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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08225/2026

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ncarlo Cardin, rappresentata e difesa dagli avvocatiSANDRO SILVESTRI, [OSCURATO:PERSONA] Pec:[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO] Pec:[OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec:[OSCURATO:EMAIL]; unitamente all’avvocatoANDREA ZEROLI pec. [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-Numero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1527/2024depositata il 06/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto ingiuntivo del 28 maggio 2019 il Tribunale di Vicenzaingiungeva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento, in favore diSelmabipiemme [OSCURATO:SOCIETA]., di euro 204.446,01 a titolo di canoniinsoluti e capitale residuo di un contratto di leasing immobiliare stipulato il6 marzo 2006.La società opponente deduceva, tra l’altro, la natura traslativa delcontratto, la nullità delle clausole penali contenute nell’art. 27 dellecondizioni generali, la necessità di applicazione dell’art. 1526 c.c. conrestituzione dei canoni già corrisposti, nonché l’inesistenza o invaliditàdell’atto integrativo del 1° giugno 2007, mai accettato.Il Tribunale, con sentenza n. 1432/2022, qualificava il contratto comeleasing traslativo, ma riconosceva efficacia all’atto integrativo e alleclausole penali, rigettava le domande di restituzione dei canoni e diriduzione della penale ex art. 1384 c.c., rideterminava in parte gli interessimoratori e condannava l’opponente al pagamento della somma ingiunta.2.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello deducendo, inparticolare, che la clausola penale di cui all’art. 27.3 delle condizionigenerali attribuiva alla concedente un vantaggio manifestamenteeccessivo rispetto al margine di guadagno previsto dal contratto, conconseguente necessità di riduzione equitativa.La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1527, del 7 agosto 2024,rigettava il gravame, ritenendo che la clausola contestata fosse equa enon determinasse alcun indebito arricchimento della concedente, poiché leNumero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/2026quanto previsto in caso di regolare adempimento.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unmotivo, illustrato da memoria.3.1.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE5.

Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1526 e 1384 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello haescluso la sproporzione della clausola penale prevista dall’art. 27.3 dellecondizioni generali di contratto.La ricorrente deduce che tale clausola, imponendo all’utilizzatoreinadempiente l’obbligo di corrispondere integralmente i canoni residui sinoalla naturale scadenza del contratto e senza prevedere la restituzione diquelli già versati, attribuirebbe alla concedente un vantaggio economicoeccedente il margine di guadagno conseguibile in caso di regolareesecuzione del rapporto, determinando così un arricchimentoingiustificato.

Di conseguenza, la clausola avrebbe dovuto esseredichiarata nulla ovvero, quanto meno, assoggettata a riduzione equitativaai sensi dell’art. 1384 c.c.La questione concerne, pertanto, la legittimità, in materia di leasingtraslativo, di una clausola penale che obblighi l’utilizzatore inadempiente alpagamento dei canoni residui fino alla scadenza del contratto, senzarestituzione di quelli già corrisposti, e se una siffatta previsione debbaritenersi nulla o comunque riducibile ex art. 1384 c.c. in quanto idonea aprocurare alla concedente un vantaggio manifestamente eccessivo rispettoall’equilibrio economico del rapporto, alla luce dell’art. 1526 c.c. e deiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/20266.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente, infatti, censura l’interpretazione della clausola penale di cuiall’art. 27.3 del contratto di leasing offerta dalla corte d’appello, la qualeha ritenuto che tale pattuizione «non possa considerarsi iniqua omanifestamente eccessiva, ma realizzi un equo contemperamento degliopposti interessi delle parti, essendo diretta a far conseguire allaconcedente quanto avrebbe ottenuto in caso di regolare esecuzione delcontratto sino alla naturale scadenza, previa decurtazione del valoredell’immobile oggetto della successiva riallocazione mediante nuovocontratto di leasing».La censura si risolve, dunque, nella mera contrapposizionedell’interpretazione prospettata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alladiversa interpretazione accolta dal giudice di merito, sia con riguardo allaclausola risolutiva espressa sia in relazione ai conteggi conseguenti allarisoluzione del rapporto.Essa si traduce, pertanto, in una critica all’accertamento del contenuto edell’esecuzione del contratto di leasing, attività riservata al giudice dimerito e non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dellaviolazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella specieneppure specificamente dedotta (cfr. Cass. n. 9461/2021; Cass. n.28319/2017).La ricorrente, infatti, non indica quali criteri interpretativi di cui agli artt.1362 ss. c.c. sarebbero stati violati, né in che modo la Corte territoriale sene sarebbe discostata, limitandosi a prospettare una diversa lettura dellaclausola negoziale, il che rende la censura inammissibile.La corte d’appello ha correttamente disatteso la richiesta di applicazionedegli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c., avendo ritenuto la clausola di cuiall’art. 27.3 delle condizioni generali di contratto coerente con i principiaffermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2061 del2021.

In particolare, la clausola penale in esame, prevedendo ilNumero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/2026meccanismo del cd. patto di deduzione — mediante il riconoscimentoall’utilizzatore del valore di riallocazione del bene a scomputo dei creditiderivanti dalla risoluzione anticipata (canoni scaduti e a scadere, nonchéprezzo di riscatto) — realizza un assetto conforme alla ratio dell’art. 1526c.c., come applicato in via analogica al leasing traslativo.Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che è pienamente compatibile conl’art. 1526, comma 2, c.c. la clausola penale che consenta al concedentedi trattenere i canoni riscossi, purché venga detratto l’importo ricavatodalla vendita o dalla riallocazione del bene restituito, trattandosi di unpatto espressivo dell’autonomia privata e coerente con la funzioneeconomico-sociale del contratto di leasing traslativo (Cass., SS.UU., n.2061/2021; v. anche Cass. n. 21762/2019; Cass. n. 25031/2019).Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, che hadefinitivamente superato il precedente orientamento secondo cui il pattodi deduzione sarebbe nullo per contrarietà all’ordine pubblico economico,affermando invece che l’unico limite alla validità della clausola penale èrappresentato dal divieto di attribuire al concedente un vantaggiosuperiore a quello conseguibile in caso di regolare esecuzione del contratto(Cass. n. 25795/2024; Cass. n. 3096/2024; Cass. n. 10249/2022).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l’art. 27.3 delcontratto è strutturato proprio in modo da evitare tale effetto, ponendo laconcedente, in caso di risoluzione, nella medesima situazione economicain cui si sarebbe trovata se il rapporto fosse giunto a naturale scadenza.Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la riduzione equitativadella penale ex art. 1384 c.c., risultando la clausola già intrinsecamenteequilibrata.La ricorrente non ha neppure contestato il valore di riallocazione del bene,avvenuta mediante la stipula di un nuovo contratto di leasing con unterzo, circostanza che conferma la correttezza del giudizio di merito inordine all’assenza di un indebito arricchimento della concedente.Numero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/2026Priva di fondamento anche la denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c.,avendo la Corte d’appello esaminato in modo puntuale e approfondito ladocumentazione prodotta e i conteggi elaborati dalla ricorrente,disattendendoli con motivazione logica e coerente.

Resta fermo, in ognicaso, che la dedotta erronea valutazione del materiale istruttorio non èsindacabile in sede di legittimità.7.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente, alpagamento, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA].: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 6.000,00 exart. 96, 3 co., c.p.c.

