al procedimento di revoca ex art. 173 l.fall.). 5.2. Lo stesso parere formulato dal Commissario giudiziale e diretto al tribunale non integra una domanda giudiziale in senso tecnico (Cass. 10632/2007), tanto che resta fermo, per tutto il corso del procedimento concordatario, il potere-dovere del giudice di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda di concordato, prima fra tutte la sua fattibilità (Cass.11522/2020, 30454/2019, 5825/2018, 9061/2017), mentre ai creditori è riservata la valutazione di convenienza della proposta n. 5905/2015 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 5905/2015 Numero sezionale 3704/2021 Numero di raccolta generale 40483/2021 concordataria, in vista dell'eventuale giudizio di cd. cram downData pubblicazione 16/12/2021 ex art. 180, comma 4, l.fall. (Cass. 23315/2018, 21175/2018). 5.3. Da tale difetto di legitimatio ad causam – rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez.U, 2951/2016; Cass. 17092/2016, 7776/2017, 11744/2018) – discende dunque l'inammissibilità del controricorso dei Commissari giudiziali (Cass.31313/2018), con compensazione delle spese nei confronti di parte ricorrente, stante l’inammissibilità anche del ricorso. 6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara inammissibile il controricorso del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei commissari giudiziali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in [OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/09/2021 Il Presidente n. 5905/2015 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :