CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
congiuntamente in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno entrambi indicato i rispettivi indirizzidi p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroMURGIA ADELAIDE – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentata e difesadisgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chehanno entrambi indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.; elettivamente domiciliatain Roma, alla via Baiamonti, n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026avverso l’ordinanza n. 2806, 25.10/[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Cagliari;Data pubblicazione 30/06/2026udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 21 aprile 2026 dalconsigliere dottor [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottorPasquale Serrao d’Aquino, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente,1. Con decreto n. 39 del 24.10.1984 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] faceva luogoall’occupazione in via d’urgenza, ai fini della espropriazione per la costruzione din. 10 alloggi popolari, di taluni terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ubicati nelterritorio comunale (cfr. ricorso, pagg. 2 e ss.).2. Al decreto n. 39/1984 non faceva seguito l’emanazione del decreto diespropriazione.3. Con atto in data 12.9.1994 [OSCURATO:PERSONA] citava il Comune di SanSperate a comparire dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari.Chiedeva determinarsi l’indennità di espropriazione e l’indennità dioccupazione temporanea sino alla data del 31.5.1995.4. Con sentenza n. 12 del 15.1.1997 la Corte d’appello di Cagliari dichiaraval’occupazione legittima sino al 29.11.1994, liquidava l’indennità di occupazionee rigettava, in assenza del presupposto costituito dall’emanazione del decretodi espropriazione, la domanda volta alla determinazione dell’indennità diespropriazione.5. Con decreto n. 1 in data 16.11.2015 il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, faceva luogo all’acquisizione al suopatrimonio dell’area – di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] – in catasto al foglio n. 8,Numero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026particella n. 1399, della superficie di mq. 2.045 e liquidava nella misura di euroData pubblicazione 30/06/2026139.060,00 l’indennizzo per il danno patrimoniale, nella misura di euro27.812,00 l’indennizzo per il danno non patrimoniale, ossia nella misura del 20%del valore venale, “trattandosi di terreno utilizzato per finalità di ediliziaresidenziale pubblica” (cfr. ricorso, pag. 4), e nella misura di euro 127.387,23l’importo a titolo risarcitorio per l’occupazione sine titulo dell’area dal novembre1994 all’ottobre del 2015.6. Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 29 d.lgs. n. 150/2011depositato in data 18.12.2015 [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi alla Corted’appello di Cagliari il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Chiedeva, peraltro, determinarsi la giusta misura dell’indennizzo ad elladovuto per effetto dell’acquisizione da parte del Comune convenuto, ai sensidell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, delle aree di sua proprietà e, per l’effetto,condannare il Comune alla corresponsione della differenza tra le somme daliquidarsi, con gli interessi legali, e le somme di cui al decreto n. 1/2015 (cfr.ricorso, pagg. 4 - 5).7. Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Instava per la declaratoria di inammissibilità, di improcedibilità e comunqueper il rigetto del ricorso.8. Espletata la c.t.u., la Corte di Cagliari con ordinanza n. 2806/2018 cosìstatuiva:determinava in euro 243.346,00 l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale;determinava in euro 48.669,20 l’indennizzo per il pregiudizio nonpatrimoniale;determinava in euro 255.213,28 la somma dovuta a titolo risarcitorio per ilperiodo di occupazione sine titulo;Numero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026il tutto con gli interessi legali; regolava le spese di lite e di c.t.u.Data pubblicazione 30/06/20268.1. Premetteva la Corte di Cagliari che oggetto del decreto ex art. 42 bis deld.P.R. n. 327/2001 era unicamente la superficie di 2.045 mq. della particellacatastale n. 1399 del foglio n. 8.Indi, nel merito, evidenziava che erano da condividere sia la metodologiaseguita dal consulente d’ufficio – che aveva “proceduto a determinare il valoredi mercato facendo ricorso al metodo sintetico-comparativo” (così ordinanzaimpugnata, pag. 6) – sia gli esiti delle indagini svolte dal consulente d’ufficio.Evidenziava segnatamente che, ai fini della determinazione del valore dimercato dell’area in relazione all’anno 2015, l’ausiliario d’ufficio aveva riferito diessersi recato presso talune agenzie immobiliari operanti nell’anno 2015 nelComune di [OSCURATO:PERSONA] e presso taluni costruttori che avevano acquistato areenella medesima zona nonché di aver acquisito presso la conservatoria deiregistri immobiliari tre atti di compravendita, di cui uno relativo all’anno 2009 edue relativi all’anno 2016 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 8).Evidenziava inoltre che il c.t.u. aveva puntualizzato che il mercatoimmobiliare non aveva subito nell’anno 2016 variazioni rispetto all’annoprecedente (cfr. ordinanza impugnata, pag. 9).Evidenziava ancora che il consulente d’ufficio aveva condivisibilmentereplicato ai rilievi del consulente dell’Ente comunale, che aveva censurato ilmetodo di stima prescelto, siccome – aveva assunto – “le caratteristichedell'area (…) non potevano essere assimilate a quelle dei terreni oggetto deglipag. 10).Evidenziava invero che l’ausiliario d’ufficio aveva rimarcato che laconformazione e la dimensione dell’area acquisita non potevano “precludere laNumero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026Data pubblicazione 30/06/2026sua comparabilità con quelli presi a confronto”, viepiù che l’ausiliario d’ufficioaveva soggiunto che nella relazione dell’Agenzia del Territorio, incaricata dalComune ai fini della redazione della stima, non vi era alcun riferimento allaconformazione dell’area e alla sua limitata capacità edificatoria (cfr. ordinanzaimpugnata, pagg. 10 - 11).9. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; neha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.10. Con ordinanza interlocutoria in data 24.5.2021 la causa – già avviata perla trattazione in camera di consiglio a seguito di relazione prefigurante le ragioniidonee a giustificare (a giudizio dell’allora relatore) il rigetto del ricorso (cfr. alriguardo memoria della controricorrente, pagg. 3/4) – è stata rinviata allapubblica udienza, al fine di provocare il contraddittorio delle parti in ordine allasopravvenuta determinazione, datata 5.11.2020, del Comune di [OSCURATO:PERSONA] difar luogo all’annullamento d’ufficio del decreto ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001ed in ordine al ricorso esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso tale determinazioneinnanzi al T.A.R. della Sardegna.11. Con ordinanza interlocutoria in data 17.2.2022 e con ordinanzainterlocutoria in data 27.9.2023 si è disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa delladecisione del Consiglio di Stato in ordine all’appello proposto dal Comune di SanSperate avverso la sentenza n. 73/2022, con cui il T.A.R. della Sardegna haannullato, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ladeterminazione in data 5.11.2020, con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva fattoluogo all’annullamento d’ufficio del decreto ex art. 42 bis cit.Numero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/202612. In data 1.8.2025 la controricorrente ha depositato sentenza n.Data pubblicazione 30/06/20262166/2025, depositata in data 17.3.2025, con cui il Consiglio di Stato harigettato l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.73/2022 del T.A.R. della Sardegna (cfr. pur la memoria del ricorrente, pag. 2).13. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 24.3.2026;ha chiesto rigettarsi il ricorso.14. Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE15. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 327 cod. proc.civ., dell’art. 21 septies legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 3 r.d. n. 295/1939 edell’art. 2937 cod. civ.Deduce che con la sentenza n. 12 del 15.1.1997 la Corte d’appello di Cagliari,allorché rigettò la domanda volta alla determinazione dell’indennità diespropriazione, diede atto che, “essendo il fondo ormai irreversibilmentedestinato all’opera pubblica, sì [era] verificato il fenomeno dell’accessioneinvertita con conseguente perdita irreversibile della proprietà da parte dell’ (…)Deduce quindi che siffatta statuizione, passata in giudicato e costituente,perciò, giudicato “esterno ed implicito” sulla proprietà dell’area controversa incapo ad essa Amministrazione comunale, comporta “la nullità, per inesistenzadell’oggetto o comunque per la mancanza degli elementi essenziali dell’atto (…),del provvedimento di acquisizione sanante (...)” (così ricorso, pagg. 7 – 8).Numero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026Deduce del resto che è fuor di discussione la nullità, per inesistenzaData pubblicazione 30/06/2026dell’oggetto, dei provvedimenti espropriativi “riguardanti beni che giàappartengono all’amministrazione espropriante” (così ricorso, pag. 8).Deduce dunque che la Corte di Cagliari, giacché disponeva di tutti gli elementidocumentali necessari, avrebbe dovuto “rilevare d’ufficio l’inammissibilità delladomanda avanzata dall’attrice in quanto incompatibile con la pronuncia, copertada giudicato, che aveva accertato che i terreni per cui è causa erano di proprietàdel Comune da epoca precedente l’emissione del provvedimento di acquisizionesanante” (così ricorso, pag. 8).16. Il primo motivo di ricorso è a doppio titolo inammissibile.17. Va dapprima operato un duplice rilievo.Per un verso, l’addotto giudicato si è formato sin dal 1997, quindi in epocaantecedente all’introduzione – nel 2015 – del giudizio innanzi alla Corte d’appellodi Cagliari definito con l’ordinanza in questa sede impugnata.Per altro verso, non risulta in modo compiuto che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] eccepito il giudicato correlato alla sentenza n. 12 del 15.1.1997 della Corted’appello di Cagliari nel corso del giudizio innanzi alla medesima Corte definitocon l’ordinanza qui impugnata.Ben vero, l’ordinanza impugnata non fornisce alcun riflesso in tal senso né ilComune ha fornito riscontro testuale, specifico ed autosufficiente dellaformulazione dell’eccezione di giudicato nel corso del giudizio a quo (il ricorrentesi è limitato – cfr. ricorso, pag. 7 - al seguente ambiguo rilievo: “a prescinderedalla correlata eccezione sollevata in giudizio dall’Amministrazione”).18. Sovviene perciò, nel senso dell’inammissibilità del motivo, l’elaborazionedi questa Corte.Numero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026Ossia l’insegnamento secondo cui il giudicato esterno non può essere dedottoData pubblicazione 30/06/2026per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudiziodi merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece,il giudicato esterno si è formato – il che non è nella specie - dopo la conclusionedel giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazionedifensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass. (ord.) 29.2.2024, n. 5370).19. Va dipoi operato un ulteriore rilievo.Per nulla il ricorrente ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vagliodei propri assunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale dellasentenza n. 12 del 15.1.1997 della Corte d’appello di Cagliari, che ha dato vitaal giudicato “esterno” destinato – opina – ad esplicar valenza nel caso di specie.Sovviene perciò, nel senso parimenti dell’inammissibilità del motivo,l’elaborazione di questa Corte secondo cui l’interpretazione del giudicato“esterno” può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazionecon cognizione piena, nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso percassazione in forza del principio di autosufficienza di tale mezzo diimpugnazione; di talché il ricorso deve riportare il testo della sentenza - che siassume passata in giudicato - con richiamo congiunto e della motivazione e deldispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevole alla comprensione delcomando giudiziale (cfr. Cass. (ord.) 25.9.2024, n. 25770; Cass. 19.8.2020, n.17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass.11.2.2015, n. 2617; Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627).Ben vero, il mancato ossequio all’onere dell’autosufficienza viepiù rileva nellaspecie, siccome lo stesso ricorrente ha comunque riferito in memoria (cfr. pag.4) che “il Consiglio di Stato, con la citata sentenza [n. 2166/2025] (…) ha ancheNumero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026Data pubblicazione 30/06/2026compiuto la valutazione ulteriore sulla portata della sentenza della Corted’appello di Cagliari del 1997, considerandola come contenente un obiter dictum(…)” (cfr. al riguardo anche la memoria della controricorrente pagg. 6 – 7).20. Alla luce dei premessi rilievi è ben evidente, inoltre, che la prospettazionefinale del ricorrente – il provvedimento di acquisizione sanante “non èsuscettibile di integrare un riconoscimento di debito o un’implicita rinuncia allaprescrizione”, siccome l’art. 3 del r.d.l. n. 295/1939 “impone alleamministrazioni di recuperare le somme corrisposte ai pubblici dipendenti perdebiti prescritti” (così ricorso, pag. 9) – risulta sfornita di qualsivoglia valenzadirimente, risulta per certi versi “fine a se stessa”.21. Con il secondo motivo il ricorrente – subordinatamente al mancatoaccoglimento del primo motivo - denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2936 e 2937cod. civ., dell’art. 3 r.d. n. 295/1939 nonché dei principi in materia di erogazionedi denaro pubblico.Deduce che deve reputarsi prescritta l’avversa pretesa per il periodo dioccupazione sine titulo antecedente al quinquennio precedente “l’emanazionedel decreto di acquisizione” (così ricorso, pag. 10).22. Il secondo motivo di ricorso è analogamente inammissibile.23. Va del pari operato, previamente, un duplice rilevo.L’impugnata ordinanza non fornisce alcun riflesso della proposizionedell’eccezione di prescrizione.Il ricorrente non ha in maniera specifica ed autosufficiente addotto di averritualmente formulato l’eccezione di prescrizione nel corso del giudizio di meritoNumero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026Data pubblicazione 30/06/2026(cfr. al riguardo le conclusioni del P.M., pag. 3, nonché la memoria dellacontroricorrente, pagg. 7 – 8).Sovviene perciò l’insegnamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio dilegittimità, non può essere proposto nessun motivo, né di fatto né di diritto, checomporti l’allargamento della materia del contendere - con la modificazione delleazioni o delle eccezioni già proposte, o con la deduzione di nuove azioni oeccezioni - oppure che presupponga l’accertamento di nuovi elementi di fatto,ulteriori rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito, oppure ancora che siaoggetto di una preclusione specifica derivante da un giudicato interno (cfr. Cass.12.8.2004, n. 15673; Cass. sez. lav. 1.7.2024, n. 18018, secondo cui i motividi ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fasedi merito e non rilevabili di ufficio).24. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia con “riferimento all’art. 360, 1°comma, n. 3, c.p.c.” l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.Deduce che in punto di determinazione del valore dell’area acquisita la [OSCURATO:PERSONA] ha recepito integralmente le conclusioni del c.t.u.Deduce che nondimeno la corte d’appello non ha assolto il proprio obbligomotivazionale (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce che unicamente 570 mq. dell’area acquisita “erano suscettibili diessere classificati come edificabili” (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce inoltre che il c.t.u. ha attribuito alle aree inedificabili lo stesso valoredelle aree edificabili (cfr. ricorso, pagg. 17 – 18).Numero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026Deduce ancora che uno degli atti utilizzati dall’ausiliario d’ufficio in chiaveData pubblicazione 30/06/2026comparativa “era insuscettibile di essere utilizzato per la comparazione essendoun preliminare di vendita e di appalto” (così’ ricorso, pag. 18).25. Il terzo motivo di ricorso è egualmente inammissibile.26. Sono sufficienti i rilievi che seguono.In primo luogo, l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., come riformulatodall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.134 del 2012, consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenzatecnica d’ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essanell’esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio(cfr. Cass. 16.3.2022, n. 8584; Cass. (ord.) 2.3.2023, n. 6322; Cass. (ord.)24.6.2020, n. 12387).In secondo luogo, è da escludere recisamente che taluna delle figure di“anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato in rapporto allaprevisione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. ed alla luce dellapronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possascorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte sarda ha ancorato il suodictum.In particolare, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente”(che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfonditadisamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativoseguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha – siccome si èpremesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.Numero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026Data pubblicazione 30/06/2026In terzo luogo, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni delconsulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, deirilievi dei consulenti di parte – è il caso di specie (l’impugnata ordinanza riferiscedi risposte del c.t.u. alle osservazioni dell’ente: cfr. pag. 6; altresì, pagg. 9 e10) - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suoconvincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarieallegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamenteconfutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza chepossa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, chetendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico,si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. (ord.) 16.11.2022, n.33742; Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815. Si veda anche Cass. (ord.) 9.4.2021, n.9483, secondo cui la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolodel giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di caratteretecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudicedi merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne ilcontenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni conesso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente).27. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità nonché (cfr. al riguardo memoria della controricorrente, pag. 12)le spese del subprocedimento ex art. 373 cod. proc. civ. (liquidazione checompete senza dubbio alla Corte di cassazione: cfr. Cass. (ord.) 16.9.2025, n.25283). La liquidazione segue come da dispositivo.Numero registro generale 393/2019Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 22468/2026Data pubblicazione 30/06/202628. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare allacontroricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità e,che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassacome per legge;condanna il ricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare allacontroricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del subprocedimento ex art. 373cod. proc. civ., che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 21 aprile 2026.Il consigliere estensoreLuigi AbeteIl PresidenteGuido Mercolino