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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 22089/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 20/01/2026 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto del reato da confiscare e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri, con decreto emesso in data 24 gennaio 2019, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato.

Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputata, nella qualità di concessionaria dellaricevitoria del lotto, e, dunque, di incaricata di pubblico servizio, avendo per ragione del servizio la disponibilità di danaro provento del gioco, si sarebbe appropriata della somma di euro 13.188,16, in Bivongii in epoca anteriore e prossima al 19 dicembre 2017.

2. Il Tribunale di Locri, con sentenza emessa in data 22 marzo 2021, ha dichiarato l'imputata colpevole del reato alla stessa ascritto e l'ha condannata alla pena di quattro anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e l'ha dichiarata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici.

3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza impugnata, condannando l'imputata appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi.

4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di peculato.

Le sentenze di merito, infatti, avrebbero ritenuto sussistente il dolo dell'imputata, con motivazione puramente apodittica, senza accertare le ragioni del mancato versamento della somma dovuta all'Erario e verificare se lo stesso fosse sorretto meramente da colpa.

I giudici di appello avrebbero dovuto desumere il dolo dell'imputata, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta e non solo dal mancato versamento della somma di cui la stessa aveva la disponibilità, in ragione del servizio pubblico svolto.

4.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti.

La Corte di appello, infatti, nel negare l'applicazione delle attenuanti generiche, non ha considerato che l'imputata è incensurata e ha restituito la somma di duemila euro; erroneamente, inoltre, la Corte di appello ha ricollegato la soglia di rilevanza penale all'appropriazione della somma di diecimila euro.

4.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 323-ter cod. pen. e il vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione del profitto confiscabile.

La Corte di appello ha, infatti, erroneamente determinato il profitto confiscabile nella somma di euro 13.188,16, senza considerare la somma di 2duemila euro restituita dall'imputata successivamente alla consumazione del reato.

5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 maggio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del profitto del reato da sottoporre a confisca, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di peculato.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. La deduzione relativa al vizio di motivazione è inammissibile, in quanto non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata.

Nell'atto di appello il difensore ha eccepito apoditticamente che l'imputata non ha distratto, né si è appropriata delle somme dovute all'Erario, in quanto, per mero errore, la somma mancante è stata impegnata nel gioco da [OSCURATO:PERSONA], coadiutore dell'imputata, e non è stata rimborsata a causa della grave situazione di insolvenza in cui versava la rivendita di tabacchi.

La Corte di appello ha, tuttavia, rilevato, con motivazione congrua, come questa censura sia generica, in quanto l'errore addotto è rimasto una mera ipotesi, integralmente priva di riscontro probatorio, anche in considerazione dell'assenza di qualsiasi dichiarazione proveniente dall'imputata.

Con queste argomentazioni il motivo di ricorso non si è confrontato ed è, dunque, aspecifico.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568 - 01).

3.2. Manifestamente infondata è, invece, la censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. 3Secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura generica del dolo del delitto di peculato comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico agente abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere (Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021, Ruggeri, Rv. 281605-02; Sez. 6, n. 3 del 1966, Gobbi, Rv. 103158-01).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto, in quanto, con motivazione logica, ha desunto la commissione del reato di peculato dal fatto che l'imputata non ha provveduto a versare la somma all'erario di euro 13.188,16, incassata nella settimana contabile dal 13 al 19 dicembre 2017, nel termine stabilito dall'art. 23 d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto); l'imputata ha, peraltro, perseverato nell'inadempimento (e, dunque, nel ritenere le somme dovute) anche dopo che è spirato il termine assegnato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la formale intimazione di pagamento e che è stata disposta la sospensione cautelare della ricevitoria dall'esercizio del gioco del lotto.

La volontà di appropriazione della somma è, inoltre, stata ritenuta non illogicamente dimostrata dall'assenza di anomalie o di errori del sistema informativo che registra le giocate e gli incassi, che non sono stati rappresentati né all'Agenzia, né comprovati nella successiva fase processuale.

4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti.

5. Il motivo è fondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.

Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni 4ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).

Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie non è stato correttamente assolto.

La Corte di appello ha confermato la mancata applicazione delle attenuanti generiche, in ragione delle «modalità delle condotta estremamente gravi, con grave nocumento per la persona offesa.

Il danno che si è arrecato alla persona offesa non può ritenersi esiguo (euro 13.188,16)...e risulta ulteriormente aggravato dall'effettiva apprensione, come attesta l'assenza di restituzione e, quindi, l'irreversibile perdita per l'Amministrazione.

Il comportamento processuale, inoltre, non è stato di alcun ausilio alle ulteriori indagini o all'introduzione di elementi di interesse anche meramente difensivo, in quanto l'imputata si è rifiutata di rendere interrogatorio o, comunque, dichiarazioni, essendo sempre assente alle udienze».

Questa motivazione, tuttavia, presenta tratti di contraddittorietà e di contrasto con la legge penale e la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è legittima la decisione che determini la pena base nel minimo edittale e contestualmente applichi nella misura minima la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi (ex plurimis: Sez. 4, n. 36352 del 15/09/2021, M., Rv. 281888- 01).

La Corte di appello ha, tuttavia, considerato «estremamente gravi» le modalità della condotta, pur a fronte della determinazione della pena nel minimo edittale.

I giudici di appello hanno, inoltre, sottolineato il «grave nocumento per la persona offesa», facendo riferimento all'effettività dell'appropriazione, che è indefettibile per integrare il delitto di peculato, e all'ammontare «non esiguo» della somma sottratta (pari ad 13.188,16).

La Corte di appello, inoltre, nel valutare l'ammontare della somma oggetto di appropriazione, non ha considerato il versamento della somma di euro 2.000, operato in data 23 marzo 2018, a titolo di parziale restituzione del profitto del reato.

Ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., tuttavia, il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua 5personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (ex plurimís: Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, L., Rv. 276354 - 01).

I giudici di appello hanno, da ultimo, escluso l'applicazione delle attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale dell'imputata, ma hanno considerato negativamente legittime modalità di esercizio del diritto di difesa (quali l'assenza alle udienze, la scelta di non collaborare alle indagini o di non rendere esame in dibattimento).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuanti generiche, mentre non possono essere valutate, come elemento ostativo al riconoscimento delle stesse, le scelte dell'imputato strettamente connesse all'esercizio delle proprie attività difensive, può, per converso, essere verificata l'incidenza dei suoi comportamenti, eventualmente anche di natura processuale, estranei a tale ambito (ex plurimis: Sez. 4, n. 5594 del 4/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189 - 01; cfr. anche Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253152 - 01; Sez 3., n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 - 06).

Il legittimo esercizio di facoltà processuali dell'imputato, dunque, non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927).

6. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 323-ter cod. pen. e il vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione del profitto confiscabile, in quanto la Corte di appello non ha considerato la somma di duemila euro restituita dall'imputata successivamente alla consumazione del reato.

7. Il motivo è fondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del quantum del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale (ex plurimis: Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, Calvaresi, Rv. 285175 - 01).

La Corte di appello, nel determinare il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., ha, dunque, errato nel non detrarre dall'importo di C. 613.188,16, originariamente non versato dall'imputata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la somma di duemila euro dalla stessa restituita successivamente alla consumazione del reato (come indicato alle pag. 2 e 3 della sentenza di primo grado).

8. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca e alle attenuanti generiche e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che si uniformerà ai principi di diritto sopra indicati; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 20/01/2026 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto del reato da confiscare e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri, con decreto emesso in data 24 gennaio 2019, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato. Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputata, nella qualità di concessionaria dellaricevitoria del lotto, e, dunque, di incaricata di pubblico servizio, avendo per ragione del servizio la disponibilità di danaro provento del gioco, si sarebbe appropriata della somma di euro 13.188,16, in Bivongii in epoca anteriore e prossima al 19 dicembre 2017. 2. Il Tribunale di Locri, con sentenza emessa in data 22 marzo 2021, ha dichiarato l'imputata colpevole del reato alla stessa ascritto e l'ha condannata alla pena di quattro anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e l'ha dichiarata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici. 3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza impugnata, condannando l'imputata appellante al pagamento delle spese processuali del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di peculato. Le sentenze di merito, infatti, avrebbero ritenuto sussistente il dolo dell'imputata, con motivazione puramente apodittica, senza accertare le ragioni del mancato versamento della somma dovuta all'Erario e verificare se lo stesso fosse sorretto meramente da colpa. I giudici di appello avrebbero dovuto desumere il dolo dell'imputata, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta e non solo dal mancato versamento della somma di cui la stessa aveva la disponibilità, in ragione del servizio pubblico svolto. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti. La Corte di appello, infatti, nel negare l'applicazione delle attenuanti generiche, non ha considerato che l'imputata è incensurata e ha restituito la somma di duemila euro; erroneamente, inoltre, la Corte di appello ha ricollegato la soglia di rilevanza penale all'appropriazione della somma di diecimila euro. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 323-ter cod. pen. e il vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione del profitto confiscabile. La Corte di appello ha, infatti, erroneamente determinato il profitto confiscabile nella somma di euro 13.188,16, senza considerare la somma di 2duemila euro restituita dall'imputata successivamente alla consumazione del reato. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 maggio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del profitto del reato da sottoporre a confisca, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di peculato. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. La deduzione relativa al vizio di motivazione è inammissibile, in quanto non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata. Nell'atto di appello il difensore ha eccepito apoditticamente che l'imputata non ha distratto, né si è appropriata delle somme dovute all'Erario, in quanto, per mero errore, la somma mancante è stata impegnata nel gioco da [OSCURATO:PERSONA], coadiutore dell'imputata, e non è stata rimborsata a causa della grave situazione di insolvenza in cui versava la rivendita di tabacchi. La Corte di appello ha, tuttavia, rilevato, con motivazione congrua, come questa censura sia generica, in quanto l'errore addotto è rimasto una mera ipotesi, integralmente priva di riscontro probatorio, anche in considerazione dell'assenza di qualsiasi dichiarazione proveniente dall'imputata. Con queste argomentazioni il motivo di ricorso non si è confrontato ed è, dunque, aspecifico. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568 - 01). 3.2. Manifestamente infondata è, invece, la censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. 3Secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura generica del dolo del delitto di peculato comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico agente abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere (Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021, Ruggeri, Rv. 281605-02; Sez. 6, n. 3 del 1966, Gobbi, Rv. 103158-01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto, in quanto, con motivazione logica, ha desunto la commissione del reato di peculato dal fatto che l'imputata non ha provveduto a versare la somma all'erario di euro 13.188,16, incassata nella settimana contabile dal 13 al 19 dicembre 2017, nel termine stabilito dall'art. 23 d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto); l'imputata ha, peraltro, perseverato nell'inadempimento (e, dunque, nel ritenere le somme dovute) anche dopo che è spirato il termine assegnato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la formale intimazione di pagamento e che è stata disposta la sospensione cautelare della ricevitoria dall'esercizio del gioco del lotto. La volontà di appropriazione della somma è, inoltre, stata ritenuta non illogicamente dimostrata dall'assenza di anomalie o di errori del sistema informativo che registra le giocate e gli incassi, che non sono stati rappresentati né all'Agenzia, né comprovati nella successiva fase processuale. 4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti. 5. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni 4ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie non è stato correttamente assolto. La Corte di appello ha confermato la mancata applicazione delle attenuanti generiche, in ragione delle «modalità delle condotta estremamente gravi, con grave nocumento per la persona offesa. Il danno che si è arrecato alla persona offesa non può ritenersi esiguo (euro 13.188,16)...e risulta ulteriormente aggravato dall'effettiva apprensione, come attesta l'assenza di restituzione e, quindi, l'irreversibile perdita per l'Amministrazione. Il comportamento processuale, inoltre, non è stato di alcun ausilio alle ulteriori indagini o all'introduzione di elementi di interesse anche meramente difensivo, in quanto l'imputata si è rifiutata di rendere interrogatorio o, comunque, dichiarazioni, essendo sempre assente alle udienze». Questa motivazione, tuttavia, presenta tratti di contraddittorietà e di contrasto con la legge penale e la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è legittima la decisione che determini la pena base nel minimo edittale e contestualmente applichi nella misura minima la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi (ex plurimis: Sez. 4, n. 36352 del 15/09/2021, M., Rv. 281888- 01). La Corte di appello ha, tuttavia, considerato «estremamente gravi» le modalità della condotta, pur a fronte della determinazione della pena nel minimo edittale. I giudici di appello hanno, inoltre, sottolineato il «grave nocumento per la persona offesa», facendo riferimento all'effettività dell'appropriazione, che è indefettibile per integrare il delitto di peculato, e all'ammontare «non esiguo» della somma sottratta (pari ad 13.188,16). La Corte di appello, inoltre, nel valutare l'ammontare della somma oggetto di appropriazione, non ha considerato il versamento della somma di euro 2.000, operato in data 23 marzo 2018, a titolo di parziale restituzione del profitto del reato. Ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., tuttavia, il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua 5personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (ex plurimís: Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, L., Rv. 276354 - 01). I giudici di appello hanno, da ultimo, escluso l'applicazione delle attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale dell'imputata, ma hanno considerato negativamente legittime modalità di esercizio del diritto di difesa (quali l'assenza alle udienze, la scelta di non collaborare alle indagini o di non rendere esame in dibattimento). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuanti generiche, mentre non possono essere valutate, come elemento ostativo al riconoscimento delle stesse, le scelte dell'imputato strettamente connesse all'esercizio delle proprie attività difensive, può, per converso, essere verificata l'incidenza dei suoi comportamenti, eventualmente anche di natura processuale, estranei a tale ambito (ex plurimis: Sez. 4, n. 5594 del 4/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253152 - 01; Sez 3., n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 - 06). Il legittimo esercizio di facoltà processuali dell'imputato, dunque, non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927). 6. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 323-ter cod. pen. e il vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione del profitto confiscabile, in quanto la Corte di appello non ha considerato la somma di duemila euro restituita dall'imputata successivamente alla consumazione del reato. 7. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del quantum del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale (ex plurimis: Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, Calvaresi, Rv. 285175 - 01). La Corte di appello, nel determinare il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., ha, dunque, errato nel non detrarre dall'importo di C. 613.188,16, originariamente non versato dall'imputata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la somma di duemila euro dalla stessa restituita successivamente alla consumazione del reato (come indicato alle pag. 2 e 3 della sentenza di primo grado). 8. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca e alle attenuanti generiche e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che si uniformerà ai principi di diritto sopra indicati; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M
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