CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07482/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20949/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente e controricorrente incidentale-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MATTEOPANNI-controricorrenti e ricorrenti incidentali -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 185/2022 depositata il 07/02/2022.Numero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha chiesto l’accoglimento del sesto motivo di ricorsoprincipale e l’assorbimento o, in subordine, l’inammissibilità dei rimanentimotivi e il rigetto del ricorso incidentale condizionato.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti e ricorrenti incidentali.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Galassia” nel Comune di Legnago (VR), con atto inviato il 9/9/2016 all’entelocale e alla concessionaria dei servizi locali [OSCURATO:SOCIETA], presentòdichiarazione di variazione della superficie tassabile ex art. 1, comma 649legge 147/2013 in relazione, per l’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d.TARI) delle superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e nonassimilabili agli urbani con particolare riferimento alle superfici produttivedi materiali d’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno nonché scartid’origine animale, per un totale di mq 7.075, restando superfici imponibiliper mq 418.La società [OSCURATO:SOCIETA], gestore dei servizi locali per conto del Comune, conspeciali assimilati agli urbani sicché, in relazione agli stessi, confermò laprecedente tassazione in relazione al totale di 7.368 mq.Avverso tale diniego la contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Verona che, nel contraddittorio con laconcessionaria e con sentenza n. 414 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il ricorsoannullando il diniego.Su appello di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio con la contribuente e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026Veneto ha accolto il gravame riconoscendo la legittimità del diniegoimpugnato in primo grado e della pretesa fiscale del Comune e dell’enteconcessionario, fatta eccezione per la superficie di mq 241 relativa ai “vanitecnici” da escludere nel calcolo della TARI.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario dellacontribuente, sotto il profilo ex art. 19 d.lgs. 546/92;- ai sensi dell’art. 1, comma 649 legge 147/13 spetta alla contribuente laprova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione dellatariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in viacontinuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiutispeciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, afondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezioneper ciò che concerne i vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione;- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili non sarebbe rispettosa della discrezionalità dell’entelocale e sarebbe comunque superata dal fatto che, al fine della prova deifatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle areeNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area;- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratoridi pescheria e macelleria e relative celle (mq 135) e locali tecnici (mq 241)addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti nonassimilabili: peraltro i laboratori di pescherie e macelleria sono già da tempoesclusi dalla superficie imponibile come affermato nelle controdeduzioni inappello della concessionaria e non contestato dalla contribuente, rimanendoda precisare l’esclusione dei vani tecnici.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di Legnago,proponendo essi e altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di ununico motivo, anch’esso integrato da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria il 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1. Con il primo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e dell’art. 22 delRegolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamentache la Corte di merito abbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della provadei presupposti per la detassazione delle superfici, alle caratteristichestrutturali e alla destinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI,dovendo ritenersi sufficiente la prova della produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali e del loro trattamento conforme, non essendocorretto il ricorso a criteri che erano tipici della precedente tassa TARSU.Sarebbe pertanto superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs.Numero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026507/1993 istitutivo di quest’ultima: poiché l’art. 1, comma 649 legge147/13 non contiene più il riferimento alle caratteristiche strutturali e alladestinazione delle superfici, tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Da un lato, non è censurato il richiamo della Corte territoriale in ordineal costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. 11130/21,22130/17, 1963/2018, 12979/19) secondo cui alla TARI sono estensibili gliorientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hannopreceduta, quali la TARSU e la TIA.1.3 Dall’altro, il costante orientamento di questa Corte succitato insegnache, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali nonpericolosi a quelli urbani sia illegittima, come affermato dalla contribuente,per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriorecriterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997,il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, ladelibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé,esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita peri rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile"ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupatio detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, perstruttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali nonassimilati. (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02).1.4 Ne deriva che il riferimento alla struttura e destinazione dei locali ètutt’altro che illegittimo.2. Con il secondo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchéviolazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649legge 147/2013 e 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n.Numero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/20265 c.p.c. Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenutonon provata la destinazione d’uso delle superfici del supermercato. [OSCURATO:PERSONA] merito non avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendioprobatorio costituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa e prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.2.1 Il motivo è inammissibile2.2 Con lo stesso, infatti, si censura un omesso esame che in realtà c’èstato, avendo la Corte di merito motivato, sia pure succintamente comedoveroso ai sensi dell’art. 36, comma 1, n. 4) del d.lgs. 546/92 e ora anchedell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., sulle ragioni per cui ha ritenutoche i documenti depositati e la consulenza di parte non avessero adempiutoall’onere probatorio attribuito alla contribuente in merito alla destinazionedelle aree, in via prevalente e continuativa, alla produzione di rifiuti specialiterziari, non ritenendo sufficiente la prova di avere provveduto allosmaltimento di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.2.3 Va ricordato a tal fine come, secondo il costante orientamento di questaCorte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché laNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez.2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01)2.4 La censura, estesa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occultauna critica alla motivazione della sentenza, che andrebbe proposta sotto ilprofilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma anche riqualificando ilmotivo, come sarebbe consentito (Sez. U, Sentenza n. 17931 del24/07/2013, Rv. 627268-01) ove il motivo stesso prospettasse quantomenola nullità della sentenza (ciò che non è), il sindacato di questa Corte sullamotivazione non potrebbe estendersi alla rivalutazione delle prove in atti ealla correttezza del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito.3. Con il terzo motivo di ricorso principale censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge147/2013 e 22 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato latassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Anche questo motivo, formalmente qualificato in termini di violazione dilegge, contiene una critica alla valutazione del giudice di merito che hafondato la sua decisione, tra l’altro, sulla destinazione dei locali alla venditache comportano la necessaria presenza della clientela nei locali predetti.Ove si ritenga, come sopra indicato in relazione al primo motivo, che lavalutazione sia corretta essendo ammissibile il richiamo alla struttura edestinazione dei locali stessi al fine di dedurne l’idoneità alla produzione diNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026rifiuti, non può ritenersi che il riferimento all’afflusso delle persone, anchein logica contrapposizione con quanto deciso in ordine ai laboratori e localitecnici di cui supra, sia di per sé errato o illegittimo.4. Con il quarto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principiocomunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione eun indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recupero dei rifiutispeciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o,quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Va richiamato il principio generale secondo cui il tributo è dovutoindipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio comunale dismaltimento rifiuti, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649.Ove la Corte di merito abbia ritenuto non provata la destinazione delle areea produzione in via prevalente o continuativa di rifiuti speciali (imballaggiterziari), non vi è diritto all’esenzione, ma al più a una riduzioneproporzionale della tariffa ove prevista dal regolamento comunale inesecuzione del medesimo comma 649, nella misura in cui anche taledestinazione sia provata dal contribuente (vv. Cass. 11130/2021).5. Con il quinto motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 195, comma 2, lett. e), 198 comma 2 lett. g) d.lgs.152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui ritiene possibileassimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri indicatinella [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 1984. Il regolamento sarebbeillegittimo perché si limita a richiamare tale delibera ma la stessa contieneNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026solo l’indicazione qualitativa dei rifiuti assimilabili, contrariamente al d. lgs.22/97, prevedendo l’assimilazione degli imballaggi in genere senzaescludere i terziari. Sarebbe pertanto necessario, al fine dell’imposizione,che il regolamento comunale preveda specifici limiti quantitativi, essendoaltrimenti illegittimo il potere di assimilazione, come ritenuto da copiosagiurisprudenza di questa Corte.5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 Non appare infatti indispensabile vagliare se sia fondata la tesi dellaricorrente in ordine all’illegittimità del regolamento comunale TARI inquanto privo di limiti quantitativi all’assimilazione, salvo poi confermareimplicitamente nel motivo successivo che un limite quantitativo è ivistabilito salvo censurarne la misura ritenuta abnorme e sproporzionata.Va infatti ribadito come la sentenza impugnata sia motivata in fatto sulmancato adempimento, da parte della contribuente, dell’onere probatorioin ordine al fatto che sussistano i presupposti per sottrarre quelle aree dallasuperficie assoggettabile a TARI ai sensi del citato art. 1, comma 649, legge147/2013. Alla stregua di ciò non ha rilevanza il fatto che, per ipotesi, ilregolamento suindicato possa essere illegittimo atteso che, come giàaffermato in relazione al primo motivo, i medesimi rifiuti non sarebbero,perciò, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplinastabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993,che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la solaesclusione della parte della superficie nella quale, per struttura edestinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati(Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02).6. Con il sesto motivo di ricorso principale prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 19 Reg. TARI e dell’art.8 del Reg. per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole dell’erroneità della sentenza nella parteNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026in cui ha ritenuto assimilati agli urbani i rifiuti speciali prodotti in quantitàsuperiori al limite quantitativo previsto dal Regolamento comunale,valutando, erroneamente secondo la ricorrente, come non basti provare ilsuperamento della soglia di assimilazione in base al calcolo della quantitàcomplessiva dei rifiuti da imballaggio, ma occorrendo provare talesuperamento con riferimento alla specifica area per la quale l’agevolazioneè richiesta. L’art. 19 del Reg. TARI richiama infatti, quanto alle tipologie equantità, l’art. 8 del Reg. per la gestione integrata dei rifiuti che ammettel’assimilazione a RSU di “imballaggi in genere” solo se prodotti in quantitànon superiori a 3.000 lt/settimana (156.000 kg/annui). Atteso che lacontribuente avrebbe provato il superamento di tale soglia, gli imballagginon sarebbero assimilabili e pertanto incompatibili con il servizio pubblicodi raccolta. Non sarebbe pertanto necessaria una valutazione separata peraree specifiche, che comunque la contribuente afferma avere effettuato conriferimento all’area di vendita.6.1 Il motivo è infondato.6.2 La sentenza ha innanzi tutto ribadito come non si sia raggiunta la provadel diritto alla esclusione della superficie dal computo di quelleassoggettabili alla tassa, anche in relazione alla soglia di ammissibilità, conriferimento alla specifica area. Alla base del computo vi è infatti e sempreuna precisa delimitazione delle aree produttive di rifiuti proprio al fine di uncorretto calcolo delle stesse onde evitare duplicazioni di imposta o disgravio. Condivisibile è anche l’affermazione secondo cui, nel computo deirifiuti assimilabili non possano rientrare i rifiuti speciali che, per qualità, nonsiano assimilabili e per i quali è sempre vietato il conferimento al serviziocomunale (c.d. imballaggi terziari - vv Sez. 5, Ordinanza n. 10010 del10/04/2019, Rv. 653536 – 01, Sentenza n. 703 del 15/01/2019, Rv.652499 - 01. Deve pertanto convenirsi con parte controricorrente sul fattoche nel computo dei rifiuti assimilabili che superano la soglia previstadall’art. 8 del regolamento non possano essere conteggiati gli imballaggiNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026terziari non assimilabili, sicché sarebbe stato necessario provare che,detratti tali imballaggi, la quantità di assimilabili superava comunque lapredetta soglia.Ricorso incidentale condizionato7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente prospetta laviolazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 ([OSCURATO:PERSONA] c.d. TUA), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che i rifiuti diimballaggio – siano essi di imballaggio primario, secondario o terziario –non possono mai essere qualificati come speciali: per la loro composizionemerceologica (carta, cartone, legno plastica, misti) andrebbero semprericompresi nel novero dei rifiuti assimilati agli urbani.7.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso principale.8. Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato e la ricorrente va condannata alla rifusione, afavore dei controricorrenti, delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Numero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PULiberato [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarco [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20949/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente e controricorrente incidentale-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MATTEOPANNI-controricorrenti e ricorrenti incidentali -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 185/2022 depositata il 07/02/2022.Numero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha chiesto l’accoglimento del sesto motivo di ricorsoprincipale e l’assorbimento o, in subordine, l’inammissibilità dei rimanentimotivi e il rigetto del ricorso incidentale condizionato.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti e ricorrenti incidentali.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Galassia” nel Comune di Legnago (VR), con atto inviato il 9/9/2016 all’entelocale e alla concessionaria dei servizi locali [OSCURATO:SOCIETA], presentòdichiarazione di variazione della superficie tassabile ex art. 1, comma 649legge 147/2013 in relazione, per l’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d.TARI) delle superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e nonassimilabili agli urbani con particolare riferimento alle superfici produttivedi materiali d’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno nonché scartid’origine animale, per un totale di mq 7.075, restando superfici imponibiliper mq 418.La società [OSCURATO:SOCIETA], gestore dei servizi locali per conto del Comune, conspeciali assimilati agli urbani sicché, in relazione agli stessi, confermò laprecedente tassazione in relazione al totale di 7.368 mq.Avverso tale diniego la contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Verona che, nel contraddittorio con laconcessionaria e con sentenza n. 414 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il ricorsoannullando il diniego.Su appello di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio con la contribuente e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026Veneto ha accolto il gravame riconoscendo la legittimità del diniegoimpugnato in primo grado e della pretesa fiscale del Comune e dell’enteconcessionario, fatta eccezione per la superficie di mq 241 relativa ai “vanitecnici” da escludere nel calcolo della TARI.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario dellacontribuente, sotto il profilo ex art. 19 d.lgs. 546/92;- ai sensi dell’art. 1, comma 649 legge 147/13 spetta alla contribuente laprova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione dellatariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in viacontinuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiutispeciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, afondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezioneper ciò che concerne i vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione;- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili non sarebbe rispettosa della discrezionalità dell’entelocale e sarebbe comunque superata dal fatto che, al fine della prova deifatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle areeNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area;- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratoridi pescheria e macelleria e relative celle (mq 135) e locali tecnici (mq 241)addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti nonassimilabili: peraltro i laboratori di pescherie e macelleria sono già da tempoesclusi dalla superficie imponibile come affermato nelle controdeduzioni inappello della concessionaria e non contestato dalla contribuente, rimanendoda precisare l’esclusione dei vani tecnici.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di Legnago,proponendo essi e altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di ununico motivo, anch’esso integrato da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria il 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1. Con il primo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e dell’art. 22 delRegolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamentache la Corte di merito abbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della provadei presupposti per la detassazione delle superfici, alle caratteristichestrutturali e alla destinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI,dovendo ritenersi sufficiente la prova della produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali e del loro trattamento conforme, non essendocorretto il ricorso a criteri che erano tipici della precedente tassa TARSU.Sarebbe pertanto superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs.Numero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026507/1993 istitutivo di quest’ultima: poiché l’art. 1, comma 649 legge147/13 non contiene più il riferimento alle caratteristiche strutturali e alladestinazione delle superfici, tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Da un lato, non è censurato il richiamo della Corte territoriale in ordineal costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. 11130/21,22130/17, 1963/2018, 12979/19) secondo cui alla TARI sono estensibili gliorientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hannopreceduta, quali la TARSU e la TIA.1.3 Dall’altro, il costante orientamento di questa Corte succitato insegnache, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali nonpericolosi a quelli urbani sia illegittima, come affermato dalla contribuente,per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriorecriterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997,il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, ladelibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé,esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita peri rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile"ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupatio detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, perstruttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali nonassimilati. (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02).1.4 Ne deriva che il riferimento alla struttura e destinazione dei locali ètutt’altro che illegittimo.2. Con il secondo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchéviolazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649legge 147/2013 e 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n.Numero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/20265 c.p.c. Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenutonon provata la destinazione d’uso delle superfici del supermercato. [OSCURATO:PERSONA] merito non avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendioprobatorio costituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa e prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.2.1 Il motivo è inammissibile2.2 Con lo stesso, infatti, si censura un omesso esame che in realtà c’èstato, avendo la Corte di merito motivato, sia pure succintamente comedoveroso ai sensi dell’art. 36, comma 1, n. 4) del d.lgs. 546/92 e ora anchedell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., sulle ragioni per cui ha ritenutoche i documenti depositati e la consulenza di parte non avessero adempiutoall’onere probatorio attribuito alla contribuente in merito alla destinazionedelle aree, in via prevalente e continuativa, alla produzione di rifiuti specialiterziari, non ritenendo sufficiente la prova di avere provveduto allosmaltimento di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.2.3 Va ricordato a tal fine come, secondo il costante orientamento di questaCorte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché laNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez.2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01)2.4 La censura, estesa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occultauna critica alla motivazione della sentenza, che andrebbe proposta sotto ilprofilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma anche riqualificando ilmotivo, come sarebbe consentito (Sez. U, Sentenza n. 17931 del24/07/2013, Rv. 627268-01) ove il motivo stesso prospettasse quantomenola nullità della sentenza (ciò che non è), il sindacato di questa Corte sullamotivazione non potrebbe estendersi alla rivalutazione delle prove in atti ealla correttezza del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito.3. Con il terzo motivo di ricorso principale censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge147/2013 e 22 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato latassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Anche questo motivo, formalmente qualificato in termini di violazione dilegge, contiene una critica alla valutazione del giudice di merito che hafondato la sua decisione, tra l’altro, sulla destinazione dei locali alla venditache comportano la necessaria presenza della clientela nei locali predetti.Ove si ritenga, come sopra indicato in relazione al primo motivo, che lavalutazione sia corretta essendo ammissibile il richiamo alla struttura edestinazione dei locali stessi al fine di dedurne l’idoneità alla produzione diNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026rifiuti, non può ritenersi che il riferimento all’afflusso delle persone, anchein logica contrapposizione con quanto deciso in ordine ai laboratori e localitecnici di cui supra, sia di per sé errato o illegittimo.4. Con il quarto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principiocomunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione eun indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recupero dei rifiutispeciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o,quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Va richiamato il principio generale secondo cui il tributo è dovutoindipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio comunale dismaltimento rifiuti, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649.Ove la Corte di merito abbia ritenuto non provata la destinazione delle areea produzione in via prevalente o continuativa di rifiuti speciali (imballaggiterziari), non vi è diritto all’esenzione, ma al più a una riduzioneproporzionale della tariffa ove prevista dal regolamento comunale inesecuzione del medesimo comma 649, nella misura in cui anche taledestinazione sia provata dal contribuente (vv. Cass. 11130/2021).5. Con il quinto motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 195, comma 2, lett. e), 198 comma 2 lett. g) d.lgs.152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui ritiene possibileassimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri indicatinella [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 1984. Il regolamento sarebbeillegittimo perché si limita a richiamare tale delibera ma la stessa contieneNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026solo l’indicazione qualitativa dei rifiuti assimilabili, contrariamente al d. lgs.22/97, prevedendo l’assimilazione degli imballaggi in genere senzaescludere i terziari. Sarebbe pertanto necessario, al fine dell’imposizione,che il regolamento comunale preveda specifici limiti quantitativi, essendoaltrimenti illegittimo il potere di assimilazione, come ritenuto da copiosagiurisprudenza di questa Corte.5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 Non appare infatti indispensabile vagliare se sia fondata la tesi dellaricorrente in ordine all’illegittimità del regolamento comunale TARI inquanto privo di limiti quantitativi all’assimilazione, salvo poi confermareimplicitamente nel motivo successivo che un limite quantitativo è ivistabilito salvo censurarne la misura ritenuta abnorme e sproporzionata.Va infatti ribadito come la sentenza impugnata sia motivata in fatto sulmancato adempimento, da parte della contribuente, dell’onere probatorioin ordine al fatto che sussistano i presupposti per sottrarre quelle aree dallasuperficie assoggettabile a TARI ai sensi del citato art. 1, comma 649, legge147/2013. Alla stregua di ciò non ha rilevanza il fatto che, per ipotesi, ilregolamento suindicato possa essere illegittimo atteso che, come giàaffermato in relazione al primo motivo, i medesimi rifiuti non sarebbero,perciò, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplinastabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993,che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la solaesclusione della parte della superficie nella quale, per struttura edestinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati(Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02).6. Con il sesto motivo di ricorso principale prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 19 Reg. TARI e dell’art.8 del Reg. per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole dell’erroneità della sentenza nella parteNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026in cui ha ritenuto assimilati agli urbani i rifiuti speciali prodotti in quantitàsuperiori al limite quantitativo previsto dal Regolamento comunale,valutando, erroneamente secondo la ricorrente, come non basti provare ilsuperamento della soglia di assimilazione in base al calcolo della quantitàcomplessiva dei rifiuti da imballaggio, ma occorrendo provare talesuperamento con riferimento alla specifica area per la quale l’agevolazioneè richiesta. L’art. 19 del Reg. TARI richiama infatti, quanto alle tipologie equantità, l’art. 8 del Reg. per la gestione integrata dei rifiuti che ammettel’assimilazione a RSU di “imballaggi in genere” solo se prodotti in quantitànon superiori a 3.000 lt/settimana (156.000 kg/annui). Atteso che lacontribuente avrebbe provato il superamento di tale soglia, gli imballagginon sarebbero assimilabili e pertanto incompatibili con il servizio pubblicodi raccolta. Non sarebbe pertanto necessaria una valutazione separata peraree specifiche, che comunque la contribuente afferma avere effettuato conriferimento all’area di vendita.6.1 Il motivo è infondato.6.2 La sentenza ha innanzi tutto ribadito come non si sia raggiunta la provadel diritto alla esclusione della superficie dal computo di quelleassoggettabili alla tassa, anche in relazione alla soglia di ammissibilità, conriferimento alla specifica area. Alla base del computo vi è infatti e sempreuna precisa delimitazione delle aree produttive di rifiuti proprio al fine di uncorretto calcolo delle stesse onde evitare duplicazioni di imposta o disgravio. Condivisibile è anche l’affermazione secondo cui, nel computo deirifiuti assimilabili non possano rientrare i rifiuti speciali che, per qualità, nonsiano assimilabili e per i quali è sempre vietato il conferimento al serviziocomunale (c.d. imballaggi terziari - vv Sez. 5, Ordinanza n. 10010 del10/04/2019, Rv. 653536 – 01, Sentenza n. 703 del 15/01/2019, Rv.652499 - 01. Deve pertanto convenirsi con parte controricorrente sul fattoche nel computo dei rifiuti assimilabili che superano la soglia previstadall’art. 8 del regolamento non possano essere conteggiati gli imballaggiNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026terziari non assimilabili, sicché sarebbe stato necessario provare che,detratti tali imballaggi, la quantità di assimilabili superava comunque lapredetta soglia.Ricorso incidentale condizionato7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente prospetta laviolazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 ([OSCURATO:PERSONA] c.d. TUA), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che i rifiuti diimballaggio – siano essi di imballaggio primario, secondario o terziario –non possono mai essere qualificati come speciali: per la loro composizionemerceologica (carta, cartone, legno plastica, misti) andrebbero semprericompresi nel novero dei rifiuti assimilati agli urbani.7.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso principale.8. Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato e la ricorrente va condannata alla rifusione, afavore dei controricorrenti, delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltreNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in€ 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.Mrigetta il ricorso principale.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltreNumero registro generale 20949/2022Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 7482/2026Data pubblicazione 29/03/2026alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in€ 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]