CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; rilevata la comunicazione di mancata partecipazione all'udienza, per motivi personali, fatta pervenire dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2022 dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 15 ottobre 2013. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante fino al 18 marzo 2013, in concorso con il padre Vincenzo, legale rappresentante dal 18 marzo al 15 ottobre 2013, al fine di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe distratto la somma di euro 145.235,16 nonché i beni facenti parte del patrimonio aziendale o, comunque, avrebbe distratto il provento dell'alienazione dei suddetti beni e, in particolare, di un terreno edificabile, di un'unità immobiliare e di svariati veicoli. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la situazione di dissesto della società e le operazioni distrattive sarebbero intervenute quando egli non era più legale rappresentante della società. Tali operazioni, pertanto, non essendogli stato riconosciuto, in epoca successiva alla perdita della carica formale, il ruolo di amministratore di fatto, non potrebbero essere attribuite alla sua responsabilità. A tal riguardo, il ricorrente evidenzia che: originariamente gli era stato contestato, in concorso con il padre Vincenzo, anche il reato di bancarotta preferenziale in relazione a taluni pagamenti effettuati in favore solo di taluni dei numerosi creditori; il giudice di primo grado, però, l'aveva assolto da tale imputazione, ritenendo che tali condotte fossero ascrivibili al solo [OSCURATO:PERSONA], atteso che erano state commesse nell'aprile 2013, quando egli non era più amministratore di diritto e mancando i presupposti per ritenerlo, successivamente alla perdita della carica formale, amministratore di fatto. Tale assoluzione, a parere del ricorrente, si porrebbe in palese contraddizione con la ritenuta responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva, che, essenzialmente, avrebbe ad oggetto condotte commesse nello stesso periodo e in ordine alle quali dovrebbero valere le stesse argomentazioni spese con riferimento alla bancarotta preferenziale. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata anche perché non avrebbe adeguatamente argomentato sulla possibile riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto.1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato, limitatamente a una delle condotte distrattive contestate. Dalla sentenza impugnata, emerge che: il ricorrente è stato amministratore di diritto della fallita fino al 18 marzo 2018; il terreno edificabile con rudere, sito in Salerno, alla [OSCURATO:PERSONA], oggetto di una delle condotte distrattive, era stato ceduto alla "[OSCURATO:SOCIETA]." in data 18 giugno 2013, quando egli non era più amministratore di diritto della società; il ricorrente è stato assolto dall'imputazione di bancarotta preferenziale, originariamente contestatagli (in qualità di amministratore di fatto) con riferimento a taluni pagamenti effettuati in data posteriore al 18 marzo 2013, «non essendovi prova di una sua effettiva ingerenza nella gestione dell'ente» (pagina 5 della sentenza impugnata), dopo la nomina di [OSCURATO:PERSONA] ad amministratore di diritto della società. Da tali elementi emerge con evidenza la contraddittorietà della sentenza, che, da un lato, ritiene che i pagamenti effettuati dopo che il ricorrente aveva perduto la carica formale di amministratore di diritto non possono essere attribuiti alla sua responsabilità, non essendovi prova di una sua ingerenza nella gestione dell'ente dopo la data del 18 marzo 2013, ma, dall'altro, lo ritiene responsabile per l'operazione distrattiva avente ad oggetto l'indicato terreno, realizzata nello stesso periodo di tempo: ossia quando egli non era più amministratore di diritto della società né poteva esserne considerato l'amministratore di fatto. Si tratta di un evidente vizio logico, risultante dal testo della sentenza impugnata, che, pertanto, sul punto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio, avente ad oggetto la condotta distrattiva relativa al terreno indicato al capo A, 1° elemento. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente estende il vizio logico della sentenza a tutte le condotte distrattive, sostenendo che l'incompatibilità logica dell'assoluzione per la bancarotta preferenziale con la condanna per bancarotta distrattiva si porrebbe rispetto a tutte le operazioni contestate, ma non deduce in maniera specifica né tantomeno dimostra che queste siano state realizzate dopo che egli era cessato dalla carica formale. E dal testo della sentenza impugnata la sola operazione di cessione del terreno sito in Salerno risulta compiuta dopo il 18 marzo 2013. In ordine alle altre operazioni distrattive, non vi sono elementi per ritenere che siano state poste in essere dopo tale data e le deduzioni del ricorrente al riguardo si presentano del tutto generiche. Infondata è anche la censura relativa a una presunta carenza di motivazione in ordine alla riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice, essendosi la Corte territoriale ampiamente soffermata sulla questione, con argomentazione esauriente e logica (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza).Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla distrazione del terreno edificabile con rudere, sito in Salerno, alla [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta per distrazione del terreno sito in Salerno (capo A, 1° elemento), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello