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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 22328/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19200/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocatiMONICA BERTOLINI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio degli avvocatiPAOLO ZUCCHINALI e [OSCURATO:PERSONA] che le rappresentanoe difendono -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 395/2020 depositata il07/01/2021, R.G. n. 875/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che

1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, dato atto della estinzione per rinunzia del giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato nel resto la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe (o dai loro superstiti), già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] Spa l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro e la condanna al ripristino della fornitura agevolata e o e, in subordine, la condanna delle convenute alla corresponsione di una somma compensativa in sostituzione del beneficio tariffario revocato;

2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con tre motivi; hanno resistito con unico controricorso le società intimate ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]( già [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] Spa, illustrato con memoria; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362,1363,1372 e 1373 per avere la Corte di appello ritenuto che la riduzione sulla tariffa di vendita dell’energia elettrica prevista a favore dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] cessati dal servizio dall’art. 33 c.c.n.l. 1989 e dall’Accordo di rinnovo 2002 non configurasse un diritto quesito;

2. con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372 e 1373 cc censurando la sentenza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto la disdetta dell’accordo collettivo ad opera di [OSCURATO:PERSONA] efficace anche nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio alla data del recesso;

3. con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 1175 e 1375 cc censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione dei principi di correttezza e buona fede in relazione alla disdetta degli accordi collettivi ed alla successiva sottoscrizione di un accordo collettivo che prevedeva l’erogazione ai pensionati di una somma una tantum a fronte della rinunzia, formalizzata ai sensi dell’art. 2113 comma 4 cc e 411 cpc, alle agevolazioni tariffarie;

4. il ricorso non è fondato.

Tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda, (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513, 10138, 10206, 10726,11342,11550, 11557, 12604, 12638, 12684 del 2023).

Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994); la disamina approfondita già affrontata da questa Corte, anche con riferimenti ai (più risalenti) precedenti giurisprudenziali richiamati dai ricorrenti, esclude la ricorrenza dei requisiti per l’invio degli atti all’esame delle Sezioni Unite.

Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, dicui si espongono in sintesi i punti essenziali;

4.1. in particolare, nei richiamati precedenti è stato evidenziato che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro.

La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare dell’abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA], componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti.

La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 1996.

Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l’istituto stabilendo la necessità di una rinegoziazione della complessiva disciplina aziendale in vigore.

In tale contesto si colloca la stipula dell’accordo aziendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che, per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996, restavano confermate le disposizioni di cui all’art. 33 del c.c.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in materia di energia elettrica.

Con il contratto collettivo elettrici dell’anno 2006 [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale della questione relativa al riesame della materia delle agevolazioni tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati alle agevolazioni tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema della previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti distinte in relazione all’epoca di assunzione; tale processo fu portato a conclusione con l’accordo in data 1° dicembre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e le parti sindacali e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1° febbraio 2012, dell’istituto delle agevolazioni tariffarie con misure di sostegno al sistema della previdenza complementare in Azienda.

Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo elettrici.

In data 12 ottobre 2015 [OSCURATO:SOCIETA]. comunicò alle [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti.

In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali, fu sottoscritto uno specifico accordo con il quale veniva previsto che dal 1° gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lorda quantificata in base all’età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione.

Dalla evoluzione della disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un superamento dell’istituto, ritenuto evidentemente anacronistico in considerazione sia della mutata natura dell’[OSCURATO:PERSONA], da ente pubblico economico a società per azioni per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d. lgs. n. 79/1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, processo completato il 1° luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007).

L’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas (AEEG) intervenne con delibera del 29 dicembre 2007 sollecitando l’incentivazione del riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996, al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domesticie di ridurre il rischio di un uso inefficiente dell’energia elettrica e le complicazioni amministrative in capo al distributore e al venditore;

4.2. alla luce di tale complessivo contesto e, in particolare, della evoluzione della disciplina collettiva intema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi in esame;

4.3. una prima questione concerne la natura, retributiva (rectius corrispettiva) o meno, dell’agevolazione tariffaria in controversia; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive, induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo dirittoe della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente;

4.4. in senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, ove tale agevolazione aveva carattere alternativo rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva.

Né orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la presenza di “certificazioni” in cui la società avrebbe riconosciuto il mantenimento del diritto alla riduzione tariffaria ai ricorrenti all’atto del loro pensionamento; ciò sia perché tali documenti esprimono solo la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], che non può essere significativa della comune volontà delle parti collettive nella regolamentazione dell’istituto, sia perché l’interpretazione di tali atti unilaterali si traduce in un accertamento di fatto ed è affidata al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede di legittimità (cfr. Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014);

4.5. neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come «reddito da lavoro» ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro;

4.6. una seconda questione che si pone concerne la configurabilità di un diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex dipendenti, al mantenimento del beneficio.

Posto che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, sono diritti quesiti solo quelle «situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato» (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009), la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti è espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto.

L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile;

4.7. una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto -la perpetuità del vincolo obbligatorio.

Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007);

5. in relazione allo specifico profilo di censura articolato con il terzo motivo di ricorso occorre evidenziare il giudice di merito, con accertamento istituzionalmente ad esso riservato, ha escluso la violazione del principio di correttezza e buona fede in relazione alla complessiva condotta della società, valorizzando in particolare che [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte di una valida disdetta dall’accordo sindacale aveva concesso una erogazione una tantum all’evidente fine di attenuare l’impattopro futuro, della cessazione dell’agevolazione; le censure articolate dagli odierni ricorrenti non sono idonee ad inficiare tale valutazione per la loro assoluta genericità, sostanziandosi, al di là della formale enunciazione del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n.3 cpc, nella richiesta di una diversa valutazione della condotta della società, come non consentitoin questa sede;

6. alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso e le spese regolate secondo soccombenza;

7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 9.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19200/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocatiMONICA BERTOLINI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio degli avvocatiPAOLO ZUCCHINALI e [OSCURATO:PERSONA] che le rappresentanoe difendono -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 395/2020 depositata il07/01/2021, R.G. n. 875/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, dato atto della estinzione per rinunzia del giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato nel resto la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe (o dai loro superstiti), già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] Spa l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro e la condanna al ripristino della fornitura agevolata e o e, in subordine, la condanna delle convenute alla corresponsione di una somma compensativa in sostituzione del beneficio tariffario revocato; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con tre motivi; hanno resistito con unico controricorso le società intimate ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]( già [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] Spa, illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362,1363,1372 e 1373 per avere la Corte di appello ritenuto che la riduzione sulla tariffa di vendita dell’energia elettrica prevista a favore dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] cessati dal servizio dall’art. 33 c.c.n.l. 1989 e dall’Accordo di rinnovo 2002 non configurasse un diritto quesito; 2. con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372 e 1373 cc censurando la sentenza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto la disdetta dell’accordo collettivo ad opera di [OSCURATO:PERSONA] efficace anche nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio alla data del recesso; 3. con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 1175 e 1375 cc censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione dei principi di correttezza e buona fede in relazione alla disdetta degli accordi collettivi ed alla successiva sottoscrizione di un accordo collettivo che prevedeva l’erogazione ai pensionati di una somma una tantum a fronte della rinunzia, formalizzata ai sensi dell’art. 2113 comma 4 cc e 411 cpc, alle agevolazioni tariffarie; 4. il ricorso non è fondato. Tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda, (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513, 10138, 10206, 10726,11342,11550, 11557, 12604, 12638, 12684 del 2023). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994); la disamina approfondita già affrontata da questa Corte, anche con riferimenti ai (più risalenti) precedenti giurisprudenziali richiamati dai ricorrenti, esclude la ricorrenza dei requisiti per l’invio degli atti all’esame delle Sezioni Unite. Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, dicui si espongono in sintesi i punti essenziali; 4.1. in particolare, nei richiamati precedenti è stato evidenziato che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare dell’abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA], componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 1996. Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l’istituto stabilendo la necessità di una rinegoziazione della complessiva disciplina aziendale in vigore. In tale contesto si colloca la stipula dell’accordo aziendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che, per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996, restavano confermate le disposizioni di cui all’art. 33 del c.c.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in materia di energia elettrica. Con il contratto collettivo elettrici dell’anno 2006 [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale della questione relativa al riesame della materia delle agevolazioni tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati alle agevolazioni tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema della previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti distinte in relazione all’epoca di assunzione; tale processo fu portato a conclusione con l’accordo in data 1° dicembre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e le parti sindacali e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1° febbraio 2012, dell’istituto delle agevolazioni tariffarie con misure di sostegno al sistema della previdenza complementare in Azienda. Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo elettrici. In data 12 ottobre 2015 [OSCURATO:SOCIETA]. comunicò alle [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti. In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali, fu sottoscritto uno specifico accordo con il quale veniva previsto che dal 1° gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lorda quantificata in base all’età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione. Dalla evoluzione della disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un superamento dell’istituto, ritenuto evidentemente anacronistico in considerazione sia della mutata natura dell’[OSCURATO:PERSONA], da ente pubblico economico a società per azioni per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d. lgs. n. 79/1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, processo completato il 1° luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007). L’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas (AEEG) intervenne con delibera del 29 dicembre 2007 sollecitando l’incentivazione del riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996, al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domesticie di ridurre il rischio di un uso inefficiente dell’energia elettrica e le complicazioni amministrative in capo al distributore e al venditore; 4.2. alla luce di tale complessivo contesto e, in particolare, della evoluzione della disciplina collettiva intema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi in esame; 4.3. una prima questione concerne la natura, retributiva (rectius corrispettiva) o meno, dell’agevolazione tariffaria in controversia; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive, induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo dirittoe della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente; 4.4. in senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, ove tale agevolazione aveva carattere alternativo rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Né orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la presenza di “certificazioni” in cui la società avrebbe riconosciuto il mantenimento del diritto alla riduzione tariffaria ai ricorrenti all’atto del loro pensionamento; ciò sia perché tali documenti esprimono solo la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], che non può essere significativa della comune volontà delle parti collettive nella regolamentazione dell’istituto, sia perché l’interpretazione di tali atti unilaterali si traduce in un accertamento di fatto ed è affidata al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede di legittimità (cfr. Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); 4.5. neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come «reddito da lavoro» ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro; 4.6. una seconda questione che si pone concerne la configurabilità di un diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex dipendenti, al mantenimento del beneficio. Posto che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, sono diritti quesiti solo quelle «situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato» (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009), la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti è espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; 4.7. una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto -la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); 5. in relazione allo specifico profilo di censura articolato con il terzo motivo di ricorso occorre evidenziare il giudice di merito, con accertamento istituzionalmente ad esso riservato, ha escluso la violazione del principio di correttezza e buona fede in relazione alla complessiva condotta della società, valorizzando in particolare che [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte di una valida disdetta dall’accordo sindacale aveva concesso una erogazione una tantum all’evidente fine di attenuare l’impattopro futuro, della cessazione dell’agevolazione; le censure articolate dagli odierni ricorrenti non sono idonee ad inficiare tale valutazione per la loro assoluta genericità, sostanziandosi, al di là della formale enunciazione del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n.3 cpc, nella richiesta di una diversa valutazione della condotta della società, come non consentitoin questa sede; 6. alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso e le spese regolate secondo soccombenza; 7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 9.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti pro
Sentenza Cassazione n. 22328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris