CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione alprimo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria d’inammissibilità dell’altroricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 dicembre 2022, il Tribunale di Crotone avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due distinti delitti,contestati ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., rispettivamente aicapi D) e C) dell’imputazione.L’accusa riguardava un allaccio abusivo alla rete idrica della Provincia diCrotone, mediante il quale gli imputati avevano sottratto quantitativi imprecisatidi acqua, con le aggravanti della violenza sulle cose, dell’avere commesso il fattosu cose esposte alla pubblica fede e della recidiva qualificata.Con sentenza del 26 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro riformava ladecisione del Tribunale di Crotone, riconoscendo le circostanze attenuantigeneriche ritenute equivalenti alle aggravanti, al fine di «adeguare la pena alconcreto disvalore del fatto».La pena veniva conseguentemente rideterminata in mesi 10 di reclusione edeuro 210,00 di multa per ciascun imputato, con concessione della sospensionecondizionale per il solo [OSCURATO:PERSONA].Avendo operato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti eaggravanti, la Corte territoriale ancorava la determinazione del trattamentosanzionatorio ai parametri edittali di cui all’art. 624 cod. pen.; il discostamento dalminimo edittale veniva motivato in ragione del danneggiamento arrecato alla reteidrica pubblica.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distintimotivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce che il giudice avrebbe dovuto pronunciareproscioglimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela,prospettandosi, sotto tale profilo, un vizio della sentenza ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen.In particolare, si osserva che il delitto, commesso nel luglio 2015, sarebbedivenuto procedibile a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150del 10 ottobre 2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]). Nel corso del giudizio, in data 20febbraio 2022, la Provincia aveva revocato la costituzione di parte civile neiconfronti del solo [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi aveva provveduto al risarcimento deldanno.2.2. Il secondo motivo concerne il mancato riconoscimento della prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’intervenuto risarcimento deldanno; in relazione a tale profilo si deduce un vizio di violazione di legge, conriferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché un vizio di motivazione.3. Avverso la sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione AntonioPassalaqua, per mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendotre motivi di impugnazione, tutti riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari ai fini della motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo si afferma che la condotta accertata si sarebbe dovutasussumere nell’ambito dell’illecito amministrativo di cui all’art. 23 d.lgs. n.152 del11 maggio 1999.3.2. Nel secondo motivo si lamenta un discostamento eccessivo dal minimoedittale nel computo della pena e una mancanza di adeguata motivazione sulpunto.3.3. Con il terzo motivo si lamenta il carattere puramente apparente dellamotivazione della sentenza «senza nessuna personalizzazione del caso di specie».3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generalepresso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso inrelazione al primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoriad’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento al primo motivo.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è fondato il primo motivo diricorso, con assorbimento delle ulteriori censure.Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inciso sulla disciplina della procedibilità di numerosefattispecie di reato, prevedendo per esse la procedibilità a querela; tra questerientra il delitto di furto di cui all’art. 624 cod. pen., anche nella forma aggravataprevista dall’art. 625 cod. pen., comma primo, nn. 2 e 7, limitatamente al fattocommesso su cose esposte alla pubblica fede.È ormai consolidato il principio secondo cui la costituzione di parte civile nonrevocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitivadella persona offesa, non richiedendo formule sacramentali, può essere desuntaanche da atti che non ne contengano un’espressa dichiarazione (ex multis, Sez. 1,n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 – 01).Per converso, nel caso di reati divenuti perseguibili a querela in seguitoall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ove la manifestazione della volontàdi querelare sia stata desunta dalla costituzione di parte civile, la revoca diquest’ultima, facendo venir meno l’unica espressione della volontà punitivaproveniente dalla persona offesa, integra una remissione di querela (Sez. 7, n.47185 del 27/11/2024, S., Rv. 287280 – 01).Nel caso di specie, la Provincia di Crotone, persona offesa costituita parte civile,con atto datato 20 febbraio 2025 — trasmesso a mezzo PEC nella medesima datae allegato dal ricorrente — ha revocato la propria costituzione nel corso del giudiziodi appello nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], come peraltro rappresentato apagina 7 della sentenza impugnata.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’azione penale non può essere proseguita perdifetto della condizione di procedibilità, con assorbimento di ogni ulterioredoglianza.3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1. La prima questione, relativa alla sussumibilità della condotta nell’ambitodell’illecito amministrativo di cui all’art. 23 d.lgs. n. 152 del 11 maggio 1999, èstata già risolta dalla Corte di appello in applicazione di principi consolidati e nonrisulta specificamente confutata nel presente ricorso.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ipotesi prevista dal d.lgs. n.152 del 1999 riguarda situazioni nelle quali l’agente si impossessi di «acquepubbliche», ossia destinate alla libera fruizione collettiva, come nel caso delprelievo da un punto di erogazione della rete idrica comunale, quale una fontanapubblica (Sez. 5, n. 34455 del 05/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273634 – 01).Diversamente, quando l’impossessamento abbia ad oggetto acque erogatemediante un servizio di fornitura a titolo oneroso, ricorre l’ipotesi delittuosa delfurto. In tal senso, questa Corte ha affermato che l’impossessamento di acquapubblica realizzato attraverso un allaccio abusivo all’acquedotto comunale integrail reato di furto aggravato, in quanto commesso su beni destinati a pubblicoservizio, e non la violazione amministrativa prevista dall’art. 23 d.lgs. 11 maggio1999, n. 152, riferita alle acque sotterranee e superficiali non ancoraartificialmente convogliate (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv.271888 – 01).È evidente che la fattispecie in esame si colloca nella seconda ipotesi, con laconseguenza che la mera riproposizione della questione in questa sede deveritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondata.3.2. Non proponibile è la doglianza relativa al «discostamento eccessivo dalminimo edittale» della pena, afferendo una valutazione attinente al merito,adeguatamente motivata dalla Corte territoriale e, come tale, non sindacabile insede di legittimità.3.3. Il motivo relativo al carattere asseritamente apparente della motivazioneè, infine, del tutto generico, non indicando specificamente i punti della decisioneai quali si riferisce la censura.3.4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deveessere condannato al pagamento delle spese del procedimento.Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpanella determinazione della causa di inammissibilità, il medesimo deve esserealtresì condannato al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinataequitativamente, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perchèl'azione penale non può essere proseguita per mancanza della condizione diprocedibilità.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]