CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 2021
Cassazione n. 41759/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31079-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- GNOTTO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bologna, via Belvedere n. 10, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- TROCOLO che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 775/2020 della CORTE D'APPELLO di BO- LOGNA, depositata il 24/02/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31079/2020 Numero sezionale 11138/2021 Numero di raccolta generale 41759/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Bologna di rigetto di appello avverso senten- za del Tribunale che aveva a sua volta rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento per inadempimento della controparte con condanna al risarcimento per equivalente. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della contro- versia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposi- zioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il ricorso appare manifesta- mente infondato, in quanto: il ricorrente secondo la ricostruzio- ne risultante dagli atti aveva chiesto l’equivalente del valore commerciale della merce al posto della sostituzione dei beni in- venduti. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto che il Cassano non fosse obbligato al pagamento dell’equivalente della merce e che il Casali non avesse la possibilità di scegliere tra la sostituzione della merce invenduta o il pagamento dell’equivalente di mercato. La censura relativa alla qualificazio- ne della promessa unilaterale non tiene conto di questa ratio decidendi e, così qualificata l’obbligazione del Cassano, si è ac- -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31079/2020 Numero sezionale 11138/2021 Numero di raccolta generale 41759/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 certato in fatto che questi non è stato inadempiente rispetto al- la richiesta di sostituzione della merce perché appunto il Casali ha preteso il pagamento dell’equivalente in denaro senza aver- ne diritto”. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Si ribadisce che l’obbligazione a carico del Cassano era solo quella di prov- vedere alla sostituzione della merce, obbligazione rispetto alla quale si è accertato non esservi stato alcun inadempimento. 4. La Corte rigetta il ricorso. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamen- to del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2500 più 200 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P