CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 5.5.2025 la Corte d'Appello di Catanzaro, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975 perché non punibile ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., ha confermato nel resto la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Cosenza in data 8.3.2023; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la confisca del coltello dal cui porto [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto, è manifestamente infondato, in quanto la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 29537 del 6/6/2024, Suardi, Rv. 286686 - 02); Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, censurando che la Corte d'appello non abbia valutato "se il fatto costituisce reato" mediante il richiamo delle dichiarazioni dell'imputato sul fatto che l'auto era a noleggio ed era utilizzata in genere dalla mamma, ripropone pedissequamente un argomento già disatteso nella sua stessa essenza (i giudici d'appello danno atto che nessuna giustificazione ha fornito l'imputato nell'immediatezza del controllo) e comunque articola doglianze in punto di fatto, che non si confrontano con la circostanza - evidenziata dalla sentenza impugnata e non confutata dal ricorso - che l'imputato cercò di dileguarsi alla vista della polizia giudiziaria; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de