CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
é controin persona del curatore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Corsini;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];intimati[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21587/2022Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 19343/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza n. 1314/2022 della Corte d’Appello di Firenze,depositata il 22-6-2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5-2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l.[OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità dilegale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con separatocontroricorso ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessandroIl ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 21-5-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositatomemoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativala ricorrente e i controricorrenti.Nella sua memoria il Fallimento controricorrente ha dichiarato,allegando i relativi documenti, che [OSCURATO:PERSONA], dopo laproposizione del ricorso per cassazione, ha preso atto delloscioglimento del contratto preliminare da parte del curatorefallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della dichiarazione di nullitàdella trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. con pronunciapassata in giudicato, e il credito relativo al corrispettivo pagato in forzadel contratto preliminare è stato insinuato al passivo fallimentare.Numero registro generale 21587/2022Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 19343/2026Data pubblicazione 11/06/2026CONSIDERATO CHE:Si impone, in via preliminare, il rilievo della mancanza di prova delperfezionamento della notifica del ricorso, avvenuta a mezzo posta, aEnrico Barzocchini e [OSCURATO:PERSONA], contumaci in appello, inquanto non sono stati rinvenuti in atti i necessari avvisi di ricevimento.I predetti soggetti risultano litisconsorti necessari nel giudizio dilegittimità e non emergono neppure i presupposti di inammissibilità odi infondatezza prima facie del ricorso che rendano superflue ulterioriSez. 6-3, 17-6-2019 n. 16141; Cass. Sez. 2, 21-5-2018 n. 12515, pertutte. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, dando alla ricorrente terminedi sessanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dellapresente ordinanza, per depositare gli avvisi di ricevimento attestantiil regolare perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso aEnrico Barzocchini e [OSCURATO:PERSONA] e, in mancanza, per rinnovarela notificazione del ricorso, unitamente alla presente ordinanza, aipredetti soggetti.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 21 maggio 2026 e, a seguito diriconvocazione, il 5 giugno 2026.La PresidenteMilena Falaschi