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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 gennaio 2021

Cassazione n. 30464/2022

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7/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18037/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 101 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procureallegate al controricorso - controricorrent i – N. 18037/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 430/1/2021depositata in data 18.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: - l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione , af fidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia - accogliendo gli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso la sentenza n. 6106/2016, emessa dalla C.T.P. di Palermo - aveva annullatodue provvedimenti di diniego a domande di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018; -con unico controricorso, hanno resistito non soltanto la predetta società, ma anche i sociMaria, Vincenza ed [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprioe quali coobbligati in solido con la società stessa; - tuttavia, premesso che il ricorso per cassazione è stato notificato alla sola società, e non anche ai soci, dalla lettura della sentenza non risulta che i predetti soci abbiano partecipato al giudizio di merito, né che abbiano avanzato essi stessi le istanze di definizione agevolata, per quanto nello stesso ricorso sia riportato un laconico accenno in tal senso; Ritenuto che: -si renda necessario, ai fini della delibazione circa la legittimazione a contraddire in questo giudizio di cassazione(v.

Cass. n. 15356/2020), l’esame del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, la cui trasmissione è stata tempestivamente richiesta e depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.; N. 18037/21 R.G.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello e mandando alla Cancelleria per gli adempimenti.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 21.6.2022e, a s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18037/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 101 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procureallegate al controricorso - controricorrent i – N. 18037/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 430/1/2021depositata in data 18.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: - l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione , af fidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia - accogliendo gli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso la sentenza n. 6106/2016, emessa dalla C.T.P. di Palermo - aveva annullatodue provvedimenti di diniego a domande di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018; -con unico controricorso, hanno resistito non soltanto la predetta società, ma anche i sociMaria, Vincenza ed [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprioe quali coobbligati in solido con la società stessa; - tuttavia, premesso che il ricorso per cassazione è stato notificato alla sola società, e non anche ai soci, dalla lettura della sentenza non risulta che i predetti soci abbiano partecipato al giudizio di merito, né che abbiano avanzato essi stessi le istanze di definizione agevolata, per quanto nello stesso ricorso sia riportato un laconico accenno in tal senso; Ritenuto che: -si renda necessario, ai fini della delibazione circa la legittimazione a contraddire in questo giudizio di cassazione(v. Cass. n. 15356/2020), l’esame del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, la cui trasmissione è stata tempestivamente richiesta e depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.; N. 18037/21 R.G. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello e mandando alla Cancelleria per gli adempimenti. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 21.6.2022e, a s
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