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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2026:696
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 218/25 [Wompou] ( i ) BC contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini del rimpatrio – Condizioni di trattenimento – Articolo 16, paragrafo 1 – Appositi centri di permanenza temporanea – Costrizioni necessarie a garantire l’efficacia dell’allontanamento – Legittimità di restrizioni o costrizioni aggiuntive – Articoli 1, 6, 7 e 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Portata del controllo giurisdizionale »

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) verte sulle condizioni di trattenimento di un cittadino di un paese terzo sottoposto a una procedura di rimpatrio in applicazione della direttiva 2008/115/CE ( 2 ).

Essa impone alla Corte di chiarire e sviluppare la sua giurisprudenza relativa all’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115, ai sensi del quale il trattenimento del cittadino di un paese terzo avviene, di norma, in «appositi centri di permanenza temporanea».

2. La nozione di «appositi centri di permanenza temporanea» non è definita nella direttiva 2008/115. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

( 3 ), la Corte ha statuito, in particolare, che un centro di tal genere «è caratterizzato da una configurazione e un’attrezzatura dei suoi locali nonché da modalità organizzative e operative tali da costringere il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare che vi sia collocato a rimanere permanentemente in uno spazio ristretto e chiuso, pur limitando tale costrizione a quanto strettamente necessario per garantire una preparazione efficace dell’allontanamento» ( 4 ).

Inoltre, il trattenimento in un centro siffatto non ha finalità punitive e deve evitare, per quanto possibile, di assumere caratteristiche analoghe a un confinamento in ambiente carcerario.

3. La Corte è ora invitata a precisare, in particolare, in che cosa consista l’obbligo di limitare siffatta costrizione a quanto «strettamente necessario per garantire una preparazione efficace dell’allontanamento».

Inoltre, si chiede alla Corte se e, in caso affermativo, in quale misura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano imporre costrizioni aggiuntive non direttamente correlate all’obiettivo del trattenimento ( 5 ).

La Corte è altresì invitata a chiarire la portata del controllo giurisdizionale che i giudici nazionali dovrebbero effettuare in sede di valutazione di siffatte costrizioni.

4. La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra BC, cittadino di un paese terzo, e il [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie ([OSCURATO:PERSONA] dell’Asilo e dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») avente ad oggetto il trattenimento del ricorrente presso il [OSCURATO:PERSONA] (complesso giudiziario di Schipol; in prosieguo: il «JCS»).

II. Contesto normativo – Diritto dell’Unione

5. L’articolo 16 della direttiva 2008/115, intitolato «Condizioni di trattenimento», prevede quanto segue: «1.

Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea.

Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.

2. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità – su richiesta – di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.

3. Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. (…)

5. I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi (...)».

III. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

6. Con decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 21 febbraio 2025, a BC è stato negato l’ingresso nei [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 14 del regolamento 2016/399 ( 6 ), in combinato disposto con l’articolo 6 di quest’ultimo.

Lo stesso giorno, BC è stato trattenuto presso il JCS sulla base di una decisione distinta, adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il paragrafo 6, della Vreemdelingenwet 2000 (legge sugli stranieri del 2000) del 23 novembre 2000 ( 7 ).

7. BC ha presentato ricorso avverso la decisione di trattenimento dinanzi al giudice del rinvio ( 8 ).

Egli ha sostenuto che il suo trattenimento era illegittimo, in quanto il JCS non costituisce un «apposito centro di permanenza temporanea», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115.

BC si è basato su una sentenza pronunciata dal giudice del rinvio il 31 gennaio 2025 in un’altra causa, nella quale tale giudice ha dichiarato che il JCS non era un «apposito centro di permanenza temporanea» ( 9 ).

Il giudice del rinvio ha basato la sua valutazione su un’ispezione del JCS che aveva effettuato nel contesto di due controversie dinanzi ad esso pendenti ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, con sentenza del 26 febbraio 2025 ( 11 ), il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) ha annullato la sentenza del giudice del rinvio del 31 gennaio 2025 e ha statuito che il JCS è un «apposito centro di permanenza temporanea».

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il JCS deve essere considerato un «apposito centro di permanenza temporanea» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le condizioni di trattenimento di BC non siano illegittime.

8. Il giudice del rinvio osserva che, nella sua sentenza del 26 febbraio 2025, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha statuito che restrizioni tese a garantire la sicurezza dei cittadini di paesi terzi o del personale possono essere necessarie, anche in difetto di un nesso diretto con l’obiettivo del rimpatrio della persona trattenuta.

Il giudice del rinvio riconosce che, in linea di principio, esso è vincolato dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), che è il massimo organo giurisdizionale amministrativo dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poiché il giudice del rinvio è tenuto ad applicare il diritto dell’Unione, e in considerazione dei perduranti dubbi che esso nutre circa l’interpretazione della nozione di «apposito centro di permanenza temporanea» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se uno Stato membro agisca in conformità dell’articolo 16 della [direttiva 2008/115] utilizzando di norma una struttura detentiva nella quale sia i cittadini stranieri di cui alla [direttiva 2008/115] che i detenuti di diritto penale siano ospitati in reparti diversi e separatamente gli uni dagli altri, e i reparti siano identici per quanto riguarda l’edificio e l’allestimento e, se necessario, siano anche intercambiabili nella pratica. 2) Se, ai fini della risposta alla questione precedente, sia rilevante che vengano utilizzate strutture comuni sia per la detenzione di diritto penale che per il trattenimento dei cittadini stranieri e che, in tale contesto, possano esserci contatti tra le persone in stato di trattenimento in forza del diritto degli stranieri e i detenuti di diritto penale.

A tal riguardo, cosa si intenda per “soggiornare separatamente gli uni dagli altri”.

Se ciò significhi che è preclusa qualsiasi forma di contatto.

In caso negativo, quali forme di contatto siano ammesse. 3) Cosa debba intendersi con l’espressione “[costrizione] limitata a quanto strettamente necessario” per conseguire l’obiettivo [del trattenimento], come dichiarato dalla Corte nella sentenza [

[OSCURATO:PERSONA]

].

Se ciò significhi che, in assenza di una relazione diretta tra la restrizione e l’obiettivo del trattenimento, ossia la preparazione efficace dell’allontanamento, la restrizione per definizione non è consentita. 4) Qualora fosse consentito a uno Stato membro imporre restrizioni aggiuntive che non siano direttamente correlate all’obiettivo del trattenimento, a quali requisiti debbano rispondere tali restrizioni, tenendo conto della necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del cittadino straniero, in particolare il diritto alla dignità umana, alla libertà, alla vita privata e familiare e di informazione definiti agli articoli 1, 6, 7 e 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 5) Qualora fosse consentito a uno Stato membro imporre restrizioni aggiuntive che non siano direttamente correlate all’obiettivo del trattenimento, in che modo il giudice nazionale debba verificarne la legittimità.

Se si tratti di un controllo pieno o limitato. 6) Di quali circostanze debba tenere conto il giudice nel valutare se le condizioni di trattenimento applicabili nel centro siano tali da evitare, quanto più possibile, che il trattenimento sia simile a un confinamento in un ambiente carcerario, proprio di una detenzione a fini punitivi. 7) Se il giudice, nel valutare se si configuri un apposito centro di [permanenza temporanea], possa limitarsi a raffrontare il modo in cui viene organizzato il trattenimento in base al diritto degli stranieri e la detenzione di diritto penale».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

9. Il giudice del rinvio ha chiesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame sia trattata con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Il 7 aprile 2025 il giudice del rinvio, in risposta a quesiti sottoposti dalla Corte, ha precisato che BC non si trovava più in stato di trattenimento presso il JCS, essendo stato rimpatriato nel suo paese d’origine.

Con decisione dell’8 aprile 2025, la seconda sezione della Corte ha respinto la richiesta di applicazione del procedimento d’urgenza alla domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, con la motivazione che non risultava che le condizioni previste all’articolo 107 del regolamento di procedura fossero soddisfatte.

10. Il giudice del rinvio ha chiesto altresì che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame sia trattata con il procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

Con ordinanza del 3 giugno 2025, il presidente della Corte ha respinto tale domanda.

11. BC, i governi tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

12. Alla luce della richiesta della Corte, limiterò le mie conclusioni nella presente causa alla terza, quarta e quinta questione proposte dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]).

V. Analisi A. Terza e quarta questione pregiudiziale

13. Con la sua terza e quarta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, e a quali condizioni, siano consentite restrizioni o costrizioni aggiuntive, diverse da quelle strettamente necessarie per garantire una preparazione efficace dell’allontanamento e/o effettuare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

A tal riguardo, il giudice del rinvio ha elencato una serie di restrizioni specifiche imposte alle persone trattenute presso il JCS, che esso ha rilevato durante l’ispezione menzionata al paragrafo 7 delle presenti conclusioni.

14. Il giudice del rinvio ha constatato che le persone trattenute vengono sistematicamente rinchiuse in cella durante la notte, dalle ore 22:00 alle ore 08:00.

Dato che le persone trattenute non possono lasciare di propria iniziativa il reparto in cui sono trattenute, il giudice del rinvio chiede se siffatto confinamento notturno sia necessario ai fini del loro rimpatrio nel paese d’origine.

Il giudice del rinvio ha altresì constatato l’applicazione di una serie di altre restrizioni.

Si tratta in particolare, dell’obbligo di condividere una cella con un’altra persona, dell’obbligo di essere accompagnati in occasione dell’utilizzo degli spazi all’aperto, dell’impossibilità di usufruire liberamente dell’assistenza di un medico o di un avvocato, dell’obbligo di «sottoporsi a un controllo tramite rilevatore di sicurezza» dopo l’incontro con terzi, dell’utilizzo di telecamere di sorveglianza durante le visite, dell’impossibilità di utilizzare liberamente il proprio telefono cellulare, dell’accesso limitato a internet e dell’obbligo di essere assistiti da un agente penitenziario nello svolgimento di attività quotidiane quali cucinare o ritirare alimenti dal congelatore.

15. L’obiettivo principale della direttiva 2008/115 consiste nel porre in essere un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate ( 12 ).

L’articolo 15 della direttiva 2008/115 consente il trattenimento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in determinate circostanze specifiche, al fine di garantire l’efficacia della procedura di rimpatrio.

Così, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando «sussiste un rischio di fuga» o «il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento».

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

Il considerando 16 della direttiva 2008/115 dichiara che «[i]l ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. (...)».

Pertanto, è solo qualora l’esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dell’interessato, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono privare quest’ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento ( 13 ).

16. Il trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 nell’ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 14 ).

Siffatto trattenimento costituisce, quindi, una misura rigorosamente circoscritta ed eccezionale, che è consentita soltanto qualora misure meno coercitive risultino inadeguate.

17. L’articolo 16 della direttiva 2008/115 fissa le condizioni materiali del trattenimento.

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115, il trattenimento, ai fini dell’allontanamento, di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare deve avvenire, di norma in «appositi centri di permanenza temporanea».

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115, «[q]ualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari».

L’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115 prevede quindi una deroga al principio secondo cui, ai fini dell’allontanamento, il trattenimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare deve avvenire in «appositi centri di permanenza temporanea», deroga che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente ( 15 ).

Nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, la Corte ha statuito che il trattenimento in detti appositi centri costituisce una misura coercitiva che priva l’interessato della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in permanenza in un perimetro circoscritto e ristretto ( 16 ).

Dato che la finalità della misura del trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 non è il perseguimento o la repressione di reati, la Corte ha dichiarato che i centri e le condizioni di trattenimento devono essere diversi rispetto alle condizioni normali di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari ( 17 ).

Inoltre, le condizioni di trattenimento devono essere concepite in modo che tanto i diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto i diritti sanciti dall’articolo 16, paragrafi da 2 a 5, e dall’articolo 17 della direttiva 2008/115 siano rispettati ( 18 ).

A tal riguardo, il considerando 17 della direttiva 2008/115 prevede, in particolare, che «[i] cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. (…)».

18. Mentre la Corte ha dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che la restrizione della libertà di circolazione di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve essere limitata a quanto strettamente necessario per garantire una preparazione efficace del suo allontanamento, e deve evitare di assumere carattere punitivo, l’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115, laddove esige che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi, prevede espressamente l’applicazione di norme ( 19 ) e obblighi diversi dalla limitazione della libertà di circolazione all’interno di un perimetro ristretto ( 20 ).

Tali norme e obblighi sono chiaramente menzionati anche nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ).

19. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che il trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 è, di per sé, una misura coercitiva che costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ), ritengo che altre norme e obblighi che limitino ulteriormente tale diritto o altri diritti e libertà sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] debbano essere conformi all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima.

Occorre altresì sottolineare che siffatte norme e obblighi non possono avere carattere punitivo, né rendere il trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 assimilabile alle condizioni normali di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari ( 23 ).

20. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ( 24 ).

Ritengo, quindi, che possano essere applicate limitazioni necessarie e proporzionate ai diritti delle persone trattenute al fine, in particolare, di prevenire disordini all’interno di un centro di permanenza temporanea e di proteggere i diritti e le libertà altrui, segnatamente quelli delle altre persone trattenute e dei membri del personale.

Siffatte limitazioni costituiscono un elemento necessario e intrinseco della garanzia di una preparazione efficace dell’allontanamento della persona trattenuta, come richiesto nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

.

21. Nell’esaminare la proporzionalità delle limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA], dovrebbero essere valutati sia l’effetto individuale che l’effetto cumulativo delle limitazioni.

Inoltre, dovrebbe essere presa in considerazione la durata media del trattenimento in un centro.

22. Il diritto di imporre tali limitazioni è sottoposto a un’importante riserva. [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare il divieto di trattamenti inumani o degradanti, quale previsto all’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA], nell’applicazione della direttiva 2008/115.

Tale divieto è assoluto e non prevede alcuna eccezione ( 25 ).

L’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA] esige che ogni detenuto nell’ambito del sistema di giustizia penale sia incarcerato in condizioni che garantiscano il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente ( 26 ).

Tali requisiti minimi si applicano, a fortiori , al trattenimento di cittadini di paesi terzi ai sensi della direttiva 2008/115 ( 27 ).

23. A mio avviso, le norme e gli obblighi adottati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115 soddisfano, in linea di principio, il requisito di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale impone che essi siano «previst[i] dalla legge» ( 28 ), qualora rispettino i requisiti di chiarezza, prevedibilità, accessibilità e protezione contro l’arbitrarietà ( 29 ).

Al fine di garantire il rispetto di tali requisiti, ai cittadini di paesi terzi trattenuti dovrebbe essere sistematicamente consegnato, al momento del loro arrivo presso il centro di permanenza temporanea o immediatamente dopo, un documento scritto, redatto in linguaggio chiaro ( 30 ), recante le indicazioni necessarie affinché essi siano «informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi» ( 31 ).

Inoltre, tali informazioni devono essere fornite in una lingua per essi comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre tale ( 32 ).

Peraltro, su richiesta, il personale del centro di permanenza temporanea dovrebbe adoperarsi, in misura ragionevole, per fornire ulteriori spiegazioni in merito a tali norme ( 33 ).

Nella relazione al governo dei [OSCURATO:PERSONA] sulla visita periodica effettuata dal CPT nel [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], tra il 10 e il 25 maggio 2022 ( 34 ), si osserva che, all’interno del JCS, «la delegazione ha potuto constatare direttamente che il personale dedicava parecchio tempo a spiegare i diritti e il regolamento interno ai nuovi arrivati, che ricevevano anche alcuni documenti scritti» ( 35 ).

24. Prima di esaminare le preoccupazioni specifiche sollevate dal giudice del rinvio quanto alle condizioni di trattenimento nel JCS, occorre ricordare che, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione ad una fattispecie determinata.

Pertanto, spetta al giudice del rinvio procedere alle qualificazioni giuridiche necessarie per la soluzione della controversia nel procedimento principale.

Per contro, spetta alla Corte fornirgli tutte le indicazioni necessarie al fine di guidarlo in tale valutazione ( 36 ).

25. Occorre anzitutto sottolineare che, per quanto riguarda le condizioni concrete di trattenimento dei cittadini di paesi terzi all’interno del JCS, nulla indica ( 37 ) che tali condizioni siano insalubri o che la struttura versi in un cattivo stato di manutenzione ( 38 ).

Inoltre, a differenza di quanto sostiene BC, il fatto che le condizioni di trattenimento nel JCS differiscano o siano più restrittive rispetto a quelle di altri centri di permanenza temporanea nei [OSCURATO:PERSONA] non costituisce, di per sé, un indizio dell’inadeguatezza delle condizioni all’interno del JCS alla luce, in particolare, dell’articolo 16 della direttiva 2008/115.

26. Per quanto riguarda la situazione specifica di BC, egli è un uomo adulto che non risulta accompagnato dalla sua famiglia.

Nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte indica che si tratti di una persona vulnerabile ai sensi dell’articolo 3, punto 9, della direttiva 2008/115 o che soffra di una malattia che esiga prestazioni sanitarie d’urgenza.

Ne consegue che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, né l’articolo 16, paragrafo 3, prima frase, né l’articolo 17 della direttiva 2008/115 trovano applicazione nel caso di specie.

Nulla indica neppure che BC costituisca un pericolo per sé stesso o per altre persone trattenute, né che costituisca una minaccia per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato.

Inoltre, le norme relative alle situazioni di emergenza, previste all’articolo 18 della direttiva 2008/115, che consentono, in particolare, deroghe alle condizioni enunciate all’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva, non appaiono pertinenti nel caso di specie.

Peraltro, non risulta che la durata del trattenimento di BC presso il JCS sia stata eccessivamente lunga, dato che si è protratta, al massimo, per un mese e mezzo.

27. [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio ha sollevato preoccupazioni concernenti, tra l’altro, la sistemazione in celle doppie e le limitazioni imposte alla libertà di movimento delle persone trattenute all’interno del JCS.

Secondo tale giudice, le celle doppie del JCS, che misurano 13,4 m², consentono movimenti limitati, a causa della presenza di un bagno e di mobilia.

28. La presenza di camere/celle comuni è chiaramente contemplata nella scheda tematica del CPT, purché esse siano «dotate di tavoli e sedie corrispondenti al numero di persone ospitate» ( 39 ).

Dal fascicolo sottoposto alla Corte ( 40 ) non emerge alcun elemento da cui risulti che le celle in questione non siano adeguatamente attrezzate per ospitare due persone ( 41 ).

Poiché impone alle persone trattenute di condividere la cella, il JCS è tenuto ad adottare misure adeguate per garantire che siano predisposte protezioni sufficienti per tutelare la loro sicurezza e il loro benessere.

Siffatte misure potrebbero includere, ad esempio, una valutazione dei rischi connessi alla condivisione di una cella ( 42 ), un sistema di allerta e intervento rapido o altre misure precauzionali analoghe ( 43 ).

Spetta al giudice del rinvio verificare l’esistenza e l’adeguatezza di tali misure.

29. Se è vero che esiste una forte presunzione di maltrattamenti, ai sensi dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA], quando lo spazio personale a disposizione di un detenuto in ambiente carcerario ( 44 ) è inferiore a 3 m² in celle collettive ( 45 ), è altrettanto vero che le celle doppie del JCS superano di due volte tale spazio «minimo».

Inoltre, una riduzione dello spazio personale può essere compensata da una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e da attività fuori cella adeguate ( 46 ).

30. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha indicato che il JCS è suddiviso in zone che ospitano al massimo da 45 a 48 persone trattenute ciascuna.

Le persone presenti in ciascuna zona del JCS hanno accesso, dalle ore 8:00 alle ore 21:30, a una zona comune (154,4 m²), a uno spazio destinato al silenzio o al raccoglimento (82,3 m²), a una cucina (15,9 m²) e a un’area ricreativa al coperto (53,2 m²).

È inoltre presente un’area ricreativa all’aperto (644,8 m²), parzialmente coperta, alla quale le persone trattenute possono accedere durante il giorno, se accompagnate da un membro del personale del JCS disponibile.

31. Il giudice del rinvio ha indicato che, oltre a poter guardare la televisione, ascoltare musica e leggere ( 47 ), le persone trattenute potevano svolgere una serie di attività quali cucinare, giocare a ping-pong, calciobalilla, biliardo olandese, videogiochi (PlayStation), giochi da tavolo, calcio, pallacanestro e fare giardinaggio ( 48 ).

Il requisito della presenza o dell’assistenza di membri del personale per svolgere determinate attività quali cucinare o utilizzare spazi all’aperto ( 49 ) è ammissibile, purché sia giustificato da obiettivi legittimi ( 50 ) e non comporti un diniego o un ritardo ingiustificati ( 51 ).

32. Spetta quindi al giudice del rinvio effettuare una valutazione globale dell’adeguatezza dello spazio personale di cui dispongono le persone trattenute, tenendo conto anche della possibilità di circolare liberamente al di fuori della cella, delle attività fuori cella e della durata effettiva di tale libertà, al fine di verificare se le condizioni in questione siano adeguate, alla luce dello status (non penale) delle persone trattenute.

In particolare, il giudice del rinvio dovrebbe verificare che le condizioni generali o cumulative del trattenimento non abbiano natura carceraria o punitiva e non ledano la dignità umana.

33. Per quanto riguarda l’obbligo, per le persone trattenute, di rimanere nelle rispettive celle tra le ore 22:00 e le ore 8:00, esso costituisce una limitazione della loro libertà di movimento all’interno del JCS.

Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha indicato che il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale obbligo di permanenza in cella sia necessario per garantire la sicurezza dei cittadini di paesi terzi, dato che il trattenimento potrebbe causare stati di ansia o frustrazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il trattenimento dei cittadini di paesi terzi comporti l’assunzione della responsabilità per il loro benessere ( 52 ).

Il giudice del rinvio ritiene che le preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] possano eventualmente essere affrontate mediante misure meno invasive, come la possibilità, per le persone trattenute, di chiudersi a chiave nelle loro celle durante la notte oppure tramite l’aumento del personale ( 53 ).

34. A mio avviso, l’obbligo di permanenza in cella può essere imposto non soltanto per preservare la sicurezza delle persone trattenute, ma anche per proteggere la loro salute e il loro benessere, garantendo che esse si trovino in un ambiente in cui possono beneficiare di un sonno adeguato, sia in termini di qualità che di durata, in un contesto tranquillo e relativamente silenzioso ( 54 ).

Il giudice del rinvio dovrebbe quindi verificare, in particolare, l’obiettivo o gli obiettivi di tale limitazione e se essa risponda a un interesse generale o miri a tutelare i diritti delle persone trattenute, nonché esaminarne la proporzionalità, con particolare riguardo alla sua durata ( 55 ).

Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023 si legge che «rappresenta un elemento positivo il fatto che, [presso il JCS], i cittadini stranieri privati della libertà possano beneficiare, in condizioni ordinarie, di un regime di celle aperte durante la giornata (le celle restano aperte dalle ore [8:00] sino alle ore [21:00])» [traduzione libera] ( 56 ).

Inoltre, il giudice del rinvio ha indicato che ogni cella doppia dispone di servizi igienici, sicché l’accesso a tali servizi non è soggetto ad alcuna limitazione durante le ore notturne ( 57 ).

Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che, durante le ore in questione, le persone trattenute non possano contattare il personale del JCS, se necessario, né che sia loro impedito di leggere o di guardare la televisione nelle loro celle durante la notte.

35. Per quanto riguarda la possibilità, per le persone trattenute, di consultare un avvocato, l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 stabilisce espressamente che dette persone ( 58 ) hanno la possibilità di entrare in contatto, a tempo debito , con rappresentanti legali.

A mio avviso, l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 dà espressione concreta all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché all’articolo 48, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], che garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

Le persone trattenute hanno quindi il diritto di consultare un avvocato in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti in modo concreto ed effettivo ( 59 ).

Il giudice del rinvio deve verificare se tale consultazione sia effettiva e tempestiva.

Il fatto che una persona trattenuta debba essere accompagnata da un membro del personale del JCS per incontrare il proprio avvocato in una stanza designata, tra l’altro, a tale scopo non pregiudica il diritto di accesso alla rappresentanza legale, a condizione che l’incontro possa svolgersi in privato ( 60 ).

36. Per quanto riguarda la possibilità, per le persone trattenute, di ricevere liberamente assistenza medica, l’articolo 16, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 stabilisce che «[s]ono assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie».

Inoltre, come emerge dall’articolo 35 della [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’articolo 9 TFUE, dall’articolo 114, paragrafo 3, TFUE e dall’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e le attività dell’Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana ( 61 ).

A mio avviso, le cure mediche dovrebbero essere fornite in tempo utile e senza indebito ritardo, tenuto conto della gravità e dell’urgenza del caso.

In assenza di una situazione di emergenza, non è irragionevole che la persona trattenuta debba prendere appuntamento per ricevere assistenza medica e consultare un professionista qualificato, come un medico o un infermiere ( 62 ).

Spetta al giudice del rinvio verificare se i requisiti previsti all’articolo 16, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 siano rispettati in modo adeguato.

Il fatto che la persona trattenuta debba essere accompagnata da un membro del personale del JCS per ricevere assistenza medica non viola il diritto all’accesso alle cure mediche, a condizione che la visita si possa svolgere in privato ( 63 ).

37. Il giudice del rinvio ha espresso preoccupazioni anche in merito al controllo delle persone trattenute mediante un «rilevatore di sicurezza» ( 64 ) dopo l’incontro con terzi ( 65 ), nonché circa l’utilizzo della videosorveglianza durante le visite.

I controlli e la sorveglianza in questione, limitano, in linea di principio, il diritto delle persone trattenute al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] e alla protezione dei dati di carattere personale che le riguardano ai sensi dell’articolo 8 della [OSCURATO:PERSONA] ( 66 ).

38. Sebbene il controllo delle persone trattenute mediante un rilevatore di sicurezza al termine delle visite sia indubbiamente diretto ad individuare oggetti vietati occultati ( 67 ), il giudice del rinvio non ha fornito alcuna precisazione circa la natura di tale controllo.

Inoltre, il giudice del rinvio non ha indicato la finalità, la natura, la portata o la durata della videosorveglianza all’interno del JCS, in particolare durante le visite.

39. In linea di principio, il controllo delle persone trattenute mediante un rilevatore di sicurezza e la videosorveglianza delle visite costituiscono un trattamento automatizzato di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGDP ( 68 ), poiché il dispositivo in questione consente, tra l’altro, la raccolta, la registrazione o la conservazione di dati personali ( 69 ).

40. Conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, qualsiasi trattamento di dati personali deve rispettare i principi disciplinanti il trattamento di tali dati nonché i diritti dell’«interessato», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD, che sono enunciati, rispettivamente, nei capi II e III di detto regolamento.

In particolare, detto trattamento deve essere conforme ai principi relativi al trattamento previsti dall’articolo 5 del citato regolamento e soddisfare le condizioni di liceità del trattamento elencate nell’articolo 6 di quest’ultimo ( 70 ).

41. Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare che i controlli e la sorveglianza in questione siano pienamente conformi alle disposizioni del RGPD, desidero sottolineare una serie di aspetti salienti.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.

Il trattamento è lecito, tra l’altro, se è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ( 71 ).

Il controllo delle persone trattenute mediante un rilevatore di sicurezza dopo le visite e mediante la videosorveglianza delle visite e in alcune zone del JCS può essere giustificato da ragioni di sicurezza, nonché dalla necessità di tutelare i diritti delle persone trattenute e dei membri del personale e può, pertanto, essere lecito. [OSCURATO:PERSONA], conformemente al principio della minimizzazione dei dati, i dati personali dovrebbero essere limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ( 72 ).

Per quanto riguarda la trasparenza, siffatto trattamento è sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 13 del RGPD per quanto concerne le informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato ( 73 ).

42. Il giudice del rinvio ha altresì segnalato l’assenza di libero accesso da parte delle persone trattenute ai telefoni cellulari personali e il loro accesso limitato a [OSCURATO:PERSONA].

Tale giudice ha fatto riferimento, in particolare, alla sentenza del 26 febbraio 2025 del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), che ha espresso preoccupazioni in merito all’accesso limitato a [OSCURATO:PERSONA] all’interno del JCS.

Inoltre, secondo il giudice del rinvio, le persone trattenute presso il JCS sono tenute, al loro arrivo, a consegnare telefoni cellulari, computer portatili e altri dispositivi in loro possesso e possono accedervi soltanto in misura molto limitata, ad esempio in occasione dei colloqui con l’avvocato. [OSCURATO:PERSONA], ogni cella dispone di un telefono fisso che permette alle persone trattenute di effettuare chiamate esterne, a condizione di disporre di un credito sufficiente.

Il giudice del rinvio ha indicato che le persone trattenute ricevono un importo di EUR 20 a settimana ( 74 ).

43. L’articolo 11, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che « [o]gni persona ha diritto alla libertà di espressione» ( 75 ), che include «la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

Pertanto, anche i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che sono trattenuti ai sensi della direttiva 2008/115 godono dei diritti riconosciuti in forza dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] ( 76 ).

Secondo una giurisprudenza costante, i diritti e le libertà sanciti dall’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] non appaiono come prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale.

Sono pertanto consentite limitazioni ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dato che l’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facente parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata, le ingerenze nei diritti e nelle libertà garantiti da tale articolo 11 devono essere limitate allo stretto necessario ( 77 ).

A mio avviso, l’impossibilità di utilizzare il proprio telefono cellulare e di accedere a internet costituisce una chiara limitazione dei diritti di cui all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] e può accrescere notevolmente il senso di isolamento della persona trattenuta.

44. Come osservato dal giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la limitazione dell’accesso ai telefoni cellulari personali era giustificata da finalità relative alla protezione dei dati personali. [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato la finalità o le finalità della limitazione dell’accesso a [OSCURATO:PERSONA] da parte delle persone trattenute presso il JCS ( 78 ).

45. Dato che, in linea di principio, l’uso di un telefono cellulare personale, ad esempio per registrare ( 79 ) altre persone trattenute e membri del personale di strutture quali il JCS può violare il loro diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] e alla protezione dei dati personali che li riguardano ai sensi dell’articolo 8 della [OSCURATO:PERSONA] ( 80 ), ritengo che talune limitazioni all’accesso a telefoni cellulari personali dotati di fotocamera e di funzionalità di registrazione, imposte da una struttura come il JCS ( 81 ), volte a tutelare i diritti e gli interessi di altre persone trattenute e del personale, possano essere legittime, necessarie e proporzionate ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] ( 82 ).

46. Mi sembra tuttavia che un divieto quasi assoluto di accesso ai telefoni cellulari personali e ad altri dispositivi analoghi costituisca un’ingerenza sproporzionata nei diritti garantiti dall’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] che non è giustificata, in particolare, dalla necessità di tutelare l’interesse generale o i diritti altrui.

Inoltre, tale limitazione non risulta sostanzialmente attenuata dal fatto che le persone trattenute presso il JCS abbiano accesso a un telefono fisso, che permette loro di effettuare chiamate verso l’esterno, purché dispongano di credito sufficiente.

Occorre sottolineare che l’accesso a un telefono fisso mira unicamente a sopperire ( 83 ) a una delle molteplici funzionalità dei telefoni cellulari moderni e di altri dispositivi analoghi.

In ogni caso, senza avere accesso a un simile dispositivo, una persona trattenuta non potrebbe neppure ricordare il numero o i numeri di telefono che intende contattare ( 84 ).

Inoltre, il fatto che la struttura trattenga siffatti dispositivi può compromettere in misura considerevole la possibilità, per la persona trattenuta, di ricevere chiamate, messaggi di testo o messaggi di posta elettronica.

47. Il giudice del rinvio deve valutare se sia ragionevolmente possibile, per un centro di permanenza temporanea, disattivare o bloccare videocamere e dispositivi di registrazione sui telefoni cellulari delle persone trattenute e su altri dispositivi analoghi.

In alternativa, la struttura in questione potrebbe adottare misure per consentire alle persone trattenute un accesso in misura ragionevole ai loro telefoni cellulari personali e ad altri dispositivi analoghi durante determinate ore e in determinati luoghi.

Ad esempio, potrebbe essere previsto l’uso di cabine adeguate per impedire la registrazione di altre persone trattenute e di membri del personale.

Qualora tali misure non siano realizzabili, ritengo che, in linea di principio, le persone trattenute dovrebbero essere autorizzate a utilizzare le proprie schede SIM su dispositivi forniti dalla struttura e sui quali le funzionalità di videocamera e di registrazione vocale sono state disabilitate.

48. Dato che la finalità delle misure di trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 non è il perseguimento o la repressione di reati, le persone trattenute ai sensi di tale direttiva dovrebbero, in linea di principio ( 85 ), avere accesso illimitato a [OSCURATO:PERSONA] in ogni momento ( 86 ).

Tale accesso dovrebbe essere agevolato da un accesso adeguato a una postazione informatica, in particolare quando le persone trattenute non hanno accesso a uno smartphone o ad altri dispositivi analoghi.

Strutture come il JCS possono bloccare l’accesso a determinati siti web o limitare i download nei casi in cui detta azione sia legittima, necessaria e proporzionata, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].

49. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 16 della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che norme e obblighi diversi da una limitazione della libertà di circolazione all’interno di un perimetro ristretto possono essere imposti ai cittadini di paesi terzi, trattenuti ai sensi di tale direttiva, purché non abbiano carattere punitivo e non rendano il trattenimento assimilabile alle condizioni di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari.

Qualora tali norme e obblighi limitino i diritti e le libertà garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA], essi devono rispettare i requisiti enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, nonché il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui al suo articolo

4. B. Quinta questione pregiudiziale

50. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito all’intensità del controllo giurisdizionale da effettuare in relazione alle limitazioni aggiuntive imposte ai cittadini di paesi terzi trattenuti ai sensi della direttiva 2008/115.

Alla luce della mia proposta di risposta alla terza e alla quarta questione del giudice del rinvio, ritengo che la quinta questione verta sull’intensità del controllo giurisdizionale da applicare a norme e obblighi imposti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115.

51. Il giudice del rinvio ha indicato che, in sede di valutazione della necessità di limitazioni aggiuntive, il controllo giurisdizionale effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) nella sua sentenza del 26 febbraio 2025 aveva carattere limitato. [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha esaminato se il [OSCURATO:PERSONA] fosse competente a ritenere che tali limitazioni fossero necessarie, anziché valutarne esso stesso la necessità mediante un «controllo giurisdizionale rigoroso».

Alla luce dei diritti fondamentali in gioco, il giudice del rinvio chiede se il controllo giurisdizionale limitato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) sia adeguato.

Il giudice del rinvio ritiene che, alla luce della sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, si possa sostenere che un giudice nazionale deve procedere a un «controllo giurisdizionale rigoroso» e, quindi, valutare tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti.

52. L’intensità del controllo giurisdizionale della normativa e dell’azione dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è una questione marginale, poiché investe profili costituzionali fondamentali e interconnessi, quali la separazione dei poteri, il ruolo dell’autorità giurisdizionale, il margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore e all’esecutivo, il livello di tutela dei diritti fondamentali e il diritto a un ricorso effettivo.

Per quanto riguarda i diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA], l’intensità del controllo giurisdizionale è intrinsecamente connessa al controllo del rispetto delle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima.

53. Nella sentenza dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 87 ), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], allorché si tratta di ingerenze in diritti fondamentali, la portata del potere discrezionale del legislatore dell’Unione può risultare limitata in funzione di un certo numero di elementi, tra i quali figurano, in particolare, il settore interessato, la natura del diritto di cui trattasi garantito dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 88 ), la natura e la gravità dell’ingerenza nonché la finalità di quest’ultima ( 89 ).

54. Anzitutto, occorre osservare che, mentre l’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115 esige che il trattenimento dei cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva avvenga, di norma, in appositi centri di permanenza temporanea e l’articolo 16, paragrafo 5, della stessa contempla l’applicazione di limitazioni aggiuntive, detta direttiva tace quanto all’intensità del controllo giurisdizionale applicabile alla valutazione della questione se una struttura come il JCS rispetti tali disposizioni o quelle della [OSCURATO:PERSONA].

55. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] stessa tace sulla questione dell’intensità del controllo giurisdizionale delle limitazioni dei diritti e degli interessi ivi tutelati.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non opera alcuna distinzione tra tali diritti e interessi, né attribuisce loro una specifica gerarchia ( 90 ) e lo stesso vale per gli obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione, ai quali fa riferimento, in termini astratti, l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa.

Detta gerarchia è stabilita dalla Corte in modo casistico, quando è investita di una causa in materia.

56. Per quanto riguarda le misure di trattenimento adottate ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1, e 3, della direttiva 2008/115, la Corte ha precisato che la loro legittimità è condizionata al rispetto di rigorosi presupposti.

Al fine di assicurare il rispetto di tali presupposti, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità.

A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale.

Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato.

Inoltre, l’autorità giudiziaria competente deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione.

I poteri di cui essa dispone nell’ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa ( 91 ).

Inoltre, l’autorità giudiziaria competente ( 92 ) deve essere in grado di sostituire la propria decisione a quella dell’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento e di disporre o una misura alternativa al trattenimento o il rilascio della persona interessata ( 93 ).

57. Tenuto conto della gravità di tale ingerenza nel diritto alla libertà sancito all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] e in considerazione dell’importanza di detto diritto, il potere riconosciuto alle autorità nazionali competenti di trattenere cittadini di paesi terzi è rigorosamente delimitato.

Una misura di trattenimento può, quindi, essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali ed astratte che ne fissano le condizioni e le modalità ( 94 ).

Limitazioni all’esercizio di tale diritto devono operare entro i limiti dello stretto necessario ( 95 ) e l’intensità del controllo giurisdizionale applicabile in tali casi è rigorosa.

58. Per quanto riguarda le condizioni di trattenimento, nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, la Corte ha statuito, in sostanza, che la possibilità, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, di derogare all’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115 ( 96 ) nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro è oggetto di un controllo giurisdizionale di intensità equivalente a quella del controllo del trattenimento stesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/115 ( 97 ).

59. Tale sentenza dimostra l’importanza cruciale che la Corte attribuisce al requisito secondo cui il trattenimento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 deve, di norma, avvenire in appositi centri di permanenza temporanea e, per estensione, al requisito secondo cui le condizioni cumulative di trattenimento non devono avere carattere punitivo.

Tenuto conto della natura estremamente eterogenea delle norme e degli obblighi che potrebbero essere imposti in forza dell’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115, un controllo giurisdizionale rigoroso è giustificato soltanto qualora sussistano seri indizi di una possibile violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva.

60. Occorre altresì ricordare che il giudice del rinvio ha sollevato una serie di valide preoccupazioni per quanto concerne limitazioni a diritti fondamentali «essenziali» sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA], quali il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA]), alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della [OSCURATO:PERSONA]) e il diritto alla libertà di espressione (articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA]).

A mio avviso, siffatte limitazioni esigono un controllo giurisdizionale rigoroso al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che l’intensità del controllo giurisdizionale delle norme e degli obblighi imposti in forza dell’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115 può variare in funzione della loro incidenza sulle condizioni cumulative di trattenimento dei cittadini di paesi terzi ai sensi di tale direttiva e dell’esistenza di limitazioni a diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché, in particolare, della natura di tali diritti.

61. Dalle considerazioni che precedono risulta, a mio avviso, che la Corte dovrebbe rispondere alla quinta questione dichiarando che, tenuto conto dell’incidenza del trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115 sul diritto alla libertà dei cittadini di paesi terzi, nonché dell’incidenza delle norme e degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, di tale direttiva su tale diritto e su altri diritti fondamentali ( 98 ), le condizioni cumulative di trattenimento di detti cittadini devono essere sottoposte a un controllo giurisdizionale rigoroso da parte dell’autorità giudiziaria nazionale competente qualora sussistano seri indizi di un’eventuale violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva.

VI. Conclusione

62. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza, quarta e quinta questione proposte dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nei seguenti termini: L’articolo 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare deve essere interpretato nel senso che: – norme e obblighi diversi da una limitazione della libertà di circolazione all’interno di un perimetro ristretto possono essere imposti ai cittadini di paesi terzi, trattenuti ai sensi di tale direttiva, purché non abbiano carattere punitivo e non rendano il trattenimento assimilabile alle condizioni di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari.

Qualora tali norme e obblighi limitino i diritti e le libertà garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, essi devono rispettare i requisiti enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, nonché il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui al suo articolo 4; – le condizioni cumulative di trattenimento dei cittadini di paesi terzi trattenuti ai sensi di tale direttiva devono essere sottoposte a un controllo giurisdizionale rigoroso da parte dell’autorità giudiziaria nazionale competente qualora sussistano seri indizi di un’eventuale violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98). 3 Sentenza del 10 marzo 2022 (C‑519/20, EU:C:2022:178; in prosieguo: la «sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

») . 4

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, punto

45. 5 Al punto 37 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che siffatto trattenimento ha lo scopo di preparare il rimpatrio e/o procedere all’allontanamento del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare. 6 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1). 7 Stb. 2000, n. 495. 8 Secondo quanto indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, al ricorso è altresì collegata una domanda di risarcimento ai sensi del diritto nazionale. 9 ECLI:NL:RBDHA:2025:1161.

Tale sentenza si basava sull’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96), ai sensi del quale «[i]l trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. (…)». 10 NL25.511 and NL25.512.

Per quanto riguarda la causa NL25.511, è possibile visionare immagini del JCS all’indirizzo: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2025:1161. 11

ECLI:NL:RVS:2025:789.

12 Sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi (C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

V. considerando 2 e 4 della direttiva 2008/115. 13 Sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 269). 14 Sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 72 e giurisprudenza citata). 15 Sentenza del 17 luglio 2014, Bero e Bouzalmate (C‑473/13 e C‑514/13, EU:C:2014:2095, punto 25).

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 non osta ad una normativa nazionale che consente il trattenimento di un cittadino di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, separato dai detenuti ordinari, per il motivo che costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato (sentenza del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] amMain, C‑18/19, EU:C:2020:511, punto 48). 16

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] 35. 17

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, punto 36 e sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 74). 18

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, punto

46. 19 Si tratta, in sostanza, delle norme interne o del regolamento interno del centro di permanenza temporanea. 20 [OSCURATO:PERSONA] europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (in prosieguo: il «CPT»), istituito ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri del Consiglio d’Europa il 26 novembre 1987, designa tali norme e obblighi come «regolamento interno».

V. la scheda tematica del CPT in materia di trattenimento dei migranti, marzo 2017, CPT/Inf (2017)3 (in prosieguo: la «scheda tematica del CPT»).

La scheda tematica del CPT e le relazioni del CPT sono fonti giuridiche non vincolanti.

V., per analogia, le conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa [OSCURATO:PERSONA] am Main (C‑18/19, EU:C:2020:130, nota 65).

V. anche le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22, EU:C:2023:582, nota 16). 21

V. punto

54. 22 Sentenza del 4 ottobre 2024, Bouskoura (C‑387/24 PPU, EU:C:2024:868, punto 41). 23 Ritengo che siffatte norme e obblighi non dovrebbero modificare la natura del centro in questione al punto che esso cessi di assolvere alla funzione di «apposito centro di permanenza temporanea» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115. 24 Sentenza del 3 luglio 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑610/23, EU:C:2025:514, punto 55 e giurisprudenza citata). 25

V. anche articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale «[l]a dignità umana è inviolabile.

Essa deve essere rispettata e tutelata». 26 V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 90 e giurisprudenza citata). 27 V., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Changu (C‑352/23, EU:C:2024:748, punto 74).

Il giudice del rinvio non ha segnalato una violazione dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. 28 V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2023, Roos e a./Parlamento (C‑458/22 P, EU:C:2023:871, punti da 59 a 73).

In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo concernente norme eccezionali in materia di salute e sicurezza che disciplinavano l’accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro costituiva una misura «prevista dalla legge» e conforme all’articolo 8, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA]. 29 V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2022, Politsei- ja Piirivalveamet (Trattenimento – Rischio di commettere un reato) (C‑241/21, EU:C:2022:753, punto 50 e giurisprudenza citata).

Protezione contro l’arbitrarietà significa, in particolare, che non vi possono essere elementi di malafede o inganno da parte delle autorità.

Ibidem , punto

49. 30 Pertanto, l’uso di termini complessi o di gergo giuridico dovrebbe essere evitato.

V. articolo 34, paragrafo 6, della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final/2), ai sensi del quale «[i] cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua loro comprensibile. (…)».

Siffatto requisito, benché non specificamente imposto dall’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115, è necessario per garantire un accesso effettivo alle informazioni di cui trattasi. 31

V. articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115. 32 Con l’avvento dell’intelligenza artificiale e della traduzione automatica neurale, tale obbligo non comporta un onere eccessivo per il centro in questione. 33 Il giudice del rinvio ha segnalato che le persone trattenute presso il JCS hanno accesso all’area di lavoro del personale al fine di porre domande.

V. punto

9.3. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 34 CPT/Inf (2023) 12 (in prosieguo: la «relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023»). 35 Punto 70 [traduzione libera].

Una delegazione del CPT ha visitato il JCS anche nell’ottobre 2025.

La relazione concernente tale visita è stata pubblicata il 19 giugno 2026.

V. CPT/Inf (2026) 17 (in prosieguo: la «relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026»).

In tale relazione, il CPT ha osservato che «gli stranieri trattenuti sono stati informati del regolamento interno soltanto verbalmente, al momento dell’accoglienza nel centro di permanenza, e non è stata loro fornita alcuna informazione per iscritto» [traduzione libera].

V. punto

33. 36

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, punto 47 e giurisprudenza citata. 37 Fatta salva la verifica del giudice del rinvio. 38 Ad esempio, non si afferma che il JCS presenti problemi di umidità o che l’illuminazione (naturale e artificiale) o la ventilazione dei locali sia inadeguata. 39

V. scheda tematica del CPT, pag.

5. 40 Fatta salva la verifica del giudice del rinvio. 41 La relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023, dopo aver descritto in dettaglio le condizioni concrete nel JCS, ha concluso che erano «molto buone» [traduzione libera].

V. punti da 61 a

63. Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026 si è constatato che «le condizioni concrete [nel JCS] erano buone e rimanevano ampiamente conformi alle conclusioni della visita periodica del CPT del 2022» [traduzione libera].

V. punto

35. 42

V. relazione al governo del [OSCURATO:PERSONA] sulla visita effettuata dal CPT nel [OSCURATO:PERSONA] tra il 27 marzo e il 6 aprile 2023, CPT/Inf (2024) 08, punto

41. 43 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026 si osserva che nel JCS si applicava la sistemazione in celle doppie, nonostante l’esistenza di celle vuote.

Secondo tale relazione, «[l]’obbligo di sistemazione in celle doppie era fonte di tensioni e conflitti, un aspetto confermato dal personale del centro, dalle cartelle mediche e dai registri relativi al collocamento in isolamento. [Il] rifiuto di condividere la cella poteva determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari».

Il CPT ha considerato che, «poiché molti migranti sono trattenuti per settimane, o addirittura per mesi, l’obbligo di sistemazione in celle doppie rischia di alimentare tensioni all’interno del centro di permanenza».

Il CPT ha raccomandato alle «autorità dei [OSCURATO:PERSONA] di valutare l’adozione di un approccio più flessibile, che favorirebbe in misura maggiore la sicurezza, la riservatezza e una buona convivenza all’interno del centro, a beneficio sia delle persone trattenute sia del personale» [traduzione libera].

V. punto

44. 44 Che deve essere distinto dal trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115. 45 V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punti da 90 a 93 e giurisprudenza citata).

V. anche sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») del 20 ottobre 2016, Muršić c.

Croazia, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, §

124. 46 Ibidem . punto

93. 47 Il JCS garantisce l’accesso a televisioni, ad apparecchi per la riproduzione di musica e a una biblioteca dotata di libri in diverse lingue.

V. punti 9.6.1 e 9.6.2 della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 48

V. punti 9.1, 9.5, 9.6.1, 9.6.2 e 11.3 della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026 si constatava l’assenza di un programma strutturato di attività presso il JCS.

Il CPT ribadiva «la sua raccomandazione, di lunga data, rivolta alle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure necessarie per garantire che tutti i centri amministrativi di permanenza temporanea per cittadini stranieri offrissero un’adeguata organizzazione della vita quotidiana, comprensiva di un programma strutturato di attività organizzate e costruttive» [traduzione libera].

V. punti da 45 a

47. Inoltre, al punto 62 di tale relazione, il CPT ha rilevato che l’efficacia del trattamento dei «disturbi legati alla depressione, a psicosi o a traumi (...) era compromessa dalle condizioni di trattenimento, in particolare dall’assenza di attività stimolanti e di esercizio fisico» [traduzione libera]. 49 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la misura in questione fosse necessaria per garantire la sicurezza delle persone trattenute.

V. punto

33.2. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 50 Ad esempio, evitare disordini e preservare la salute e la sicurezza delle persone trattenute e del personale. 51 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023 si rilevava che «l’accesso ai cortili destinati all’esercizio all’aperto era subordinato alla disponibilità di sufficiente personale addetto alla sorveglianza» [traduzione libera].

V. punto 67.

V. anche la relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, punto

43. 52

V. punto 33.1. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 53

V. punto

34.5. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 54 Non esiste una normativa dell’Unione in materia di disturbo causato da rumori provenienti da attività domestiche e dal vicinato.

A tal riguardo, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU 2002, L 189, pag. 12), dispone che «[l]a presente direttiva non riguarda il rumore generato dalla persona esposta stessa, dalle attività domestiche o dal vicinato, né il rumore sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari».

Tale questione può essere disciplinata dalla normativa nazionale o locale. 55 Ritengo che le relazioni del CPT, dell’Organizzazione mondiale della sanità (in prosieguo: l’«OMS») e della più ampia comunità scientifica possano fornire indicazioni utili al riguardo.

Secondo quanto emerso dalla riunione tecnica dell’OMS sul sonno e la salute, tenutasi a Bonn, Germania, tra il 22 e il 24 gennaio 2004, pag. 28, gli adulti dormono in media tra le sette e le nove ore per notte; disponibile all’indirizzo: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/c4704090-10c6-4a08-bf58-06b87cc213f7/content .

V. anche gli orientamenti dell’OMS per l’Europa relativi al rumore notturno, pubblicati nel 2009, pag. 23; disponibili all’indirizzo: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/43bf485d-2771-4297-86fe-6284430090ef/content . 56 Relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023, punto

67. 57 Dato che, secondo il giudice del rinvio, il bagno dispone soltanto di una porta a mezza altezza, il che permette all’altro occupante della cella di vedere e sentire chi utilizza la doccia o i servizi igienici, il diritto al rispetto della vita privata delle persone trattenute, garantito dall’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA], risulta limitato.

Inoltre, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, è difficile comprendere quale interesse legittimo sia tutelato da tale limitazione e il motivo per cui i servizi igienici non possano essere completamente separati dal resto della cella. 58

V. anche articolo 13, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2008/115. 59 V., per analogia, sentenza del 14 maggio 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 47 e giurisprudenza citata).

Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023 si osserva che «le persone trattenute potevano beneficiare dell’assistenza gratuita di un avvocato e godevano del diritto di conferire con quest’ultimo in privato» [traduzione libera].

V. punto

73. 60 La Corte EDU ha sottolineato che chiunque desideri consultare un avvocato dovrebbe essere libero di farlo in condizioni che permettano un colloquio completo e privo di condizionamenti.

Per tale ragione, il rapporto tra avvocato e cliente è, in linea di principio, coperto dal segreto.

In ambiente carcerario, tale Corte ha ripetutamente sottolineato l’importanza del diritto dei detenuti di comunicare con il difensore senza essere uditi dall’autorità penitenziaria (Corte EDU, 17 aprile 2012, Piechowicz c.

Polonia, CE:ECHR:2012:0417JUD002007107, § 239). 61 Sentenza del 22 giugno 2023, Commissione/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare a una domanda di asilo) (C‑823/21, EU:C:2023:504, punto 55 e giurisprudenza citata). 62 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023 si rileva che l’organico del personale sanitario presso il JCS era adeguato e che l’accesso all’assistenza medica risultava alquanto agevole.

Medici di medicina generale prestavano servizio in turni, garantendo la presenza di un medico nel corso dell’intera giornata dal lunedì al venerdì.

Durante la notte e i fine settimana, un medico di medicina generale rimaneva di guardia.

Inoltre, era assicurata la presenza di infermieri 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

V. punti 77 e 78.

V. anche la relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, punto

49. 63 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, si osservava che «le visite mediche si svolgevano senza che il personale di sorveglianza potesse vedere o udire quanto avveniva» [traduzione libera].

V. punto

60. Si vedano tuttavia le osservazioni concernenti la presenza di un interprete. 64 Il giudice del rinvio non indica la natura esatta del rilevatore in questione. 65 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023, si osservava che costituiva un «elemento positivo il ricorso a uno scanner corporale per l’effettuazione di controlli di sicurezza [sulle persone trattenute], anche al fine di individuare oggetti vietati, quali sostanze stupefacenti» [traduzione libera].

Secondo la relazione, la normativa nazionale esigeva il consenso della persona trattenuta ai fini dell’utilizzo dello scanner corporale e i moduli di consenso erano disponibili in diverse lingue presso tutte le strutture.

Le persone che rifiutavano tale procedura erano sottoposte a perquisizione personale.

V. punto 102.

V. anche la relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, punto

73. 66 V., per analogia, le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Italia/Parlamento e Consiglio (Telecamere di sorveglianza sui pescherecci) (C‑194/24, EU:C:2026:161, paragrafo 60). 67 Nulla indica che siffatto controllo sia effettuato in altre circostanze. 68 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «RGPD»). 69 V., per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2019, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA (C‑708/18, EU:C:2019:1064, punto 35).

V. anche, in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Ryneš ( C212/13 , EU:C:2014:2428 , punti 23 e 25 ). 70 Sentenza del 4 settembre 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑655/23, EU:C:2025:655, punto 39 e giurisprudenza citata). 71

V. articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD. 72

V. articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD. 73 V., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2025,

AB [OSCURATO:PERSONA]

(C‑422/24, EU:C:2025:980, punti 38, 39 e 42). 74 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023, si segnala che era possibile anche effettuare videochiamate con i familiari mediante tecnologia Voice over [OSCURATO:PERSONA] (VOIP). [OSCURATO:PERSONA], il CPT ha invitato le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] a valutare la possibilità di concedere alle persone trattenute accesso regolare ai loro telefoni cellulari.

V. punto 98 di tale relazione.

Al punto 72 della relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, il CPT osserva che «benché in passato tale possibilità fosse prevista, non era più possibile effettuare chiamate mediante [VOIP] presso il [JCS], a differenza di quanto dichiarato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta alla relazione sulla visita del CPT nei [OSCURATO:PERSONA] del 2022» [traduzione libera].

«(...) Il CPT è stato informato dall’Agenzia per gli istituti penitenziari che sarebbero state adottate misure per ripristinare l’accesso ai computer e a internet» [traduzione libera]. 75 Il corsivo è mio. 76 V., per analogia, Corte EDU, 29 aprile 2025, Tergek c.

Turchia, CE:ECHR:2025:0429JUD003963120, § 53, in materia di diritti dei detenuti.

La stessa analisi si applica, a fortiori , alle persone trattenute ai sensi della direttiva 2008/115.

La scheda tematica del CPT, a pag. 5, indica che «[i] migranti trattenuti devono avere accesso a computer con tecnologia VOIP o connessi a Skype ed avere la disponibilità di accesso a internet».

In tale scheda non è menzionato l’accesso ai telefoni personali.

Occorre sottolineare che la scheda informativa risale al marzo 2017 e che, a mio avviso, le norme sociali relative all’utilizzo dei telefoni personali e all’accesso a internet si sono nel frattempo evolute.

Tale valutazione spetta, in definitiva, al giudice del rinvio.

V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Collins nella causa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e a. (C‑178/22, EU:C:2023:463, nota 69) sull’importanza dei telefoni cellulari personali nella vita quotidiana dei loro proprietari. 77 Sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol (C‑633/22, EU:C:2024:843, punti 45, 47 e 49 e giurisprudenza citata). 78

V. punto

33.2. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 79 Ad esempio, scattando fotografie oppure effettuando riprese video o registrazioni audio. 80 Tali registrazioni costituiscono, in linea di principio, un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD.

V., per analogia, sentenza del 14 febbraio 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122, punti 44 e 46).

Sull’importanza dell’immagine di una persona, v. sentenza dell’8 dicembre 2022, Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti) (C‑460/20, EU:C:2022:962, punto 95). 81 In assenza di tali funzionalità – evenienza che, al giorno d’oggi, è innegabilmente rara, tenuto conto della diffusione degli smartphone – non vedo in che modo la limitazione in questione possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], si tratta in definitiva di una questione la cui decisione spetta al giudice del rinvio. 82 Fatta salva la verifica del giudice del rinvio.

È opportuno osservare che l’effettuazione di registrazioni è spesso vietata o rigorosamente limitata in determinati contesti, quali ospedali, aule di giustizia, locali scolastici, spogliatoi, ecc...

Siffatte registrazioni non rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del RGPD relativa alle attività a carattere esclusivamente personale o domestico. 83 In misura limitata, in particolare a causa del costo di una chiamata mediante telefono fisso rispetto a quello di una chiamata mediante VOIP. 84 O gli indirizzi di posta elettronica ai quali intende inviare un messaggio. 85 Salvo, ad esempio, quando una persona trattenuta costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato. 86 V., per analogia, capitolo II, principio 3, della Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (GU 2023, C 23,pag. 1), ai sensi del quale «[o]gni persona, ovunque nell’UE, dovrebbe avere accesso alla connettività digitale ad alta velocità a prezzi accessibili». 87 C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto

47. In tale causa, la Corte ha statuito che, tenuto conto, da un lato, del ruolo importante svolto dalla protezione dei dati personali sotto il profilo del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e, dall’altro, della portata e della gravità dell’ingerenza in tale suddetto diritto che la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE ( GU 2006, L 105, pag. 54 ) comporta, il potere discrezionale del legislatore dell’Unione risulta ridotto e di conseguenza è necessario procedere ad un controllo stretto.

Ibidem , punto

48. 88 Non tutti i diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono trattati allo stesso modo nella giurisprudenza della Corte.

Tridimas ha osservato che «[i]l diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al vertice dell’edificio costituzionale», mentre il «diritto alla protezione dei dati personali gode di un rango elevato» [traduzione libera].

Tridimas, T, «Wreaking the Wrongs: [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] the EU Way», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2023, Vol. 29.2, pag.

185. 89 Gutiérrez-Fons ha rilevato che «la molteplicità dei fattori assoggetta l’intensità del controllo di proporzionalità a una “geometria variabile”» [traduzione libera].

Gutiérrez-Fons , J.A., « [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] of the Court of Justice : Proportionality and Levels of [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], C. ,

[OSCURATO:PERSONA]

, C. e Nogueira-Guastavino , M. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Law and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ,

[OSCURATO:PERSONA], 2021

, pag.

231. 90 Ad eccezione dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA]. 91 V., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punti da 84 a 87 e giurisprudenza citata). 92 O, in mancanza, un giudice nazionale investito di una controversia in materia. 93 Sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 293 e giurisprudenza citata). 94 Sentenza del 4 ottobre 2024, Bouskoura (C‑387/24 PPU, EU:C:2024:868, punto 43 e giurisprudenza citata). 95 Sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a. (C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, punto 83). 96 Ai sensi del quale il trattenimento deve avvenire, di norma, in appositi centri di permanenza temporanea. 97

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, punti 64 e 65 e giurisprudenza citata. 98 Occorre sottolineare l’importanza dei diritti fondamentali delle persone trattenute tutelati, in particolare, dagli articoli 7, 8, 11 e 47 della [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 218/25 [Wompou] ( i ) BC contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini del rimpatrio – Condizioni di trattenimento – Articolo 16, paragrafo 1 – Appositi centri di permanenza temporanea – Costrizioni necessarie a garantire l’efficacia dell’allontanamento – Legittimità di restrizioni o costrizioni aggiuntive – Articoli 1, 6, 7 e 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Portata del controllo giurisdizionale » I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) verte sulle condizioni di trattenimento di un cittadino di un paese terzo sottoposto a una procedura di rimpatrio in applicazione della direttiva 2008/115/CE ( 2 ). Essa impone alla Corte di chiarire e sviluppare la sua giurisprudenza relativa all’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115, ai sensi del quale il trattenimento del cittadino di un paese terzo avviene, di norma, in «appositi centri di permanenza temporanea». 2. La nozione di «appositi centri di permanenza temporanea» non è definita nella direttiva 2008/115. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), la Corte ha statuito, in particolare, che un centro di tal genere «è caratterizzato da una configurazione e un’attrezzatura dei suoi locali nonché da modalità organizzative e operative tali da costringere il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare che vi sia collocato a rimanere permanentemente in uno spazio ristretto e chiuso, pur limitando tale costrizione a quanto strettamente necessario per garantire una preparazione efficace dell’allontanamento» ( 4 ). Inoltre, il trattenimento in un centro siffatto non ha finalità punitive e deve evitare, per quanto possibile, di assumere caratteristiche analoghe a un confinamento in ambiente carcerario. 3. La Corte è ora invitata a precisare, in particolare, in che cosa consista l’obbligo di limitare siffatta costrizione a quanto «strettamente necessario per garantire una preparazione efficace dell’allontanamento». Inoltre, si chiede alla Corte se e, in caso affermativo, in quale misura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano imporre costrizioni aggiuntive non direttamente correlate all’obiettivo del trattenimento ( 5 ). La Corte è altresì invitata a chiarire la portata del controllo giurisdizionale che i giudici nazionali dovrebbero effettuare in sede di valutazione di siffatte costrizioni. 4. La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra BC, cittadino di un paese terzo, e il [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie ([OSCURATO:PERSONA] dell’Asilo e dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») avente ad oggetto il trattenimento del ricorrente presso il [OSCURATO:PERSONA] (complesso giudiziario di Schipol; in prosieguo: il «JCS»). II. Contesto normativo – Diritto dell’Unione 5. L’articolo 16 della direttiva 2008/115, intitolato «Condizioni di trattenimento», prevede quanto segue: «1.      Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari. 2.      I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità – su richiesta – di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti. 3.      Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. (…) 5.      I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi (...)». III. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali 6. Con decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 21 febbraio 2025, a BC è stato negato l’ingresso nei [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 14 del regolamento 2016/399 ( 6 ), in combinato disposto con l’articolo 6 di quest’ultimo. Lo stesso giorno, BC è stato trattenuto presso il JCS sulla base di una decisione distinta, adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il paragrafo 6, della Vreemdelingenwet 2000 (legge sugli stranieri del 2000) del 23 novembre 2000 ( 7 ). 7. BC ha presentato ricorso avverso la decisione di trattenimento dinanzi al giudice del rinvio ( 8 ). Egli ha sostenuto che il suo trattenimento era illegittimo, in quanto il JCS non costituisce un «apposito centro di permanenza temporanea», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115. BC si è basato su una sentenza pronunciata dal giudice del rinvio il 31 gennaio 2025 in un’altra causa, nella quale tale giudice ha dichiarato che il JCS non era un «apposito centro di permanenza temporanea» ( 9 ). Il giudice del rinvio ha basato la sua valutazione su un’ispezione del JCS che aveva effettuato nel contesto di due controversie dinanzi ad esso pendenti ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, con sentenza del 26 febbraio 2025 ( 11 ), il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) ha annullato la sentenza del giudice del rinvio del 31 gennaio 2025 e ha statuito che il JCS è un «apposito centro di permanenza temporanea». Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il JCS deve essere considerato un «apposito centro di permanenza temporanea» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le condizioni di trattenimento di BC non siano illegittime. 8. Il giudice del rinvio osserva che, nella sua sentenza del 26 febbraio 2025, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha statuito che restrizioni tese a garantire la sicurezza dei cittadini di paesi terzi o del personale possono essere necessarie, anche in difetto di un nesso diretto con l’obiettivo del rimpatrio della persona trattenuta. Il giudice del rinvio riconosce che, in linea di principio, esso è vincolato dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), che è il massimo organo giurisdizionale amministrativo dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poiché il giudice del rinvio è tenuto ad applicare il diritto dell’Unione, e in considerazione dei perduranti dubbi che esso nutre circa l’interpretazione della nozione di «apposito centro di permanenza temporanea» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se uno Stato membro agisca in conformità dell’articolo 16 della [direttiva 2008/115] utilizzando di norma una struttura detentiva nella quale sia i cittadini stranieri di cui alla [direttiva 2008/115] che i detenuti di diritto penale siano ospitati in reparti diversi e separatamente gli uni dagli altri, e i reparti siano identici per quanto riguarda l’edificio e l’allestimento e, se necessario, siano anche intercambiabili nella pratica. 2)      Se, ai fini della risposta alla questione precedente, sia rilevante che vengano utilizzate strutture comuni sia per la detenzione di diritto penale che per il trattenimento dei cittadini stranieri e che, in tale contesto, possano esserci contatti tra le persone in stato di trattenimento in forza del diritto degli stranieri e i detenuti di diritto penale. A tal riguardo, cosa si intenda per “soggiornare separatamente gli uni dagli altri”. Se ciò significhi che è preclusa qualsiasi forma di contatto. In caso negativo, quali forme di contatto siano ammesse. 3)      Cosa debba intendersi con l’espressione “[costrizione] limitata a quanto strettamente necessario” per conseguire l’obiettivo [del trattenimento], come dichiarato dalla Corte nella sentenza [ [OSCURATO:PERSONA] ]. Se ciò significhi che, in assenza di una relazione diretta tra la restrizione e l’obiettivo del trattenimento, ossia la preparazione efficace dell’allontanamento, la restrizione per definizione non è consentita. 4)      Qualora fosse consentito a uno Stato membro imporre restrizioni aggiuntive che non siano direttamente correlate all’obiettivo del trattenimento, a quali requisiti debbano rispondere tali restrizioni, tenendo conto della necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del cittadino straniero, in particolare il diritto alla dignità umana, alla libertà, alla vita privata e familiare e di informazione definiti agli articoli 1, 6, 7 e 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 5)      Qualora fosse consentito a uno Stato membro imporre restrizioni aggiuntive che non siano direttamente correlate all’obiettivo del trattenimento, in che modo il giudice nazionale debba verificarne la legittimità. Se si tratti di un controllo pieno o limitato. 6)      Di quali circostanze debba tenere conto il giudice nel valutare se le condizioni di trattenimento applicabili nel centro siano tali da evitare, quanto più possibile, che il trattenimento sia simile a un confinamento in un ambiente carcerario, proprio di una detenzione a fini punitivi. 7)      Se il giudice, nel valutare se si configuri un apposito centro di [permanenza temporanea], possa limitarsi a raffrontare il modo in cui viene organizzato il trattenimento in base al diritto degli stranieri e la detenzione di diritto penale». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 9. Il giudice del rinvio ha chiesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame sia trattata con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Il 7 aprile 2025 il giudice del rinvio, in risposta a quesiti sottoposti dalla Corte, ha precisato che BC non si trovava più in stato di trattenimento presso il JCS, essendo stato rimpatriato nel suo paese d’origine. Con decisione dell’8 aprile 2025, la seconda sezione della Corte ha respinto la richiesta di applicazione del procedimento d’urgenza alla domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, con la motivazione che non risultava che le condizioni previste all’articolo 107 del regolamento di procedura fossero soddisfatte. 10. Il giudice del rinvio ha chiesto altresì che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame sia trattata con il procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Con ordinanza del 3 giugno 2025, il presidente della Corte ha respinto tale domanda. 11. BC, i governi tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. 12. Alla luce della richiesta della Corte, limiterò le mie conclusioni nella presente causa alla terza, quarta e quinta questione proposte dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]). V. Analisi A. Terza e quarta questione pregiudiziale 13. Con la sua terza e quarta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, e a quali condizioni, siano consentite restrizioni o costrizioni aggiuntive, diverse da quelle strettamente necessarie per garantire una preparazione efficace dell’allontanamento e/o effettuare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare. A tal riguardo, il giudice del rinvio ha elencato una serie di restrizioni specifiche imposte alle persone trattenute presso il JCS, che esso ha rilevato durante l’ispezione menzionata al paragrafo 7 delle presenti conclusioni. 14. Il giudice del rinvio ha constatato che le persone trattenute vengono sistematicamente rinchiuse in cella durante la notte, dalle ore 22:00 alle ore 08:00. Dato che le persone trattenute non possono lasciare di propria iniziativa il reparto in cui sono trattenute, il giudice del rinvio chiede se siffatto confinamento notturno sia necessario ai fini del loro rimpatrio nel paese d’origine. Il giudice del rinvio ha altresì constatato l’applicazione di una serie di altre restrizioni. Si tratta in particolare, dell’obbligo di condividere una cella con un’altra persona, dell’obbligo di essere accompagnati in occasione dell’utilizzo degli spazi all’aperto, dell’impossibilità di usufruire liberamente dell’assistenza di un medico o di un avvocato, dell’obbligo di «sottoporsi a un controllo tramite rilevatore di sicurezza» dopo l’incontro con terzi, dell’utilizzo di telecamere di sorveglianza durante le visite, dell’impossibilità di utilizzare liberamente il proprio telefono cellulare, dell’accesso limitato a internet e dell’obbligo di essere assistiti da un agente penitenziario nello svolgimento di attività quotidiane quali cucinare o ritirare alimenti dal congelatore. 15. L’obiettivo principale della direttiva 2008/115 consiste nel porre in essere un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate ( 12 ). L’articolo 15 della direttiva 2008/115 consente il trattenimento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in determinate circostanze specifiche, al fine di garantire l’efficacia della procedura di rimpatrio. Così, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando «sussiste un rischio di fuga» o «il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento». Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. Il considerando 16 della direttiva 2008/115 dichiara che «[i]l ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. (...)». Pertanto, è solo qualora l’esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dell’interessato, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono privare quest’ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento ( 13 ). 16. Il trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 nell’ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 14 ). Siffatto trattenimento costituisce, quindi, una misura rigorosamente circoscritta ed eccezionale, che è consentita soltanto qualora misure meno coercitive risultino inadeguate. 17. L’articolo 16 della direttiva 2008/115 fissa le condizioni materiali del trattenimento. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115, il trattenimento, ai fini dell’allontanamento, di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare deve avvenire, di norma in «appositi centri di permanenza temporanea». Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115, «[q]ualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari». L’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115 prevede quindi una deroga al principio secondo cui, ai fini dell’allontanamento, il trattenimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare deve avvenire in «appositi centri di permanenza temporanea», deroga che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente ( 15 ). Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , la Corte ha statuito che il trattenimento in detti appositi centri costituisce una misura coercitiva che priva l’interessato della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in permanenza in un perimetro circoscritto e ristretto ( 16 ). Dato che la finalità della misura del trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 non è il perseguimento o la repressione di reati, la Corte ha dichiarato che i centri e le condizioni di trattenimento devono essere diversi rispetto alle condizioni normali di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari ( 17 ). Inoltre, le condizioni di trattenimento devono essere concepite in modo che tanto i diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto i diritti sanciti dall’articolo 16, paragrafi da 2 a 5, e dall’articolo 17 della direttiva 2008/115 siano rispettati ( 18 ). A tal riguardo, il considerando 17 della direttiva 2008/115 prevede, in particolare, che «[i] cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. (…)». 18. Mentre la Corte ha dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che la restrizione della libertà di circolazione di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve essere limitata a quanto strettamente necessario per garantire una preparazione efficace del suo allontanamento, e deve evitare di assumere carattere punitivo, l’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115, laddove esige che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi, prevede espressamente l’applicazione di norme ( 19 ) e obblighi diversi dalla limitazione della libertà di circolazione all’interno di un perimetro ristretto ( 20 ). Tali norme e obblighi sono chiaramente menzionati anche nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ). 19. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che il trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 è, di per sé, una misura coercitiva che costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ), ritengo che altre norme e obblighi che limitino ulteriormente tale diritto o altri diritti e libertà sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] debbano essere conformi all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima. Occorre altresì sottolineare che siffatte norme e obblighi non possono avere carattere punitivo, né rendere il trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 assimilabile alle condizioni normali di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari ( 23 ). 20. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ( 24 ). Ritengo, quindi, che possano essere applicate limitazioni necessarie e proporzionate ai diritti delle persone trattenute al fine, in particolare, di prevenire disordini all’interno di un centro di permanenza temporanea e di proteggere i diritti e le libertà altrui, segnatamente quelli delle altre persone trattenute e dei membri del personale. Siffatte limitazioni costituiscono un elemento necessario e intrinseco della garanzia di una preparazione efficace dell’allontanamento della persona trattenuta, come richiesto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] . 21. Nell’esaminare la proporzionalità delle limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA], dovrebbero essere valutati sia l’effetto individuale che l’effetto cumulativo delle limitazioni. Inoltre, dovrebbe essere presa in considerazione la durata media del trattenimento in un centro. 22. Il diritto di imporre tali limitazioni è sottoposto a un’importante riserva. [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare il divieto di trattamenti inumani o degradanti, quale previsto all’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA], nell’applicazione della direttiva 2008/115. Tale divieto è assoluto e non prevede alcuna eccezione ( 25 ). L’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA] esige che ogni detenuto nell’ambito del sistema di giustizia penale sia incarcerato in condizioni che garantiscano il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente ( 26 ). Tali requisiti minimi si applicano, a fortiori , al trattenimento di cittadini di paesi terzi ai sensi della direttiva 2008/115 ( 27 ). 23. A mio avviso, le norme e gli obblighi adottati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115 soddisfano, in linea di principio, il requisito di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale impone che essi siano «previst[i] dalla legge» ( 28 ), qualora rispettino i requisiti di chiarezza, prevedibilità, accessibilità e protezione contro l’arbitrarietà ( 29 ). Al fine di garantire il rispetto di tali requisiti, ai cittadini di paesi terzi trattenuti dovrebbe essere sistematicamente consegnato, al momento del loro arrivo presso il centro di permanenza temporanea o immediatamente dopo, un documento scritto, redatto in linguaggio chiaro ( 30 ), recante le indicazioni necessarie affinché essi siano «informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi» ( 31 ). Inoltre, tali informazioni devono essere fornite in una lingua per essi comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre tale ( 32 ). Peraltro, su richiesta, il personale del centro di permanenza temporanea dovrebbe adoperarsi, in misura ragionevole, per fornire ulteriori spiegazioni in merito a tali norme ( 33 ). Nella relazione al governo dei [OSCURATO:PERSONA] sulla visita periodica effettuata dal CPT nel [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], tra il 10 e il 25 maggio 2022 ( 34 ), si osserva che, all’interno del JCS, «la delegazione ha potuto constatare direttamente che il personale dedicava parecchio tempo a spiegare i diritti e il regolamento interno ai nuovi arrivati, che ricevevano anche alcuni documenti scritti» ( 35 ). 24. Prima di esaminare le preoccupazioni specifiche sollevate dal giudice del rinvio quanto alle condizioni di trattenimento nel JCS, occorre ricordare che, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione ad una fattispecie determinata. Pertanto, spetta al giudice del rinvio procedere alle qualificazioni giuridiche necessarie per la soluzione della controversia nel procedimento principale. Per contro, spetta alla Corte fornirgli tutte le indicazioni necessarie al fine di guidarlo in tale valutazione ( 36 ). 25. Occorre anzitutto sottolineare che, per quanto riguarda le condizioni concrete di trattenimento dei cittadini di paesi terzi all’interno del JCS, nulla indica ( 37 ) che tali condizioni siano insalubri o che la struttura versi in un cattivo stato di manutenzione ( 38 ). Inoltre, a differenza di quanto sostiene BC, il fatto che le condizioni di trattenimento nel JCS differiscano o siano più restrittive rispetto a quelle di altri centri di permanenza temporanea nei [OSCURATO:PERSONA] non costituisce, di per sé, un indizio dell’inadeguatezza delle condizioni all’interno del JCS alla luce, in particolare, dell’articolo 16 della direttiva 2008/115. 26. Per quanto riguarda la situazione specifica di BC, egli è un uomo adulto che non risulta accompagnato dalla sua famiglia. Nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte indica che si tratti di una persona vulnerabile ai sensi dell’articolo 3, punto 9, della direttiva 2008/115 o che soffra di una malattia che esiga prestazioni sanitarie d’urgenza. Ne consegue che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, né l’articolo 16, paragrafo 3, prima frase, né l’articolo 17 della direttiva 2008/115 trovano applicazione nel caso di specie. Nulla indica neppure che BC costituisca un pericolo per sé stesso o per altre persone trattenute, né che costituisca una minaccia per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato. Inoltre, le norme relative alle situazioni di emergenza, previste all’articolo 18 della direttiva 2008/115, che consentono, in particolare, deroghe alle condizioni enunciate all’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva, non appaiono pertinenti nel caso di specie. Peraltro, non risulta che la durata del trattenimento di BC presso il JCS sia stata eccessivamente lunga, dato che si è protratta, al massimo, per un mese e mezzo. 27. [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio ha sollevato preoccupazioni concernenti, tra l’altro, la sistemazione in celle doppie e le limitazioni imposte alla libertà di movimento delle persone trattenute all’interno del JCS. Secondo tale giudice, le celle doppie del JCS, che misurano 13,4 m², consentono movimenti limitati, a causa della presenza di un bagno e di mobilia. 28. La presenza di camere/celle comuni è chiaramente contemplata nella scheda tematica del CPT, purché esse siano «dotate di tavoli e sedie corrispondenti al numero di persone ospitate» ( 39 ). Dal fascicolo sottoposto alla Corte ( 40 ) non emerge alcun elemento da cui risulti che le celle in questione non siano adeguatamente attrezzate per ospitare due persone ( 41 ). Poiché impone alle persone trattenute di condividere la cella, il JCS è tenuto ad adottare misure adeguate per garantire che siano predisposte protezioni sufficienti per tutelare la loro sicurezza e il loro benessere. Siffatte misure potrebbero includere, ad esempio, una valutazione dei rischi connessi alla condivisione di una cella ( 42 ), un sistema di allerta e intervento rapido o altre misure precauzionali analoghe ( 43 ). Spetta al giudice del rinvio verificare l’esistenza e l’adeguatezza di tali misure. 29. Se è vero che esiste una forte presunzione di maltrattamenti, ai sensi dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA], quando lo spazio personale a disposizione di un detenuto in ambiente carcerario ( 44 ) è inferiore a 3 m² in celle collettive ( 45 ), è altrettanto vero che le celle doppie del JCS superano di due volte tale spazio «minimo». Inoltre, una riduzione dello spazio personale può essere compensata da una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e da attività fuori cella adeguate ( 46 ). 30. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha indicato che il JCS è suddiviso in zone che ospitano al massimo da 45 a 48 persone trattenute ciascuna. Le persone presenti in ciascuna zona del JCS hanno accesso, dalle ore 8:00 alle ore 21:30, a una zona comune (154,4 m²), a uno spazio destinato al silenzio o al raccoglimento (82,3 m²), a una cucina (15,9 m²) e a un’area ricreativa al coperto (53,2 m²). È inoltre presente un’area ricreativa all’aperto (644,8 m²), parzialmente coperta, alla quale le persone trattenute possono accedere durante il giorno, se accompagnate da un membro del personale del JCS disponibile. 31. Il giudice del rinvio ha indicato che, oltre a poter guardare la televisione, ascoltare musica e leggere ( 47 ), le persone trattenute potevano svolgere una serie di attività quali cucinare, giocare a ping-pong, calciobalilla, biliardo olandese, videogiochi (PlayStation), giochi da tavolo, calcio, pallacanestro e fare giardinaggio ( 48 ). Il requisito della presenza o dell’assistenza di membri del personale per svolgere determinate attività quali cucinare o utilizzare spazi all’aperto ( 49 ) è ammissibile, purché sia giustificato da obiettivi legittimi ( 50 ) e non comporti un diniego o un ritardo ingiustificati ( 51 ). 32. Spetta quindi al giudice del rinvio effettuare una valutazione globale dell’adeguatezza dello spazio personale di cui dispongono le persone trattenute, tenendo conto anche della possibilità di circolare liberamente al di fuori della cella, delle attività fuori cella e della durata effettiva di tale libertà, al fine di verificare se le condizioni in questione siano adeguate, alla luce dello status (non penale) delle persone trattenute. In particolare, il giudice del rinvio dovrebbe verificare che le condizioni generali o cumulative del trattenimento non abbiano natura carceraria o punitiva e non ledano la dignità umana. 33. Per quanto riguarda l’obbligo, per le persone trattenute, di rimanere nelle rispettive celle tra le ore 22:00 e le ore 8:00, esso costituisce una limitazione della loro libertà di movimento all’interno del JCS. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha indicato che il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale obbligo di permanenza in cella sia necessario per garantire la sicurezza dei cittadini di paesi terzi, dato che il trattenimento potrebbe causare stati di ansia o frustrazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il trattenimento dei cittadini di paesi terzi comporti l’assunzione della responsabilità per il loro benessere ( 52 ). Il giudice del rinvio ritiene che le preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] possano eventualmente essere affrontate mediante misure meno invasive, come la possibilità, per le persone trattenute, di chiudersi a chiave nelle loro celle durante la notte oppure tramite l’aumento del personale ( 53 ). 34. A mio avviso, l’obbligo di permanenza in cella può essere imposto non soltanto per preservare la sicurezza delle persone trattenute, ma anche per proteggere la loro salute e il loro benessere, garantendo che esse si trovino in un ambiente in cui possono beneficiare di un sonno adeguato, sia in termini di qualità che di durata, in un contesto tranquillo e relativamente silenzioso ( 54 ). Il giudice del rinvio dovrebbe quindi verificare, in particolare, l’obiettivo o gli obiettivi di tale limitazione e se essa risponda a un interesse generale o miri a tutelare i diritti delle persone trattenute, nonché esaminarne la proporzionalità, con particolare riguardo alla sua durata ( 55 ). Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023 si legge che «rappresenta un elemento positivo il fatto che, [presso il JCS], i cittadini stranieri privati della libertà possano beneficiare, in condizioni ordinarie, di un regime di celle aperte durante la giornata (le celle restano aperte dalle ore [8:00] sino alle ore [21:00])» [traduzione libera] ( 56 ). Inoltre, il giudice del rinvio ha indicato che ogni cella doppia dispone di servizi igienici, sicché l’accesso a tali servizi non è soggetto ad alcuna limitazione durante le ore notturne ( 57 ). Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che, durante le ore in questione, le persone trattenute non possano contattare il personale del JCS, se necessario, né che sia loro impedito di leggere o di guardare la televisione nelle loro celle durante la notte. 35. Per quanto riguarda la possibilità, per le persone trattenute, di consultare un avvocato, l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 stabilisce espressamente che dette persone ( 58 ) hanno la possibilità di entrare in contatto, a tempo debito , con rappresentanti legali. A mio avviso, l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 dà espressione concreta all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché all’articolo 48, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], che garantisce il rispetto dei diritti della difesa. Le persone trattenute hanno quindi il diritto di consultare un avvocato in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti in modo concreto ed effettivo ( 59 ). Il giudice del rinvio deve verificare se tale consultazione sia effettiva e tempestiva. Il fatto che una persona trattenuta debba essere accompagnata da un membro del personale del JCS per incontrare il proprio avvocato in una stanza designata, tra l’altro, a tale scopo non pregiudica il diritto di accesso alla rappresentanza legale, a condizione che l’incontro possa svolgersi in privato ( 60 ). 36. Per quanto riguarda la possibilità, per le persone trattenute, di ricevere liberamente assistenza medica, l’articolo 16, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 stabilisce che «[s]ono assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie». Inoltre, come emerge dall’articolo 35 della [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’articolo 9 TFUE, dall’articolo 114, paragrafo 3, TFUE e dall’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e le attività dell’Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana ( 61 ). A mio avviso, le cure mediche dovrebbero essere fornite in tempo utile e senza indebito ritardo, tenuto conto della gravità e dell’urgenza del caso. In assenza di una situazione di emergenza, non è irragionevole che la persona trattenuta debba prendere appuntamento per ricevere assistenza medica e consultare un professionista qualificato, come un medico o un infermiere ( 62 ). Spetta al giudice del rinvio verificare se i requisiti previsti all’articolo 16, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 siano rispettati in modo adeguato. Il fatto che la persona trattenuta debba essere accompagnata da un membro del personale del JCS per ricevere assistenza medica non viola il diritto all’accesso alle cure mediche, a condizione che la visita si possa svolgere in privato ( 63 ). 37. Il giudice del rinvio ha espresso preoccupazioni anche in merito al controllo delle persone trattenute mediante un «rilevatore di sicurezza» ( 64 ) dopo l’incontro con terzi ( 65 ), nonché circa l’utilizzo della videosorveglianza durante le visite. I controlli e la sorveglianza in questione, limitano, in linea di principio, il diritto delle persone trattenute al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] e alla protezione dei dati di carattere personale che le riguardano ai sensi dell’articolo 8 della [OSCURATO:PERSONA] ( 66 ). 38. Sebbene il controllo delle persone trattenute mediante un rilevatore di sicurezza al termine delle visite sia indubbiamente diretto ad individuare oggetti vietati occultati ( 67 ), il giudice del rinvio non ha fornito alcuna precisazione circa la natura di tale controllo. Inoltre, il giudice del rinvio non ha indicato la finalità, la natura, la portata o la durata della videosorveglianza all’interno del JCS, in particolare durante le visite. 39. In linea di principio, il controllo delle persone trattenute mediante un rilevatore di sicurezza e la videosorveglianza delle visite costituiscono un trattamento automatizzato di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGDP ( 68 ), poiché il dispositivo in questione consente, tra l’altro, la raccolta, la registrazione o la conservazione di dati personali ( 69 ). 40. Conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, qualsiasi trattamento di dati personali deve rispettare i principi disciplinanti il trattamento di tali dati nonché i diritti dell’«interessato», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD, che sono enunciati, rispettivamente, nei capi II e III di detto regolamento. In particolare, detto trattamento deve essere conforme ai principi relativi al trattamento previsti dall’articolo 5 del citato regolamento e soddisfare le condizioni di liceità del trattamento elencate nell’articolo 6 di quest’ultimo ( 70 ). 41. Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare che i controlli e la sorveglianza in questione siano pienamente conformi alle disposizioni del RGPD, desidero sottolineare una serie di aspetti salienti. A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Il trattamento è lecito, tra l’altro, se è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ( 71 ). Il controllo delle persone trattenute mediante un rilevatore di sicurezza dopo le visite e mediante la videosorveglianza delle visite e in alcune zone del JCS può essere giustificato da ragioni di sicurezza, nonché dalla necessità di tutelare i diritti delle persone trattenute e dei membri del personale e può, pertanto, essere lecito. [OSCURATO:PERSONA], conformemente al principio della minimizzazione dei dati, i dati personali dovrebbero essere limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ( 72 ). Per quanto riguarda la trasparenza, siffatto trattamento è sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 13 del RGPD per quanto concerne le informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato ( 73 ). 42. Il giudice del rinvio ha altresì segnalato l’assenza di libero accesso da parte delle persone trattenute ai telefoni cellulari personali e il loro accesso limitato a [OSCURATO:PERSONA]. Tale giudice ha fatto riferimento, in particolare, alla sentenza del 26 febbraio 2025 del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), che ha espresso preoccupazioni in merito all’accesso limitato a [OSCURATO:PERSONA] all’interno del JCS. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, le persone trattenute presso il JCS sono tenute, al loro arrivo, a consegnare telefoni cellulari, computer portatili e altri dispositivi in loro possesso e possono accedervi soltanto in misura molto limitata, ad esempio in occasione dei colloqui con l’avvocato. [OSCURATO:PERSONA], ogni cella dispone di un telefono fisso che permette alle persone trattenute di effettuare chiamate esterne, a condizione di disporre di un credito sufficiente. Il giudice del rinvio ha indicato che le persone trattenute ricevono un importo di EUR 20 a settimana ( 74 ). 43. L’articolo 11, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che « [o]gni persona ha diritto alla libertà di espressione» ( 75 ), che include «la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Pertanto, anche i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che sono trattenuti ai sensi della direttiva 2008/115 godono dei diritti riconosciuti in forza dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] ( 76 ). Secondo una giurisprudenza costante, i diritti e le libertà sanciti dall’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] non appaiono come prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Sono pertanto consentite limitazioni ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dato che l’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facente parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata, le ingerenze nei diritti e nelle libertà garantiti da tale articolo 11 devono essere limitate allo stretto necessario ( 77 ). A mio avviso, l’impossibilità di utilizzare il proprio telefono cellulare e di accedere a internet costituisce una chiara limitazione dei diritti di cui all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] e può accrescere notevolmente il senso di isolamento della persona trattenuta. 44. Come osservato dal giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la limitazione dell’accesso ai telefoni cellulari personali era giustificata da finalità relative alla protezione dei dati personali. [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato la finalità o le finalità della limitazione dell’accesso a [OSCURATO:PERSONA] da parte delle persone trattenute presso il JCS ( 78 ). 