CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 24565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19139/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamxente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](C.F.) - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 600/05/22, depositata in data 25/01/2022 Oggetto: tributi – operazioni oggettivamente inesistenti –consapevolezza della frode – quadro indiziario N.19139/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con cui –a seguito di PVC emesso nei confronti dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] -si accertava in capo al contribuente l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per sovrafatturazione, con conseguente recupero di IRES, IRAP e IVA. Il contribuente ha dedotto di avere eseguito regolari operazioni sotto il profilo contabile e ha invocato la propria buona fede. 2. La CTP di Ragusa ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Sicilia, con sentenza in data 25 gennaio 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio . Ha ritenuto il giudice di appello che l’Agenzia non ha fornito la prova che le operazioni fossero oggettivamente inesistenti e ha, inoltre, ritenuto che l’Agenzia non avrebbe fornito la prova che il contribuente fosse consapevole che l’operazione si inserisse nella partecipazione a un fraudolento utilizzo di fatture inesistenti, ritenendo che il quadro indiziario fosse fondato sulle dichiarazioni rese dalla titolare dell’impresa emittente, le quali non sarebbero idonee a supportare il quadro indiziario. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1072, n. 633, nonché dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto che l’Ufficio non avrebbe assolto all’onere della prova. Osserva parte ricorrente come l’Ufficio avrebbe addotto che N.19139/22 R.G. Est. F. D’Aquino l’impresa Criscione emittente non risultava censita presso il Registro delle Imprese, non aveva alcuna sede operativa e non aveva organizzazione idonea (dipendenti e mezzi strumentali), né risultava avere eseguito acquisti di beni o servizi, come risultante dall’applicativo “spesometro”, il tutto oltre le dichiarazioni dell’emittente Criscione. Ritiene, pertanto, il ricorrente che l’avere ritenuto che la prova dell’Ufficio fosse fondata su una mera congettura consegua a un difettoso governo delle norme che regolano l’onere della prova. Censura, inoltre, il ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio non avrebbe fornito l’onere della prova della consapevolezza del contribuente, considerato che trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede non si sarebbe potuta invocare da parte del contribuente. 2. Il ricorso è fondato. In primo luogo va ribadito il principio – relativo alla valutazione dei fatti noti addotti dall’Ufficio (gli elementi indiziari) - secondo cui spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, i quali vanno valutati sia analiticamente (dando un adeguato peso ponderale a ciascun elemento), sia sinteticamente nella loro globalità, valutando se la combinazione di tali elementi sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 26802; Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 19353; Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 14980; Cass., Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15777; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 5374; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16719). 3. La valutazione degli indizi, pur operata singolarmente e analiticamente dal giudice del merito (in relazione al peso ponderale dell’elemento indiziario), deve, comunque, essere operata anche sinteticamente, in modo che i vari elementi addotti consentano al giudice del merito di cogliere e apprezzare il quadro complessivo (framework) che l’Amministrazione finanziaria ha inteso dare al N.19139/22 R.G. Est. F. D’Aquino coacervo degli stessi fatti indiziari, al fine di trarre la presunzione del fatto ignoto (consapevolezza di partecipare a una frode IVA). Il giudizio sintetico o complessivo degli elementi addotti si nutre, pertanto, della valutazione dei singoli indizi – ove rilevanti (gravi e precisi) e concordanti rispetto all’oggetto della prova -al fine di cogliere il quadro complessivo che fonda la prova logica del fatto ignoto (la consapevolezza del cessionario nell’aver preso parte a una frode IVA). Nel qual caso, l’Ufficio non deve fornire una prova del tutto incontrovertibile del fatto costitutivo della consapevolezza del contribuente di avere preso parte a una frode IVA, potendo addurre prove meramente indiziarie (Cass., Sez. V, 11 dicembre 2020, n. 28246; Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 5873), purché il quadro indiziario venga valutato dal giudice del merito nel suo complesso. 4. In secondo luogo, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo (Cass., Sez. V , 18 ottobre 2021, n. 2 8628 ). Il contribuente dovrà, pertanto, dare la prova contraria che l’operazione è stata effettivamente eseguita. 5. Nella specie la sentenza impugnata ha fatto malgoverno di tali principi, sia in quanto non ha valutato – ai fini della prova dei fatti costitutivi addotti dall’Ufficio – il coacervo indiziario addotto dal ricorrente e ribadito nel ricorso (con particolare riferimento, come indicato dal ricorrente a pag. 2 del ricorso, alla assenza di sede operativa dell’emittente, all’assenza di personale dipendente, N.19139/22 R.G. Est. F. D’Aquino all’assenza di mezzi strumentali, elementi connotati anche ma non solo dalle dichiarazioni confessorie dell’emittente), sia in quanto ha ritenuto – quanto all’assolvimento della prova contraria – rilevante la buona fede del contribuente, in luogo dell’accertamento dell’effettivo compimento delle operazioni sottostanti. 6. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza con rinvio per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anch