CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 10285/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di provvedere alla dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo, di cui alla sentenza emessa, nei confronti del ricorrente, dalla Corte di appello di Torino il 12 febbraio 2003, divenuta definitiva il 9 maggio 2003, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, come rideterminata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 10 ottobre 2024. Rilevato che il difensore, Avv. B. Foti, ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. Ritenuto che il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per il prosieguo, tenuto conto che il provvedimento impugnato - emesso de plano - ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale descritto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Evidenziato che, dunque, è necessario ripristinare la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, onde procedere al rinnovato esame da parte del Giudice dell'esecuzione, anche sulla scorta di ulteriori argomenti ed elementi segnalati dalle parti (tra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061), il quale ha cognizione piena delle doglianze ed è l'organo deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Rilevato, in conclusione, che, riqualificato il ricorso, gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore