CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34292/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 11103del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da L'[OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con sede in Caserta, Piazza A. Ruggiero n. 3, [OSCURATO:PARTITA_IVA], rapp.ta e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 57E24 B963L) –il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi all'indi- rizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL], e avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Ricorrenti contro Comune di Casagiove, in persona del Sindaco p.t., con sede in Casagiove (CE) via Jovara n. 56, C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA], rappre- sentato e difeso, giusta procura rilasciata su atto separato ed alle- gato al controricorso e giusta determinazione RCG n. 295/2024 del 21.05.2024 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74B05 B963A, con studio in [OSCURATO:PERSONA] (CE) trav. via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, ed elett.te dom.to presso l'Ing. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Fidene n. 19. Ai fini delle comunicazioni indica il seguente nu- mero di [OSCURATO:TELEFONO], nonché indica la seguente pec: studiole- [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 4599 deposi- tata il 30 ottobre 2023. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chie- sto l'accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in intestazione , la Corte d ' appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da L'Isolotto soc. coop. avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ria [OSCURATO:PERSONA], con cui l'appellante era stata condannata a paga- re al Comune di Casagiove la quota del 42,07% delle maggiori somme versate dall'Ente locale per l'espropriazione di suoli succes- sivamente assegnati in superficie alla predetta Cooperativa e ad al- tri beneficiari. 2.- In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato in prima udienza la nullità della procura rilasciata da L'Isolotto soc. coop. al suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed aveva assegnato un termine (ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.) sino al 15 maggio 2023 per consentire all'appellante di sanare il vizio rilevato. Sennonché, tale termine perentorio non era stato osservato, giacché l'appellante aveva depositato la nuova procura solo il 12 giugno 2023. D'altro canto, l'originaria procura –rilasciata su supporto carta- ceo, con firma autenticata dal difensore, e quindi scansionata ed al- legata per immagine alla p.e.c. di notifica del gravame – era priva di qualunque specifico riferimento al processo d'appello, con la con- seguenza che, non trattandosi di procura speciale, la firma del le- gale rappresentante della Cooperativa avrebbe dovuto essere au- tenticata da notaio e non dal difensore. 3.- Propone ricorso per cassazione L ' Isolotto soc. coop. , affi- dando il gravame ad un solo motivo, illustrato da memoria. Resiste il Comune, che conclude per l'inammissibilità del ricorso e comunque per il suo rigetto. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza ca- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo la Cooperativa si duole della violazione dell'art. 83 del cod. proc. civ. Come stabilito da Cass., sez. un. 2077 e 2075 del 2024, la pro- cura sarebbe stata spedita nella stessa p.e.c. di notifica dell'impu- gnazione e tale formalità sarebbe sufficiente per considerare la procura stessa congiunta all'atto d'appello, come prevede l'art. 18, quinto comma, del d.m. n° 44 del 2011. In ogni caso, l'invalidità della procura d'appello non avrebbe po- tuto determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, dato che nel fascicolo telematico era presente la valida procura del primo grado che conferiva al difensore anche il potere di proporre gravame. 5.-Il motivo – supportato anche dalla condivisibilissima requisi- toria del Procuratore generale –è pienamente fondato. Come stabilito daquesta Corte a Sezioni Unite con la sentenza 19 gennaio 2024, n° 2077, in fattispecie del tutto analoga alla pre- sente, in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione au- tografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura specia- le apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida, in difetto di espressioni che univoca- mente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (nel medesimo senso, successivamente, Cass., sez. I, 25/06/2025, n. 17017). Da tale orientamento, riferibile anche alla procura conferita per il giudizio di appello(Cass., sez. 3, 3/03/2025, n. 5610), il Collegio non ha alcun motivo di discostarsi. Tanto premesso, giova anche osservare che nessun rilievo ha la mancata contestazione, col motivo in esame, dell'ulteriore ratio de- cidendidella Corte, secondo la quale la seconda procura venne rila- sciata a termine perentorio scaduto: infatti, premesso che già la prima procura speciale doveva considerarsi valida, è evidente che la Corte non potesse nemmeno assegnare un termine perentorio per depositarne un'altra in giudizio. Alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla Corte d'appel- lo di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napol