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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38802/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, in termini non consentiti, apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e, comunque, risultano manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo ed a prescindere dall'omogeneità delle violazioni (furti ed una rapina), non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (oltre due anni), ma anche le diverse modalità esecutive (tra cui la collaborazione di complici diversi) e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che la condannata, a prescindere dalla collaborazione nella fase esecutiva, in più occasioni, con lo stesso complice ([OSCURATO:PERSONA]), abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere.

Le censure della ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio , tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice4)rob e, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza o a sollecitare l'apprezzamento di elementi fattuali che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati insufficienti.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, in termini non consentiti, apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e, comunque, risultano manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo ed a prescindere dall'omogeneità delle violazioni (furti ed una rapina), non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (oltre due anni), ma anche le diverse modalità esecutive (tra cui la collaborazione di complici diversi) e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi. Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che la condannata, a prescindere dalla collaborazione nella fase esecutiva, in più occasioni, con lo stesso complice ([OSCURATO:PERSONA]), abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere. Le censure della ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio , tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice4)rob e, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza o a sollecitare l'apprezzamento di elementi fattuali che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati insufficienti. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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