CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08301/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso.-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].TRA.CO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4354/2018, pubblicata in data 22/6/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4354/2018, pubblicata in data 22/6/2018, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello dellaNumero registro generale 3742/2019Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 8301/2026Data pubblicazione 02/04/2026Andreani [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della Commissione TributariaProvinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. 1443/1,dell’importo di euro 10.927,34, emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perconto del Comune di Tivoli, per omesso pagamento della TIA nel biennio2008-2009. Alla base della decisione il giudice regionale ha ritenuto difettodi legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’attività di accertamento.Contro la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, articolato in due motivi ed illustrato con successiva memoria,mentre la MA.TRA.CO di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediantecontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col secondo motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente perragioni di ordine logico- giuridico, si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc.civ., deducendo la perplessità della motivazione relativa al mancatoriconoscimento in capo al Comune di Tivoli del potere di “controlloanalogo” sulla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.1.1. La censura è infondata.1.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmenterilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità dellasentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del2014).1.3. Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di“motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa nonrenda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diNumero registro generale 3742/2019Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 8301/2026Data pubblicazione 02/04/2026argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentaalcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).1.4. Non è, però, questo il caso di specie, giacché è certamentepercepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale perrespingere il gravame (anche con riguardo alla natura di società in housedella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed alla conseguente riferibilità al Comune di Tivolidel contratto di appalto nel servizio di accertamento e riscossione dellaTIA tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]).1.5. E non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità dellasentenza una diversa valutazione dei fatti di causa, come operata dalmotivo in esame intriso di riferimenti a circostanze fattuali, né, tantomeno, l’evenienza che la motivazione non soddisfi le aspettative di chi èrimasto soccombente (Cass. 21420/2025).2. Col primo motivo di ricorso si censurano, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 20 del regolamentocomunale di Tivoli (sull’affidamento del servizio di raccolta rifiuti ad [OSCURATO:SOCIETA].), deducendo l’error in iudicando in ordine all’affermataviolazione del divieto di affidamento a terzi, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.del servizio di accertamento e riscossione TIA per conto del Comune diTivoli, ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché, sempre con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1421 cod. civ. e dell’art. 157 cod. proc. civ., con riguardo almancato rilievo - da parte del soggetto interessato (il Comune) -dell’annullabilità della subdelega conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] spa allaricorrente, oltre che degli artt. 12 preleggi e 1362 cod. civ., quanto alritenuto difetto di ratifica - da parte del Comune di Tivoli - dell’attività diriscossione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 3742/2019Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 8301/2026Data pubblicazione 02/04/20262.1. Il motivo è fondato.2.2. Questa Corte, con ordinanze n. 752/2022 e n. 1829/2023, ha giàavuto modo di affrontare la questione della legittimazione della AndreaniTributi ad emettere atti impositivi ed in particolare relativi alla TIA per ilComune di Tivoli.2.3. In tali pronunce, cui questo Collegio fa richiamo, si afferma: "vapremesso che la configurazione della società c.d. in house, alla stregua diun'articolazione interna della P.A., comporta che l'attività dell'ente, e deisuoi organi, debba essere imputata alla stessa P.A. (v. Cass. Sez. U., 25novembre 2013, n. 26283 cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. U., 13settembre 2018, n. 22409); ne consegue che la società in house non è ingrado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, ilquale ne dispone come di una propria articolazione interna, in quanto essaaltro non è che la longa manus della [OSCURATO:PERSONA], al puntoche l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consentedi configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (cfr. Cass. Sez. U.,25 novembre 2013, n. 26283, cit.; in tema di cd. controllo analogo v,altresì, CGUE, 18 novembre 1999, procedimento C-107/98, [OSCURATO:PERSONA];CGUE, 11 gennaio 2005, procedimento C-26/03, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE, 6febbraio 2020, cause riunite da C-89/19 a C-91/19, [OSCURATO:SOCIETA] e a.); vaconsiderato che il D.L.vo n. 22 del 1997, art. 49, dispone che la tariffa "èapplicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativodisciplinare" (c. 9) e che è "riscossa dal soggetto che gestisce il servizio"(c. 13); come rimarcato dalla Corte Costituzionale, la normativa in tema diTIA si differenzia da quella applicabile alla Tarsu "per il fatto che essapone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri diaccertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzidella gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri diaccertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune,analogamente a quanto avviene per la TARSU" (così Corte Cost., 24 luglioNumero registro generale 3742/2019Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 8301/2026Data pubblicazione 02/04/20262009, n. 238); la Corte ha, quindi, precisato che l'accertamento del tributodeve ricondursi alla attività di applicazione-gestione-riscossione dellatariffa, quale attribuzione propria esercitata dal soggetto affidatario delservizio relativo alla gestione dei rifiuti, così che "mentre l'attivitàimpositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al comune,che determina l'"an" ed il "quantum" della tariffa, al soggetto terzoaffidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attivitàdi gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisidi accertamento" (Cass., 14 luglio 2017, n. 17491); nella fattispecie,pertanto, la concessione del servizio di accertamento, e di riscossione, deltributo ha costituito svolgimento di un potere che ex lege si raccordavaalla posizione del concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, così chenon sussiste la denunciata nullità dell'affidamento in concessione che èstato operato dalla società (cd. in house) costituita dal Comune di Tivoli(proprio) per la gestione di detto servizio".2.4. Va, dunque, affermata, alla stregua delle esposte argomentazioni,ed in continuità con i richiamati precedenti, la legittimazione dellaAndreani [OSCURATO:SOCIETA]. ad emettere l’avviso di accertamento oggetto diimpugnazione.3. Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, inrelazione al motivo accolto.3.1. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., col rigetto del ricorso originario della contribuente.4. Spese compensate, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimitàsulla questione controversa si è formata solo dopo l’introduzione delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelNumero registro generale 3742/2019Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 8301/2026Data pubblicazione 02/04/2026merito, rigetta il ricorso originario della contribuente e compensa le spesedi ogni grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia