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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19247/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in data 15/01/2024 dal Tribunale di Marsala, confermata l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma 2 d.l. n. 4/2019- perché, al fine di mantenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza ometteva di dichiarare, successivamente alla presentazione della domanda per l'ottenimento del beneficio, di essere stato sottoposta a misura cautelare custodiale con ordinanza del Tribunale di Palermo emessa il 15.8.2020 e notificata in pari data nel procedimento n. 8393/2018 -, riduceva la pena inflitta in anni uno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico.

Lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il reato contestato senza analizzare la sussistenza dell'elemento soggettivo, limitandosi ad equiparare la mera omissione alla consapevole volontà di mantenere indebitamente il benefico; rimarca che era pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] al momento della presentazione non era sottoposto ad alcuna misura cautelare e che, pertanto, era stato legittimamente ammesso al beneficio.

Deduce, poi, che la misura cautelare era evento sopravvenuto non equiparabile ed una condanna; rimarca che difettava qualsiasi rappresentazione e volontà di indebita percezione, essendo il diritto sorto validamente e non essendo l'imputato consapevole di porre in essere una condotta penalmente illecita.

Evidenzia, poi, che il ricorrente, sottoposto a misura cautelare, si trovava nell'oggettiva impossibilità materiale di accesso ai canali informatici o agli uffici competenti, con conseguente difetto di rappresentazione e volontà di indebita percezione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pe, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del ricorso ed ha depositato memoria con motivi aggiunti, nella quale ha dedotto violazione dell'art. 7 di n. 4/2019 e vizio di motivazione, argomentando che il reato contestato sarebbe integrato solo in caso di omessa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, ipotesi non ricorrente nella specie; ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha affermato che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, di. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez.3 n. 19873 del 04/02/2025, Rv.288106 - 01).

3. Si è osservato che la disposizione penale dell'art. 7, richiamato nel capo di imputazione, ha previsto due diversi reati, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni».

Pertanto, l'accesso e l'erogazione al beneficio sono presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa.

Trattasi di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza.

La disciplina è incardinata nel suo complesso al generale principio antielusivo che si basa sulla capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3; e si è precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7 le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435). 3Il fatto contestato fa riferimento ad una delle omissioni di carattere generale previste dal secondo comma del suddetto articolo, essendo evidente che la circostanza di essere sottoposto a misura cautelare non costituisca una informazione di carattere reddituale e non possa che rientrare nella residuale categoria delle "altre informazioni".

Non ci si trova, quindi, dinanzi ad una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto piuttosto ad una situazione di "sospensione del beneficio", così come disposto dall'art. 7 -ter del medesimo d.I., rubricato "Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale".

E infatti, in base a quanto disposto dal primo comma del richiamato art. 7 - ter, "nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa".

In tal modo, sancendo l'effetto sospensivo del beneficio, tale disposizione esclude esplicitamente la possibilità che la relativa omissione rilevi ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, non potendo ricondursi il difetto di tale informazione al novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio".

Inoltre, il legislatore, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamente previsto, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 -ter del d.l. n. 4 del 2019, il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio, invitando l'indagato, nel primo atto cui è presente, a dichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza, ma non postulando in capo a quest'ultimo alcun obbligo di comunicazione all'ente erogatore.

Si prevede, altresì, al comma 4, che, "ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato".

Il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice deve, quindi, essere ritenuto insussistente, perché la condotta di mancata comunicazione dell'assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione.

4. Tale principio di diritto che, va ribadito, trova applicazione nella fattispecie in esame, essendo stato contestato al ricorrente di aver omesso di comunicare che era stato sottoposto a misura custodiale, al fine di mantenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza.

Tale condotta, pertanto, secondo 4le suesposte argomentazioni, non assume rilevanza penale e la sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M, C iia (hp.i., 2? MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss [OSCURATO:PERSONA] 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in data 15/01/2024 dal Tribunale di Marsala, confermata l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma 2 d.l. n. 4/2019- perché, al fine di mantenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza ometteva di dichiarare, successivamente alla presentazione della domanda per l'ottenimento del beneficio, di essere stato sottoposta a misura cautelare custodiale con ordinanza del Tribunale di Palermo emessa il 15.8.2020 e notificata in pari data nel procedimento n. 8393/2018 -, riduceva la pena inflitta in anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico. Lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il reato contestato senza analizzare la sussistenza dell'elemento soggettivo, limitandosi ad equiparare la mera omissione alla consapevole volontà di mantenere indebitamente il benefico; rimarca che era pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] al momento della presentazione non era sottoposto ad alcuna misura cautelare e che, pertanto, era stato legittimamente ammesso al beneficio. Deduce, poi, che la misura cautelare era evento sopravvenuto non equiparabile ed una condanna; rimarca che difettava qualsiasi rappresentazione e volontà di indebita percezione, essendo il diritto sorto validamente e non essendo l'imputato consapevole di porre in essere una condotta penalmente illecita. Evidenzia, poi, che il ricorrente, sottoposto a misura cautelare, si trovava nell'oggettiva impossibilità materiale di accesso ai canali informatici o agli uffici competenti, con conseguente difetto di rappresentazione e volontà di indebita percezione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pe, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del ricorso ed ha depositato memoria con motivi aggiunti, nella quale ha dedotto violazione dell'art. 7 di n. 4/2019 e vizio di motivazione, argomentando che il reato contestato sarebbe integrato solo in caso di omessa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, ipotesi non ricorrente nella specie; ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha affermato che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, di. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez.3 n. 19873 del 04/02/2025, Rv.288106 - 01). 3. Si è osservato che la disposizione penale dell'art. 7, richiamato nel capo di imputazione, ha previsto due diversi reati, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni». Pertanto, l'accesso e l'erogazione al beneficio sono presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa. Trattasi di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. La disciplina è incardinata nel suo complesso al generale principio antielusivo che si basa sulla capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3; e si è precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7 le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435). 3Il fatto contestato fa riferimento ad una delle omissioni di carattere generale previste dal secondo comma del suddetto articolo, essendo evidente che la circostanza di essere sottoposto a misura cautelare non costituisca una informazione di carattere reddituale e non possa che rientrare nella residuale categoria delle "altre informazioni". Non ci si trova, quindi, dinanzi ad una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto piuttosto ad una situazione di "sospensione del beneficio", così come disposto dall'art. 7 -ter del medesimo d.I., rubricato "Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale". E infatti, in base a quanto disposto dal primo comma del richiamato art. 7 - ter, "nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa". In tal modo, sancendo l'effetto sospensivo del beneficio, tale disposizione esclude esplicitamente la possibilità che la relativa omissione rilevi ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, non potendo ricondursi il difetto di tale informazione al novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio". Inoltre, il legislatore, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamente previsto, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 -ter del d.l. n. 4 del 2019, il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio, invitando l'indagato, nel primo atto cui è presente, a dichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza, ma non postulando in capo a quest'ultimo alcun obbligo di comunicazione all'ente erogatore. Si prevede, altresì, al comma 4, che, "ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato". Il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice deve, quindi, essere ritenuto insussistente, perché la condotta di mancata comunicazione dell'assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione. 4. Tale principio di diritto che, va ribadito, trova applicazione nella fattispecie in esame, essendo stato contestato al ricorrente di aver omesso di comunicare che era stato sottoposto a misura custodiale, al fine di mantenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza. Tale condotta, pertanto, secondo 4le suesposte argomentazioni, non assume rilevanza penale e la sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata perché il fatto non sussiste. P.Q.M, C iia (hp.i., 2? MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss [OSCURATO:PERSONA] 5
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