Condanna la ricorrente al pagamento di euro1.000,00 ex art. 96, 4 co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 3 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncarlo Cardin, rappresentata e difesa dagli avvocatiSANDRO SILVESTRI, [OSCURATO:PERSONA] Pec:[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO] Pec:[OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec:[OSCURATO:EMAIL]; unitamente all’avvocatoANDREA ZEROLI pec. [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-Numero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1527/2024depositata il 06/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo del 28 maggio 2019 il Tribunale di Vicenzaingiungeva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento, in favore diSelmabipiemme [OSCURATO:SOCIETA]., di euro 204.446,01 a titolo di canoniinsoluti e capitale residuo di un contratto di leasing immobiliare stipulato il6 marzo 2006.La società opponente deduceva, tra l’altro, la natura traslativa delcontratto, la nullità delle clausole penali contenute nell’art. 27 dellecondizioni generali, la necessità di applicazione dell’art. 1526 c.c. conrestituzione dei canoni già corrisposti, nonché l’inesistenza o invaliditàdell’atto integrativo del 1° giugno 2007, mai accettato.Il Tribunale, con sentenza n. 1432/2022, qualificava il contratto comeleasing traslativo, ma riconosceva efficacia all’atto integrativo e alleclausole penali, rigettava le domande di restituzione dei canoni e diriduzione della penale ex art. 1384 c.c., rideterminava in parte gli interessimoratori e condannava l’opponente al pagamento della somma ingiunta.2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello deducendo, inparticolare, che la clausola penale di cui all’art. 27.3 delle condizionigenerali attribuiva alla concedente un vantaggio manifestamenteeccessivo rispetto al margine di guadagno previsto dal contratto, conconseguente necessità di riduzione equitativa.La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1527, del 7 agosto 2024,rigettava il gravame, ritenendo che la clausola contestata fosse equa enon determinasse alcun indebito arricchimento della concedente, poiché leNumero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/2026quanto previsto in caso di regolare adempimento.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unmotivo, illustrato da memoria.3.1. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1526 e 1384 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello haescluso la sproporzione della clausola penale prevista dall’art. 27.3 dellecondizioni generali di contratto.La ricorrente deduce che tale clausola, imponendo all’utilizzatoreinadempiente l’obbligo di corrispondere integralmente i canoni residui sinoalla naturale scadenza del contratto e senza prevedere la restituzione diquelli già versati, attribuirebbe alla concedente un vantaggio economicoeccedente il margine di guadagno conseguibile in caso di regolareesecuzione del rapporto, determinando così un arricchimentoingiustificato. Di conseguenza, la clausola avrebbe dovuto esseredichiarata nulla ovvero, quanto meno, assoggettata a riduzione equitativaai sensi dell’art. 1384 c.c.La questione concerne, pertanto, la legittimità, in materia di leasingtraslativo, di una clausola penale che obblighi l’utilizzatore inadempiente alpagamento dei canoni residui fino alla scadenza del contratto, senzarestituzione di quelli già corrisposti, e se una siffatta previsione debbaritenersi nulla o comunque riducibile ex art. 1384 c.c. in quanto idonea aprocurare alla concedente un vantaggio manifestamente eccessivo rispettoall’equilibrio economico del rapporto, alla luce dell’art. 1526 c.c. e deiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/20266. Il motivo è inammissibile.La ricorrente, infatti, censura l’interpretazione della clausola penale di cuiall’art. 27.3 del contratto di leasing offerta dalla corte d’appello, la qualeha ritenuto che tale pattuizione «non possa considerarsi iniqua omanifestamente eccessiva, ma realizzi un equo contemperamento degliopposti interessi delle parti, essendo diretta a far conseguire allaconcedente quanto avrebbe ottenuto in caso di regolare esecuzione delcontratto sino alla naturale scadenza, previa decurtazione del valoredell’immobile oggetto della successiva riallocazione mediante nuovocontratto di leasing».La censura si risolve, dunque, nella mera contrapposizionedell’interpretazione prospettata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alladiversa interpretazione accolta dal giudice di merito, sia con riguardo allaclausola risolutiva espressa sia in relazione ai conteggi conseguenti allarisoluzione del rapporto.Essa si traduce, pertanto, in una critica all’accertamento del contenuto edell’esecuzione del contratto di leasing, attività riservata al giudice dimerito e non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dellaviolazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella specieneppure specificamente dedotta (cfr. Cass. n. 9461/2021; Cass. n.28319/2017).La ricorrente, infatti, non indica quali criteri interpretativi di cui agli artt.1362 ss. c.c. sarebbero stati violati, né in che modo la Corte territoriale sene sarebbe discostata, limitandosi a prospettare una diversa lettura dellaclausola negoziale, il che rende la censura inammissibile.La corte d’appello ha correttamente disatteso la richiesta di applicazionedegli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c., avendo ritenuto la clausola di cuiall’art. 27.3 delle condizioni generali di contratto coerente con i principiaffermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2061 del2021. In particolare, la clausola penale in esame, prevedendo ilNumero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/2026meccanismo del cd. patto di deduzione — mediante il riconoscimentoall’utilizzatore del valore di riallocazione del bene a scomputo dei creditiderivanti dalla risoluzione anticipata (canoni scaduti e a scadere, nonchéprezzo di riscatto) — realizza un assetto conforme alla ratio dell’art. 1526c.c., come applicato in via analogica al leasing traslativo.Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che è pienamente compatibile conl’art. 1526, comma 2, c.c. la clausola penale che consenta al concedentedi trattenere i canoni riscossi, purché venga detratto l’importo ricavatodalla vendita o dalla riallocazione del bene restituito, trattandosi di unpatto espressivo dell’autonomia privata e coerente con la funzioneeconomico-sociale del contratto di leasing traslativo (Cass., SS.UU., n.2061/2021; v. anche Cass. n. 21762/2019; Cass. n. 25031/2019).Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, che hadefinitivamente superato il precedente orientamento secondo cui il pattodi deduzione sarebbe nullo per contrarietà all’ordine pubblico economico,affermando invece che l’unico limite alla validità della clausola penale èrappresentato dal divieto di attribuire al concedente un vantaggiosuperiore a quello conseguibile in caso di regolare esecuzione del contratto(Cass. n. 25795/2024; Cass. n. 3096/2024; Cass. n. 10249/2022).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l’art. 27.3 delcontratto è strutturato proprio in modo da evitare tale effetto, ponendo laconcedente, in caso di risoluzione, nella medesima situazione economicain cui si sarebbe trovata se il rapporto fosse giunto a naturale scadenza.Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la riduzione equitativadella penale ex art. 1384 c.c., risultando la clausola già intrinsecamenteequilibrata.La ricorrente non ha neppure contestato il valore di riallocazione del bene,avvenuta mediante la stipula di un nuovo contratto di leasing con unterzo, circostanza che conferma la correttezza del giudizio di merito inordine all’assenza di un indebito arricchimento della concedente.Numero registro generale 24297/2024Numero sezionale 3885/2025Numero di raccolta generale 8225/2026Data pubblicazione 02/04/2026Priva di fondamento anche la denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c.,avendo la Corte d’appello esaminato in modo puntuale e approfondito ladocumentazione prodotta e i conteggi elaborati dalla ricorrente,disattendendoli con motivazione logica e coerente. Resta fermo, in ognicaso, che la dedotta erronea valutazione del materiale istruttorio non èsindacabile in sede di legittimità.7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente, alpagamento, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA].: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 6.000,00 exart. 96, 3 co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento di euro1.000,00 ex art. 96, 4 co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 3 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]