45. Dato che, in linea di principio, l’uso di un telefono cellulare personale, ad esempio per registrare ( 79 ) altre persone trattenute e membri del personale di strutture quali il JCS può violare il loro diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] e alla protezione dei dati personali che li riguardano ai sensi dell’articolo 8 della [OSCURATO:PERSONA] ( 80 ), ritengo che talune limitazioni all’accesso a telefoni cellulari personali dotati di fotocamera e di funzionalità di registrazione, imposte da una struttura come il JCS ( 81 ), volte a tutelare i diritti e gli interessi di altre persone trattenute e del personale, possano essere legittime, necessarie e proporzionate ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] ( 82 ). 46. Mi sembra tuttavia che un divieto quasi assoluto di accesso ai telefoni cellulari personali e ad altri dispositivi analoghi costituisca un’ingerenza sproporzionata nei diritti garantiti dall’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] che non è giustificata, in particolare, dalla necessità di tutelare l’interesse generale o i diritti altrui. Inoltre, tale limitazione non risulta sostanzialmente attenuata dal fatto che le persone trattenute presso il JCS abbiano accesso a un telefono fisso, che permette loro di effettuare chiamate verso l’esterno, purché dispongano di credito sufficiente. Occorre sottolineare che l’accesso a un telefono fisso mira unicamente a sopperire ( 83 ) a una delle molteplici funzionalità dei telefoni cellulari moderni e di altri dispositivi analoghi. In ogni caso, senza avere accesso a un simile dispositivo, una persona trattenuta non potrebbe neppure ricordare il numero o i numeri di telefono che intende contattare ( 84 ). Inoltre, il fatto che la struttura trattenga siffatti dispositivi può compromettere in misura considerevole la possibilità, per la persona trattenuta, di ricevere chiamate, messaggi di testo o messaggi di posta elettronica. 47. Il giudice del rinvio deve valutare se sia ragionevolmente possibile, per un centro di permanenza temporanea, disattivare o bloccare videocamere e dispositivi di registrazione sui telefoni cellulari delle persone trattenute e su altri dispositivi analoghi. In alternativa, la struttura in questione potrebbe adottare misure per consentire alle persone trattenute un accesso in misura ragionevole ai loro telefoni cellulari personali e ad altri dispositivi analoghi durante determinate ore e in determinati luoghi. Ad esempio, potrebbe essere previsto l’uso di cabine adeguate per impedire la registrazione di altre persone trattenute e di membri del personale. Qualora tali misure non siano realizzabili, ritengo che, in linea di principio, le persone trattenute dovrebbero essere autorizzate a utilizzare le proprie schede SIM su dispositivi forniti dalla struttura e sui quali le funzionalità di videocamera e di registrazione vocale sono state disabilitate. 48. Dato che la finalità delle misure di trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115 non è il perseguimento o la repressione di reati, le persone trattenute ai sensi di tale direttiva dovrebbero, in linea di principio ( 85 ), avere accesso illimitato a [OSCURATO:PERSONA] in ogni momento ( 86 ). Tale accesso dovrebbe essere agevolato da un accesso adeguato a una postazione informatica, in particolare quando le persone trattenute non hanno accesso a uno smartphone o ad altri dispositivi analoghi. Strutture come il JCS possono bloccare l’accesso a determinati siti web o limitare i download nei casi in cui detta azione sia legittima, necessaria e proporzionata, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 49. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 16 della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che norme e obblighi diversi da una limitazione della libertà di circolazione all’interno di un perimetro ristretto possono essere imposti ai cittadini di paesi terzi, trattenuti ai sensi di tale direttiva, purché non abbiano carattere punitivo e non rendano il trattenimento assimilabile alle condizioni di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari. Qualora tali norme e obblighi limitino i diritti e le libertà garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA], essi devono rispettare i requisiti enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, nonché il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui al suo articolo 4. B. Quinta questione pregiudiziale 50. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito all’intensità del controllo giurisdizionale da effettuare in relazione alle limitazioni aggiuntive imposte ai cittadini di paesi terzi trattenuti ai sensi della direttiva 2008/115. Alla luce della mia proposta di risposta alla terza e alla quarta questione del giudice del rinvio, ritengo che la quinta questione verta sull’intensità del controllo giurisdizionale da applicare a norme e obblighi imposti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115. 51. Il giudice del rinvio ha indicato che, in sede di valutazione della necessità di limitazioni aggiuntive, il controllo giurisdizionale effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) nella sua sentenza del 26 febbraio 2025 aveva carattere limitato. [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha esaminato se il [OSCURATO:PERSONA] fosse competente a ritenere che tali limitazioni fossero necessarie, anziché valutarne esso stesso la necessità mediante un «controllo giurisdizionale rigoroso». Alla luce dei diritti fondamentali in gioco, il giudice del rinvio chiede se il controllo giurisdizionale limitato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) sia adeguato. Il giudice del rinvio ritiene che, alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] , si possa sostenere che un giudice nazionale deve procedere a un «controllo giurisdizionale rigoroso» e, quindi, valutare tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti. 52. L’intensità del controllo giurisdizionale della normativa e dell’azione dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è una questione marginale, poiché investe profili costituzionali fondamentali e interconnessi, quali la separazione dei poteri, il ruolo dell’autorità giurisdizionale, il margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore e all’esecutivo, il livello di tutela dei diritti fondamentali e il diritto a un ricorso effettivo. Per quanto riguarda i diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA], l’intensità del controllo giurisdizionale è intrinsecamente connessa al controllo del rispetto delle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima. 53. Nella sentenza dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 87 ), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], allorché si tratta di ingerenze in diritti fondamentali, la portata del potere discrezionale del legislatore dell’Unione può risultare limitata in funzione di un certo numero di elementi, tra i quali figurano, in particolare, il settore interessato, la natura del diritto di cui trattasi garantito dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 88 ), la natura e la gravità dell’ingerenza nonché la finalità di quest’ultima ( 89 ). 54. Anzitutto, occorre osservare che, mentre l’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115 esige che il trattenimento dei cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva avvenga, di norma, in appositi centri di permanenza temporanea e l’articolo 16, paragrafo 5, della stessa contempla l’applicazione di limitazioni aggiuntive, detta direttiva tace quanto all’intensità del controllo giurisdizionale applicabile alla valutazione della questione se una struttura come il JCS rispetti tali disposizioni o quelle della [OSCURATO:PERSONA]. 55. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] stessa tace sulla questione dell’intensità del controllo giurisdizionale delle limitazioni dei diritti e degli interessi ivi tutelati. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non opera alcuna distinzione tra tali diritti e interessi, né attribuisce loro una specifica gerarchia ( 90 ) e lo stesso vale per gli obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione, ai quali fa riferimento, in termini astratti, l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa. Detta gerarchia è stabilita dalla Corte in modo casistico, quando è investita di una causa in materia. 56. Per quanto riguarda le misure di trattenimento adottate ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1, e 3, della direttiva 2008/115, la Corte ha precisato che la loro legittimità è condizionata al rispetto di rigorosi presupposti. Al fine di assicurare il rispetto di tali presupposti, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, l’autorità giudiziaria competente deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone nell’ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa ( 91 ). Inoltre, l’autorità giudiziaria competente ( 92 ) deve essere in grado di sostituire la propria decisione a quella dell’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento e di disporre o una misura alternativa al trattenimento o il rilascio della persona interessata ( 93 ). 57. Tenuto conto della gravità di tale ingerenza nel diritto alla libertà sancito all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] e in considerazione dell’importanza di detto diritto, il potere riconosciuto alle autorità nazionali competenti di trattenere cittadini di paesi terzi è rigorosamente delimitato. Una misura di trattenimento può, quindi, essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali ed astratte che ne fissano le condizioni e le modalità ( 94 ). Limitazioni all’esercizio di tale diritto devono operare entro i limiti dello stretto necessario ( 95 ) e l’intensità del controllo giurisdizionale applicabile in tali casi è rigorosa. 58. Per quanto riguarda le condizioni di trattenimento, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , la Corte ha statuito, in sostanza, che la possibilità, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, di derogare all’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115 ( 96 ) nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro è oggetto di un controllo giurisdizionale di intensità equivalente a quella del controllo del trattenimento stesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/115 ( 97 ). 59. Tale sentenza dimostra l’importanza cruciale che la Corte attribuisce al requisito secondo cui il trattenimento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 deve, di norma, avvenire in appositi centri di permanenza temporanea e, per estensione, al requisito secondo cui le condizioni cumulative di trattenimento non devono avere carattere punitivo. Tenuto conto della natura estremamente eterogenea delle norme e degli obblighi che potrebbero essere imposti in forza dell’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115, un controllo giurisdizionale rigoroso è giustificato soltanto qualora sussistano seri indizi di una possibile violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva. 60. Occorre altresì ricordare che il giudice del rinvio ha sollevato una serie di valide preoccupazioni per quanto concerne limitazioni a diritti fondamentali «essenziali» sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA], quali il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA]), alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della [OSCURATO:PERSONA]) e il diritto alla libertà di espressione (articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA]). A mio avviso, siffatte limitazioni esigono un controllo giurisdizionale rigoroso al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che l’intensità del controllo giurisdizionale delle norme e degli obblighi imposti in forza dell’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115 può variare in funzione della loro incidenza sulle condizioni cumulative di trattenimento dei cittadini di paesi terzi ai sensi di tale direttiva e dell’esistenza di limitazioni a diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché, in particolare, della natura di tali diritti. 61. Dalle considerazioni che precedono risulta, a mio avviso, che la Corte dovrebbe rispondere alla quinta questione dichiarando che, tenuto conto dell’incidenza del trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115 sul diritto alla libertà dei cittadini di paesi terzi, nonché dell’incidenza delle norme e degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, di tale direttiva su tale diritto e su altri diritti fondamentali ( 98 ), le condizioni cumulative di trattenimento di detti cittadini devono essere sottoposte a un controllo giurisdizionale rigoroso da parte dell’autorità giudiziaria nazionale competente qualora sussistano seri indizi di un’eventuale violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva. VI. Conclusione 62. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza, quarta e quinta questione proposte dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nei seguenti termini: L’articolo 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare deve essere interpretato nel senso che: –        norme e obblighi diversi da una limitazione della libertà di circolazione all’interno di un perimetro ristretto possono essere imposti ai cittadini di paesi terzi, trattenuti ai sensi di tale direttiva, purché non abbiano carattere punitivo e non rendano il trattenimento assimilabile alle condizioni di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari. Qualora tali norme e obblighi limitino i diritti e le libertà garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, essi devono rispettare i requisiti enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, nonché il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui al suo articolo 4; –        le condizioni cumulative di trattenimento dei cittadini di paesi terzi trattenuti ai sensi di tale direttiva devono essere sottoposte a un controllo giurisdizionale rigoroso da parte dell’autorità giudiziaria nazionale competente qualora sussistano seri indizi di un’eventuale violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98). 3 Sentenza del 10 marzo 2022 (C‑519/20, EU:C:2022:178; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] ») . 4 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] , punto 45. 5 Al punto 37 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che siffatto trattenimento ha lo scopo di preparare il rimpatrio e/o procedere all’allontanamento del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare. 6 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1). 7 Stb. 2000, n. 495. 8 Secondo quanto indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, al ricorso è altresì collegata una domanda di risarcimento ai sensi del diritto nazionale. 9 ECLI:NL:RBDHA:2025:1161. Tale sentenza si basava sull’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96), ai sensi del quale «[i]l trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. (…)». 10 NL25.511 and NL25.512. Per quanto riguarda la causa NL25.511, è possibile visionare immagini del JCS all’indirizzo: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2025:1161. 11 ECLI:NL:RVS:2025:789. 12 Sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi (C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). V. considerando 2 e 4 della direttiva 2008/115. 13 Sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 269). 14 Sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 72 e giurisprudenza citata). 15 Sentenza del 17 luglio 2014, Bero e Bouzalmate (C‑473/13 e C‑514/13, EU:C:2014:2095, punto 25). L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 non osta ad una normativa nazionale che consente il trattenimento di un cittadino di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, separato dai detenuti ordinari, per il motivo che costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato (sentenza del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] amMain, C‑18/19, EU:C:2020:511, punto 48). 16 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] 35. 17 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] , punto 36 e sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 74). 18 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] , punto 46. 19 Si tratta, in sostanza, delle norme interne o del regolamento interno del centro di permanenza temporanea. 20 [OSCURATO:PERSONA] europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (in prosieguo: il «CPT»), istituito ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri del Consiglio d’Europa il 26 novembre 1987, designa tali norme e obblighi come «regolamento interno». V. la scheda tematica del CPT in materia di trattenimento dei migranti, marzo 2017, CPT/Inf (2017)3 (in prosieguo: la «scheda tematica del CPT»). La scheda tematica del CPT e le relazioni del CPT sono fonti giuridiche non vincolanti. V., per analogia, le conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa [OSCURATO:PERSONA] am Main (C‑18/19, EU:C:2020:130, nota 65). V. anche le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22, EU:C:2023:582, nota 16). 21 V. punto 54. 22 Sentenza del 4 ottobre 2024, Bouskoura (C‑387/24 PPU, EU:C:2024:868, punto 41). 23 Ritengo che siffatte norme e obblighi non dovrebbero modificare la natura del centro in questione al punto che esso cessi di assolvere alla funzione di «apposito centro di permanenza temporanea» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115. 24 Sentenza del 3 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑610/23, EU:C:2025:514, punto 55 e giurisprudenza citata). 25 V. anche articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale «[l]a dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». 26 V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 90 e giurisprudenza citata). 27 V., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Changu (C‑352/23, EU:C:2024:748, punto 74). Il giudice del rinvio non ha segnalato una violazione dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. 28 V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2023, Roos e a./Parlamento (C‑458/22 P, EU:C:2023:871, punti da 59 a 73). In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo concernente norme eccezionali in materia di salute e sicurezza che disciplinavano l’accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro costituiva una misura «prevista dalla legge» e conforme all’articolo 8, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA]. 29 V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2022, Politsei- ja Piirivalveamet (Trattenimento – Rischio di commettere un reato) (C‑241/21, EU:C:2022:753, punto 50 e giurisprudenza citata). Protezione contro l’arbitrarietà significa, in particolare, che non vi possono essere elementi di malafede o inganno da parte delle autorità. Ibidem , punto 49. 30 Pertanto, l’uso di termini complessi o di gergo giuridico dovrebbe essere evitato. V. articolo 34, paragrafo 6, della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final/2), ai sensi del quale «[i] cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua loro comprensibile. (…)». Siffatto requisito, benché non specificamente imposto dall’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115, è necessario per garantire un accesso effettivo alle informazioni di cui trattasi. 31 V. articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/115. 32 Con l’avvento dell’intelligenza artificiale e della traduzione automatica neurale, tale obbligo non comporta un onere eccessivo per il centro in questione. 33 Il giudice del rinvio ha segnalato che le persone trattenute presso il JCS hanno accesso all’area di lavoro del personale al fine di porre domande. V. punto 9.3. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 34 CPT/Inf (2023) 12 (in prosieguo: la «relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023»). 35 Punto 70 [traduzione libera]. Una delegazione del CPT ha visitato il JCS anche nell’ottobre 2025. La relazione concernente tale visita è stata pubblicata il 19 giugno 2026. V. CPT/Inf (2026) 17 (in prosieguo: la «relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026»). In tale relazione, il CPT ha osservato che «gli stranieri trattenuti sono stati informati del regolamento interno soltanto verbalmente, al momento dell’accoglienza nel centro di permanenza, e non è stata loro fornita alcuna informazione per iscritto» [traduzione libera]. V. punto 33. 36 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] , punto 47 e giurisprudenza citata. 37 Fatta salva la verifica del giudice del rinvio. 38 Ad esempio, non si afferma che il JCS presenti problemi di umidità o che l’illuminazione (naturale e artificiale) o la ventilazione dei locali sia inadeguata. 39 V. scheda tematica del CPT, pag. 5. 40 Fatta salva la verifica del giudice del rinvio. 41 La relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023, dopo aver descritto in dettaglio le condizioni concrete nel JCS, ha concluso che erano «molto buone» [traduzione libera]. V. punti da 61 a 63. Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026 si è constatato che «le condizioni concrete [nel JCS] erano buone e rimanevano ampiamente conformi alle conclusioni della visita periodica del CPT del 2022» [traduzione libera]. V. punto 35. 42 V. relazione al governo del [OSCURATO:PERSONA] sulla visita effettuata dal CPT nel [OSCURATO:PERSONA] tra il 27 marzo e il 6 aprile 2023, CPT/Inf (2024) 08, punto 41. 43 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026 si osserva che nel JCS si applicava la sistemazione in celle doppie, nonostante l’esistenza di celle vuote. Secondo tale relazione, «[l]’obbligo di sistemazione in celle doppie era fonte di tensioni e conflitti, un aspetto confermato dal personale del centro, dalle cartelle mediche e dai registri relativi al collocamento in isolamento. [Il] rifiuto di condividere la cella poteva determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari». Il CPT ha considerato che, «poiché molti migranti sono trattenuti per settimane, o addirittura per mesi, l’obbligo di sistemazione in celle doppie rischia di alimentare tensioni all’interno del centro di permanenza». Il CPT ha raccomandato alle «autorità dei [OSCURATO:PERSONA] di valutare l’adozione di un approccio più flessibile, che favorirebbe in misura maggiore la sicurezza, la riservatezza e una buona convivenza all’interno del centro, a beneficio sia delle persone trattenute sia del personale» [traduzione libera]. V. punto 44. 44 Che deve essere distinto dal trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115. 45 V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punti da 90 a 93 e giurisprudenza citata). V. anche sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») del 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 124. 46 Ibidem . punto 93. 47 Il JCS garantisce l’accesso a televisioni, ad apparecchi per la riproduzione di musica e a una biblioteca dotata di libri in diverse lingue. V. punti 9.6.1 e 9.6.2 della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 48 V. punti 9.1, 9.5, 9.6.1, 9.6.2 e 11.3 della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026 si constatava l’assenza di un programma strutturato di attività presso il JCS. Il CPT ribadiva «la sua raccomandazione, di lunga data, rivolta alle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure necessarie per garantire che tutti i centri amministrativi di permanenza temporanea per cittadini stranieri offrissero un’adeguata organizzazione della vita quotidiana, comprensiva di un programma strutturato di attività organizzate e costruttive» [traduzione libera]. V. punti da 45 a 47. Inoltre, al punto 62 di tale relazione, il CPT ha rilevato che l’efficacia del trattamento dei «disturbi legati alla depressione, a psicosi o a traumi (...) era compromessa dalle condizioni di trattenimento, in particolare dall’assenza di attività stimolanti e di esercizio fisico» [traduzione libera]. 49 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la misura in questione fosse necessaria per garantire la sicurezza delle persone trattenute. V. punto 33.2. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 50 Ad esempio, evitare disordini e preservare la salute e la sicurezza delle persone trattenute e del personale. 51 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023 si rilevava che «l’accesso ai cortili destinati all’esercizio all’aperto era subordinato alla disponibilità di sufficiente personale addetto alla sorveglianza» [traduzione libera]. V. punto 67. V. anche la relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, punto 43. 52 V. punto 33.1. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 53 V. punto 34.5. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 54 Non esiste una normativa dell’Unione in materia di disturbo causato da rumori provenienti da attività domestiche e dal vicinato. A tal riguardo, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU 2002, L 189, pag. 12), dispone che «[l]a presente direttiva non riguarda il rumore generato dalla persona esposta stessa, dalle attività domestiche o dal vicinato, né il rumore sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari». Tale questione può essere disciplinata dalla normativa nazionale o locale. 55 Ritengo che le relazioni del CPT, dell’Organizzazione mondiale della sanità (in prosieguo: l’«OMS») e della più ampia comunità scientifica possano fornire indicazioni utili al riguardo. Secondo quanto emerso dalla riunione tecnica dell’OMS sul sonno e la salute, tenutasi a Bonn, Germania, tra il 22 e il 24 gennaio 2004, pag. 28, gli adulti dormono in media tra le sette e le nove ore per notte; disponibile all’indirizzo: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/c4704090-10c6-4a08-bf58-06b87cc213f7/content . V. anche gli orientamenti dell’OMS per l’Europa relativi al rumore notturno, pubblicati nel 2009, pag. 23; disponibili all’indirizzo: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/43bf485d-2771-4297-86fe-6284430090ef/content . 56 Relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023, punto 67. 57 Dato che, secondo il giudice del rinvio, il bagno dispone soltanto di una porta a mezza altezza, il che permette all’altro occupante della cella di vedere e sentire chi utilizza la doccia o i servizi igienici, il diritto al rispetto della vita privata delle persone trattenute, garantito dall’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA], risulta limitato. Inoltre, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, è difficile comprendere quale interesse legittimo sia tutelato da tale limitazione e il motivo per cui i servizi igienici non possano essere completamente separati dal resto della cella. 58 V. anche articolo 13, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2008/115. 59 V., per analogia, sentenza del 14 maggio 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 47 e giurisprudenza citata). Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023 si osserva che «le persone trattenute potevano beneficiare dell’assistenza gratuita di un avvocato e godevano del diritto di conferire con quest’ultimo in privato» [traduzione libera]. V. punto 73. 60 La Corte EDU ha sottolineato che chiunque desideri consultare un avvocato dovrebbe essere libero di farlo in condizioni che permettano un colloquio completo e privo di condizionamenti. Per tale ragione, il rapporto tra avvocato e cliente è, in linea di principio, coperto dal segreto. In ambiente carcerario, tale Corte ha ripetutamente sottolineato l’importanza del diritto dei detenuti di comunicare con il difensore senza essere uditi dall’autorità penitenziaria (Corte EDU, 17 aprile 2012, Piechowicz c. Polonia, CE:ECHR:2012:0417JUD002007107, § 239). 61 Sentenza del 22 giugno 2023, Commissione/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare a una domanda di asilo) (C‑823/21, EU:C:2023:504, punto 55 e giurisprudenza citata). 62 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023 si rileva che l’organico del personale sanitario presso il JCS era adeguato e che l’accesso all’assistenza medica risultava alquanto agevole. Medici di medicina generale prestavano servizio in turni, garantendo la presenza di un medico nel corso dell’intera giornata dal lunedì al venerdì. Durante la notte e i fine settimana, un medico di medicina generale rimaneva di guardia. Inoltre, era assicurata la presenza di infermieri 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. V. punti 77 e 78. V. anche la relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, punto 49. 63 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, si osservava che «le visite mediche si svolgevano senza che il personale di sorveglianza potesse vedere o udire quanto avveniva» [traduzione libera]. V. punto 60. Si vedano tuttavia le osservazioni concernenti la presenza di un interprete. 64 Il giudice del rinvio non indica la natura esatta del rilevatore in questione. 65 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023, si osservava che costituiva un «elemento positivo il ricorso a uno scanner corporale per l’effettuazione di controlli di sicurezza [sulle persone trattenute], anche al fine di individuare oggetti vietati, quali sostanze stupefacenti» [traduzione libera]. Secondo la relazione, la normativa nazionale esigeva il consenso della persona trattenuta ai fini dell’utilizzo dello scanner corporale e i moduli di consenso erano disponibili in diverse lingue presso tutte le strutture. Le persone che rifiutavano tale procedura erano sottoposte a perquisizione personale. V. punto 102. V. anche la relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, punto 73. 66 V., per analogia, le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Italia/Parlamento e Consiglio (Telecamere di sorveglianza sui pescherecci) (C‑194/24, EU:C:2026:161, paragrafo 60). 67 Nulla indica che siffatto controllo sia effettuato in altre circostanze. 68 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «RGPD»). 69 V., per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2019, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA (C‑708/18, EU:C:2019:1064, punto 35). V. anche, in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Ryneš ( C212/13 , EU:C:2014:2428 , punti 23 e 25 ). 70 Sentenza del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑655/23, EU:C:2025:655, punto 39 e giurisprudenza citata). 71 V. articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD. 72 V. articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD. 73 V., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2025, AB [OSCURATO:PERSONA] (C‑422/24, EU:C:2025:980, punti 38, 39 e 42). 74 Nella relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2023, si segnala che era possibile anche effettuare videochiamate con i familiari mediante tecnologia Voice over [OSCURATO:PERSONA] (VOIP). [OSCURATO:PERSONA], il CPT ha invitato le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] a valutare la possibilità di concedere alle persone trattenute accesso regolare ai loro telefoni cellulari. V. punto 98 di tale relazione. Al punto 72 della relazione del CPT sui [OSCURATO:PERSONA] del 2026, il CPT osserva che «benché in passato tale possibilità fosse prevista, non era più possibile effettuare chiamate mediante [VOIP] presso il [JCS], a differenza di quanto dichiarato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta alla relazione sulla visita del CPT nei [OSCURATO:PERSONA] del 2022» [traduzione libera]. «(...) Il CPT è stato informato dall’Agenzia per gli istituti penitenziari che sarebbero state adottate misure per ripristinare l’accesso ai computer e a internet» [traduzione libera]. 75 Il corsivo è mio. 76 V., per analogia, Corte EDU, 29 aprile 2025, Tergek c. Turchia, CE:ECHR:2025:0429JUD003963120, § 53, in materia di diritti dei detenuti. La stessa analisi si applica, a fortiori , alle persone trattenute ai sensi della direttiva 2008/115. La scheda tematica del CPT, a pag. 5, indica che «[i] migranti trattenuti devono avere accesso a computer con tecnologia VOIP o connessi a Skype ed avere la disponibilità di accesso a internet». In tale scheda non è menzionato l’accesso ai telefoni personali. Occorre sottolineare che la scheda informativa risale al marzo 2017 e che, a mio avviso, le norme sociali relative all’utilizzo dei telefoni personali e all’accesso a internet si sono nel frattempo evolute. Tale valutazione spetta, in definitiva, al giudice del rinvio. V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Collins nella causa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e a. (C‑178/22, EU:C:2023:463, nota 69) sull’importanza dei telefoni cellulari personali nella vita quotidiana dei loro proprietari. 77 Sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol (C‑633/22, EU:C:2024:843, punti 45, 47 e 49 e giurisprudenza citata). 78 V. punto 33.2. della versione in lingua neerlandese della domanda di pronuncia pregiudiziale. 79 Ad esempio, scattando fotografie oppure effettuando riprese video o registrazioni audio. 80 Tali registrazioni costituiscono, in linea di principio, un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD. V., per analogia, sentenza del 14 febbraio 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122, punti 44 e 46). Sull’importanza dell’immagine di una persona, v. sentenza dell’8 dicembre 2022, Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti) (C‑460/20, EU:C:2022:962, punto 95). 81 In assenza di tali funzionalità – evenienza che, al giorno d’oggi, è innegabilmente rara, tenuto conto della diffusione degli smartphone – non vedo in che modo la limitazione in questione possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], si tratta in definitiva di una questione la cui decisione spetta al giudice del rinvio. 82 Fatta salva la verifica del giudice del rinvio. È opportuno osservare che l’effettuazione di registrazioni è spesso vietata o rigorosamente limitata in determinati contesti, quali ospedali, aule di giustizia, locali scolastici, spogliatoi, ecc... Siffatte registrazioni non rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del RGPD relativa alle attività a carattere esclusivamente personale o domestico. 83 In misura limitata, in particolare a causa del costo di una chiamata mediante telefono fisso rispetto a quello di una chiamata mediante VOIP. 84 O gli indirizzi di posta elettronica ai quali intende inviare un messaggio. 85 Salvo, ad esempio, quando una persona trattenuta costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato. 86 V., per analogia, capitolo II, principio 3, della Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (GU 2023, C 23,pag. 1), ai sensi del quale «[o]gni persona, ovunque nell’UE, dovrebbe avere accesso alla connettività digitale ad alta velocità a prezzi accessibili». 87 C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 47. In tale causa, la Corte ha statuito che, tenuto conto, da un lato, del ruolo importante svolto dalla protezione dei dati personali sotto il profilo del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e, dall’altro, della portata e della gravità dell’ingerenza in tale suddetto diritto che la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE ( GU 2006, L 105, pag. 54 ) comporta, il potere discrezionale del legislatore dell’Unione risulta ridotto e di conseguenza è necessario procedere ad un controllo stretto. Ibidem , punto 48. 88 Non tutti i diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono trattati allo stesso modo nella giurisprudenza della Corte. Tridimas ha osservato che «[i]l diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al vertice dell’edificio costituzionale», mentre il «diritto alla protezione dei dati personali gode di un rango elevato» [traduzione libera]. Tridimas, T, «Wreaking the Wrongs: [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] the EU Way», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2023, Vol. 29.2, pag. 185. 89 Gutiérrez-Fons ha rilevato che «la molteplicità dei fattori assoggetta l’intensità del controllo di proporzionalità a una “geometria variabile”» [traduzione libera]. Gutiérrez-Fons , J.A., « [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] of the Court of Justice : Proportionality and Levels of [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], C. , [OSCURATO:PERSONA] , C. e Nogueira-Guastavino , M. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Law and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021 , pag. 231. 90 Ad eccezione dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA]. 91 V., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punti da 84 a 87 e giurisprudenza citata). 92 O, in mancanza, un giudice nazionale investito di una controversia in materia. 93 Sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 293 e giurisprudenza citata). 94 Sentenza del 4 ottobre 2024, Bouskoura (C‑387/24 PPU, EU:C:2024:868, punto 43 e giurisprudenza citata). 95 Sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a. (C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, punto 83). 96 Ai sensi del quale il trattenimento deve avvenire, di norma, in appositi centri di permanenza temporanea. 97 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] , punti 64 e 65 e giurisprudenza citata. 98 Occorre sottolineare l’importanza dei diritti fondamentali delle persone trattenute tutelati, in particolare, dagli articoli 7, 8, 11 e 47 della [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris