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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 novembre 2024

Cassazione n. 29031/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3762/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E COMMITTENZA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.720/2019 depositata il 14 novembre 2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrenteche reca in calce l’adesione del legale rappresentante dell’Agenzia, rimasta intimata nel giudizio di cassazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese poiché l’Agenzia non ha svolto difese nel giudizio di cassazione ed ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 06/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3762/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E COMMITTENZA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.720/2019 depositata il 14 novembre 2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrenteche reca in calce l’adesione del legale rappresentante dell’Agenzia, rimasta intimata nel giudizio di cassazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese poiché l’Agenzia non ha svolto difese nel giudizio di cassazione ed ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 06/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29031/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris