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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 29858/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe, adottato de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, veniva dichiarato inammissibile, per mancanza dei motivi di impugnazione, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] verso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva a sua volta dichiarato inammissibile la richiesta di un permesso premio.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, con un solo motivo, deduce la nullità assoluta del provvedimento, rilevando che i motivi di ricorso avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza, adottato in data 15 marzo 2022, erano stati ritualmente depositati a mezzo PEC in data 22 marzo 2022, dopo che il detenuto aveva presentato una personale impugnazione, con riserva dei motivi al difensore, in data 17 marzo 2022.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta chiede l'annullamento con rinvio, atteso che la clausola inserita nel modulo prestampato non consente di comprendere le doglianze articolate nel reclamo e, pertanto, le ragioni per le quali ricorrano gli estremi della genericità dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il decreto impugnato va annullato senza rinvio, perché adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Il reclamo al tribunale di sorveglianza è una forma di impugnazione, che, come tale, è soggetta ai principi generali previsti dal codice di rito.

Tra questi principi vi è quello che impone che l'atto di impugnazione contenga i motivi di doglianza.

L'assenza di motivi è causa di inammissibilità del ricorso ex artt.581 e 591 cod. proc. pen.

A mente di quest'ultimo articolo, tuttavia, l'inammissibilità è dichiarata "con ordinanza" dal "giudice dell'impugnazione".

Ebbene, giudice dell'impugnazione avverso la decisione assunta dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 30-bis e 30-ter, è il "tribunale di sorveglianza", che è organo in composizione collegiale.

È solo quest'ultimo, dunque, che può dichiarare l'inammissibilità del reclamo.

Il Presidente del tribunale di sorveglianza può, invece, dichiarare, senza formalità, l'inammissibilità della originaria istanza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.; e può farlo solo se la stessa sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

Il vizio censurato va rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179 cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203).

2. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, adottato de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, veniva dichiarato inammissibile, per mancanza dei motivi di impugnazione, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] verso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva a sua volta dichiarato inammissibile la richiesta di un permesso premio. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, con un solo motivo, deduce la nullità assoluta del provvedimento, rilevando che i motivi di ricorso avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza, adottato in data 15 marzo 2022, erano stati ritualmente depositati a mezzo PEC in data 22 marzo 2022, dopo che il detenuto aveva presentato una personale impugnazione, con riserva dei motivi al difensore, in data 17 marzo 2022. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta chiede l'annullamento con rinvio, atteso che la clausola inserita nel modulo prestampato non consente di comprendere le doglianze articolate nel reclamo e, pertanto, le ragioni per le quali ricorrano gli estremi della genericità dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il decreto impugnato va annullato senza rinvio, perché adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli. Il reclamo al tribunale di sorveglianza è una forma di impugnazione, che, come tale, è soggetta ai principi generali previsti dal codice di rito. Tra questi principi vi è quello che impone che l'atto di impugnazione contenga i motivi di doglianza. L'assenza di motivi è causa di inammissibilità del ricorso ex artt.581 e 591 cod. proc. pen. A mente di quest'ultimo articolo, tuttavia, l'inammissibilità è dichiarata "con ordinanza" dal "giudice dell'impugnazione". Ebbene, giudice dell'impugnazione avverso la decisione assunta dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 30-bis e 30-ter, è il "tribunale di sorveglianza", che è organo in composizione collegiale. È solo quest'ultimo, dunque, che può dichiarare l'inammissibilità del reclamo. Il Presidente del tribunale di sorveglianza può, invece, dichiarare, senza formalità, l'inammissibilità della originaria istanza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.; e può farlo solo se la stessa sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Il vizio censurato va rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179 cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203). 2. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023 Il Consigliere estens
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