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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06486/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale sono stati ritenuti rispettivamente responsabili dei delitti di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e violazione di domicilio e minaccia e condannati alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo del ricorso congiunto, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità è manifestamente infondato, attesa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, e tenuto conto che l'impugnazione svolge mere doglianze in punto di fatto, tali da implicare un giudizio di merito, operazione vietata in sede di legittimità.

I ricorrenti lamentano, invero, la sottovalutazione delle deduzioni defensionali che risultano genericamente formulate, sia riguardo l'attendibilità delle persone offese (ampiamente scrutinata a fol.2 della sentenza impugnata), che in riferimento alla deposizione dei testi a discarico, non attribuendo i medesimi ricorrenti rilevanza decisiva alle circostanze asseritamente ignorate (stato d'animo e condizioni di salute degli imputati).

Nei termini predetti, il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale sono stati ritenuti rispettivamente responsabili dei delitti di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e violazione di domicilio e minaccia e condannati alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo del ricorso congiunto, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità è manifestamente infondato, attesa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, e tenuto conto che l'impugnazione svolge mere doglianze in punto di fatto, tali da implicare un giudizio di merito, operazione vietata in sede di legittimità. I ricorrenti lamentano, invero, la sottovalutazione delle deduzioni defensionali che risultano genericamente formulate, sia riguardo l'attendibilità delle persone offese (ampiamente scrutinata a fol.2 della sentenza impugnata), che in riferimento alla deposizione dei testi a discarico, non attribuendo i medesimi ricorrenti rilevanza decisiva alle circostanze asseritamente ignorate (stato d'animo e condizioni di salute degli imputati). Nei termini predetti, il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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