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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19376/2024

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cio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del Prefetto,rappresentati e difesiex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliat i presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12.

Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli AvvocatiStefania Segatori e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio di quest’ultimain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 20.

Controricorrente avverso la sentenza n.397/2021 del Tribunale di Perugia, pubblicata il 10.

3. 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causae ragioni della decisione R.G.

N. 12779/2021.Con ordinanza del 2019 la Prefettura di Perugia dispose la revoca della patente di guida ad [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile della violazione dell’art. 186, comma 2 lett. c), codice della strada, per avere condotto un autoveicolo in stato di ebrezza causando un incidente stradale, e dando atto che a suo carico era già stato emesso un provvedimento di sospensione della patente della durata di dodici mesi e che il procedimento penale a cui era stato sottoposto si era concluso con il suo proscioglimento per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al giudice di pace, che la respinse, Interposto appello, con sentenza n. 397 del 10.

3. 2021 il Tribunale di Perugia confermò la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato l’opposizione al provvedimento di revoca, ma la accolse nella parte in cui aveva contestato la disposizione in esso contenuta che l’interessato avrebbe potuto conseguire una nuova patente solo trascorsi tre anni dalla disposta revoca.

Affermò, a sostegno di tale conclusione, che dai tre anni previsti dalla legge andava scomputato, nel caso di specie, il periodo in cui la patente era stata sospesa, pari a 206 giorni, rispondendo il provvedimento di sospensione alle medesime finalità di interesse generale del provvedimento di revoca, anticipandone gli effetti, sicché non sarebbe ragionevole considerare, in tale evenienza , i due periodi non cumulabili.

Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 15.

3. 2021, con atto notificato il 14.

5. 2021, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Perugia, affidando si ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 186, comma 2 bis, e 224 codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che dal periodo di tre anni richiesto per il conseguimento da parte dell’interessato di una nuova patente di guida debba essere scomputato il periodo in cui la patente è rimasta sospesa.

Si sostiene al riguardo che la statuizione impugnata evade dai poteri del giudice di merito investito dell’opposizione a sanzione, in mancanza di una norma che ne preveda o autorizzi la sua adozione.

In ogni caso, si aggiunge, la decisione è errata, in R.G.

N. 12779/2021.quanto l’accostamento o la sovrapposizione dei provvedimenti di sospensione e revoca della patente trovano ostacolo nella diversa finalità perseguita, rispondendo il provvedimento di sospensione a interessi squisitamente cautelari, mentre la revoca è una vera e propria sanzione.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima censura, assorbente appare la considerazione che il provvedimento di revoca opposto non si sia limitato ad un richiamo generico alla disposizione di cui all’art. 219, comma 3 ter, codice della strada - secondo cui quando la revoca della patente di guida sia disposta per le violazione di cui agli artt. 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dall’accertamento del fatto - ma abbia altresì determinato, come riportato dalla sentenza impugnata, la data, indicata nel 6.

4. 2019, da cui sarebbe decorso il triennio.

Sussisteva pertanto l’interesse, da parte dell’opponente, a contestare tale parte del provvedimneto, al fine di far dichiarare che, attraverso lo scomputo del periodo di sospensione della patente di guida, il triennio in parola decorreva da una data anteriore, come precisato dalla sentenza impugnata nel dispositivo.

Anche la seconda censura appare destituita di fondamento.

La giurisprudenza di questa Corte e quella amministrativa, investita dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’amministrazione che in questi casi negavano all’interessato l’ammissione all’esame per il conseguimento della nuova patente prima del decorso formale del triennio, appare da tempo orientata nel senso di ritenere che,ai fini della consumazione del triennio, debba essere computato il periodo in cui è stata applicata la misura della sospensione della patente di guida.

L’orientamento ha preso le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite penali n. 20 del 21.

6. 2020, la quale, pur con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida applicata in sede penale, ha osservato che la differenza di finalità e di presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e la sanzione accessoria applicata dal giudice penale non è di ostacolo alla detrazione, in sede di esecuzione di quest’ultima, del periododi sospensione presofferto.

Il principio risulta quindi applicato, con la R.G.

N. 12779/2021.sentenza n. 126 del 2020 della Quarta Sezione penale di questa Corte, anche al rapporto intercorrentetra la sospensione provvisoria della patente di guida e la sua successiva revoca,essendosi osservato che: “ In entrambi i casi si tratta di sanzioni adottate a fini di prevenzione generale cioè al fine di impedire al soggetto la reiterazione di condotte analoghe a quelle già poste in essere e a tutela dell'incolumità pubblica generale a fronte di condotte idoneea suscitare un particolare allarme sociale.Questo costituisce un argomento che porta ad assimilare la valenza delle due sanzioni e che non impedisce di ritenere che la revoca costituisca la sanzione definitiva in progressione rispetto a quella applicata in via provvisoria (mediante la sospensione provvisoria prefettizia) al soggetto che ha cagionato l'incidente guidando in stato di ebbrezza alcolica.

La revoca costituisce l'effetto peggiorativo (sul titolo di guida) della causazione di un incidente stradale da parte di chi guida in stato di ebbrezza e non pare ragionevole consentire il cumulo fra i due periodi.

A ciò consegue la condivisibilità della prospettazione in forza della quale il triennio di revoca (triennio secco) va conteggiato dall'accertamento del reato da intendersi quale accertamento del fatto-reato da parte degli agenti operanti.

In tal modo il periodo di inflitta sospensione provvisoria va scomputato dal triennio di durata ex lege della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente“.

Nello stesso senso appare inoltre schierata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha più volte precisato che nel computo del termine della sanzione accessoria della revoca della patente di guida va detratto il c.d. periodo “ presofferto “, ossia il periodo di tempo in cui la patente di guida è stata sospesa dal Prefetto ( Cons.

Stato, sez.

V, n. 5027 del 2023; Sez.

V. n. 11323 del 2022; Sez.

III, n. 5491 del 2018; Sez.

III, n. 2465 del 2018; Sez.

III, n. 2416 del 2016 ). [OSCURATO:PERSONA] condivide questo orientamento, a cui la sentenza impugnata si è conformata, non senza segnalare che, come indicato dal controricorrente, lo stesso Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli [OSCURATO:PERSONA] e Territoriali, con nota prot. 15224 del 9.

11. 2020, ha emanato una circolare in cui, sulla scorta del parere favorevole reso dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, ha disposto che nel computo del termine di tre anni stabilito dall’art. 219, R.G.

N. 12779/2021.comma ter, del codice della strada per il conseguimento della nuova patente di guida “ va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca“.

Siffatto orientamento è stato poi di recente fatto proprio e ribadito anche dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 12726 del 21.

4. 2023.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamentod elle spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del Prefetto,rappresentati e difesiex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliat i presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli AvvocatiStefania Segatori e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio di quest’ultimain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 20. Controricorrente avverso la sentenza n.397/2021 del Tribunale di Perugia, pubblicata il 10. 3. 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causae ragioni della decisione R.G. N. 12779/2021.Con ordinanza del 2019 la Prefettura di Perugia dispose la revoca della patente di guida ad [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile della violazione dell’art. 186, comma 2 lett. c), codice della strada, per avere condotto un autoveicolo in stato di ebrezza causando un incidente stradale, e dando atto che a suo carico era già stato emesso un provvedimento di sospensione della patente della durata di dodici mesi e che il procedimento penale a cui era stato sottoposto si era concluso con il suo proscioglimento per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al giudice di pace, che la respinse, Interposto appello, con sentenza n. 397 del 10. 3. 2021 il Tribunale di Perugia confermò la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato l’opposizione al provvedimento di revoca, ma la accolse nella parte in cui aveva contestato la disposizione in esso contenuta che l’interessato avrebbe potuto conseguire una nuova patente solo trascorsi tre anni dalla disposta revoca. Affermò, a sostegno di tale conclusione, che dai tre anni previsti dalla legge andava scomputato, nel caso di specie, il periodo in cui la patente era stata sospesa, pari a 206 giorni, rispondendo il provvedimento di sospensione alle medesime finalità di interesse generale del provvedimento di revoca, anticipandone gli effetti, sicché non sarebbe ragionevole considerare, in tale evenienza , i due periodi non cumulabili. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 15. 3. 2021, con atto notificato il 14. 5. 2021, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Perugia, affidando si ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 186, comma 2 bis, e 224 codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che dal periodo di tre anni richiesto per il conseguimento da parte dell’interessato di una nuova patente di guida debba essere scomputato il periodo in cui la patente è rimasta sospesa. Si sostiene al riguardo che la statuizione impugnata evade dai poteri del giudice di merito investito dell’opposizione a sanzione, in mancanza di una norma che ne preveda o autorizzi la sua adozione. In ogni caso, si aggiunge, la decisione è errata, in R.G. N. 12779/2021.quanto l’accostamento o la sovrapposizione dei provvedimenti di sospensione e revoca della patente trovano ostacolo nella diversa finalità perseguita, rispondendo il provvedimento di sospensione a interessi squisitamente cautelari, mentre la revoca è una vera e propria sanzione. Il ricorso è infondato. Quanto alla prima censura, assorbente appare la considerazione che il provvedimento di revoca opposto non si sia limitato ad un richiamo generico alla disposizione di cui all’art. 219, comma 3 ter, codice della strada - secondo cui quando la revoca della patente di guida sia disposta per le violazione di cui agli artt. 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dall’accertamento del fatto - ma abbia altresì determinato, come riportato dalla sentenza impugnata, la data, indicata nel 6. 4. 2019, da cui sarebbe decorso il triennio. Sussisteva pertanto l’interesse, da parte dell’opponente, a contestare tale parte del provvedimneto, al fine di far dichiarare che, attraverso lo scomputo del periodo di sospensione della patente di guida, il triennio in parola decorreva da una data anteriore, come precisato dalla sentenza impugnata nel dispositivo. Anche la seconda censura appare destituita di fondamento. La giurisprudenza di questa Corte e quella amministrativa, investita dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’amministrazione che in questi casi negavano all’interessato l’ammissione all’esame per il conseguimento della nuova patente prima del decorso formale del triennio, appare da tempo orientata nel senso di ritenere che,ai fini della consumazione del triennio, debba essere computato il periodo in cui è stata applicata la misura della sospensione della patente di guida. L’orientamento ha preso le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite penali n. 20 del 21. 6. 2020, la quale, pur con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida applicata in sede penale, ha osservato che la differenza di finalità e di presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e la sanzione accessoria applicata dal giudice penale non è di ostacolo alla detrazione, in sede di esecuzione di quest’ultima, del periododi sospensione presofferto. Il principio risulta quindi applicato, con la R.G. N. 12779/2021.sentenza n. 126 del 2020 della Quarta Sezione penale di questa Corte, anche al rapporto intercorrentetra la sospensione provvisoria della patente di guida e la sua successiva revoca,essendosi osservato che: “ In entrambi i casi si tratta di sanzioni adottate a fini di prevenzione generale cioè al fine di impedire al soggetto la reiterazione di condotte analoghe a quelle già poste in essere e a tutela dell'incolumità pubblica generale a fronte di condotte idoneea suscitare un particolare allarme sociale.Questo costituisce un argomento che porta ad assimilare la valenza delle due sanzioni e che non impedisce di ritenere che la revoca costituisca la sanzione definitiva in progressione rispetto a quella applicata in via provvisoria (mediante la sospensione provvisoria prefettizia) al soggetto che ha cagionato l'incidente guidando in stato di ebbrezza alcolica. La revoca costituisce l'effetto peggiorativo (sul titolo di guida) della causazione di un incidente stradale da parte di chi guida in stato di ebbrezza e non pare ragionevole consentire il cumulo fra i due periodi. A ciò consegue la condivisibilità della prospettazione in forza della quale il triennio di revoca (triennio secco) va conteggiato dall'accertamento del reato da intendersi quale accertamento del fatto-reato da parte degli agenti operanti. In tal modo il periodo di inflitta sospensione provvisoria va scomputato dal triennio di durata ex lege della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente“. Nello stesso senso appare inoltre schierata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha più volte precisato che nel computo del termine della sanzione accessoria della revoca della patente di guida va detratto il c.d. periodo “ presofferto “, ossia il periodo di tempo in cui la patente di guida è stata sospesa dal Prefetto ( Cons. Stato, sez. V, n. 5027 del 2023; Sez. V. n. 11323 del 2022; Sez. III, n. 5491 del 2018; Sez. III, n. 2465 del 2018; Sez. III, n. 2416 del 2016 ). [OSCURATO:PERSONA] condivide questo orientamento, a cui la sentenza impugnata si è conformata, non senza segnalare che, come indicato dal controricorrente, lo stesso Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli [OSCURATO:PERSONA] e Territoriali, con nota prot. 15224 del 9. 11. 2020, ha emanato una circolare in cui, sulla scorta del parere favorevole reso dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, ha disposto che nel computo del termine di tre anni stabilito dall’art. 219, R.G. N. 12779/2021.comma ter, del codice della strada per il conseguimento della nuova patente di guida “ va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca“. Siffatto orientamento è stato poi di recente fatto proprio e ribadito anche dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 12726 del 21. 4. 2023. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamentod elle spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA]
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