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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 27132/2026

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ale di Treviso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Tribunale diAlessandria pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativadella pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto pluriaggravato eper falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla sua identità.Con un unico motivo di ricorso, il difensore dell'imputato contesta l’illegalitàdella pena, che, a suo dire, avrebbe dovuto essere determinata in un anno e duemesi di reclusione ed euro 605,00 di multa, anziché quella irrogata di un anno eotto mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa.2.

Le doglianze sono inammissibili.Ai sensi dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso lasentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’erroresia manifesto ed emerga ictu oculi dal capo di imputazione (così Sez.

U, n. 5838del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui allalegge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) – all’erroneaqualificazione giuridica del fatto.Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversada quelli tassativamente indicati sono suscettibili di ricorso per Cassazione.In particolare, non è possibile far valere l’eccessività della pena, salve leipotesi di pena illegale, ovvero di determinazione eccedente i limiti edittali (a nullarilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazionesiano computati in violazione di legge: Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886-01; in senso analogo Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022,Savini, Rv. 283818-01).

È evidente, a maggior ragione, che la penasemplicemente non gradita non possa essere oggetto di ricorso, non rientrandonella detta nozione di illegalità.3.

Pertanto, il ricorso – per giunta del tutto generico, neppure spiegandoquale sarebbe stato l’errore nella determinazione della pena – deve esseredichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamentodelle spese processuali e della somma di cui al dispositivo in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Treviso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Tribunale diAlessandria pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativadella pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto pluriaggravato eper falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla sua identità.Con un unico motivo di ricorso, il difensore dell'imputato contesta l’illegalitàdella pena, che, a suo dire, avrebbe dovuto essere determinata in un anno e duemesi di reclusione ed euro 605,00 di multa, anziché quella irrogata di un anno eotto mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa.2. Le doglianze sono inammissibili.Ai sensi dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso lasentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’erroresia manifesto ed emerga ictu oculi dal capo di imputazione (così Sez. U, n. 5838del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui allalegge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) – all’erroneaqualificazione giuridica del fatto.Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversada quelli tassativamente indicati sono suscettibili di ricorso per Cassazione.In particolare, non è possibile far valere l’eccessività della pena, salve leipotesi di pena illegale, ovvero di determinazione eccedente i limiti edittali (a nullarilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazionesiano computati in violazione di legge: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886-01; in senso analogo Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022,Savini, Rv. 283818-01). È evidente, a maggior ragione, che la penasemplicemente non gradita non possa essere oggetto di ricorso, non rientrandonella detta nozione di illegalità.3. Pertanto, il ricorso – per giunta del tutto generico, neppure spiegandoquale sarebbe stato l’errore nella determinazione della pena – deve esseredichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamentodelle spese processuali e della somma di cui al dispositivo in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27132/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris