CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06980/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CU. cìWO ORDINANZA sul ricorso 7301-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 1347/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, pur accogliendo l'opposizione dallo stesso proposta nei confronti di ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Bisceglie il 29/3/2019 per la riscossione di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, aveva integralmente compensato le spese di lite sul rilievo che la proposizione dell'opposizione con ricorso anziché con atto di citazione aveva impedito all'amministrazione di procedere all'eventuale annullamento di ufficio della sanzione. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la motivazione adottata su quest'ultimo punto dal giudice di pace fosse corretta, essendo effettivamente configurabile una soccombenza virtuale dell'opponente, che aveva errato nell'individuazione del rito applicabile, trattandosi di opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per la riscossione di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. In effetti, ha osservato il tribunale, è ragionevole ritenere che, se l'opponente avesse introdotto l'opposizione con atto di citazione, come imposto dall'art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ente opposto, a fronte dello spatium deliberandi tra la notifica dell'atto e l'iscrizione della causa a ruolo, pari a dieci giorni, avrebbe valutato l'opportunità di annullare in autotutela il provvedimento opposto, sicché, in definitiva, l'erronea individuazione del rito applicabile ha concorso a dare origine al giudizio di opposizione e alla proliferazione dei relativi costi. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 19/3/2021, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. Il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha confermato la decisione con la quale il giudice di pace aveva disposto la compensazione delle spese di lite sul rilievo che, se l'opponente avesse introdotto l'opposizione con atto di citazione e non, come aveva invece fatto, con ricorso Ric. 2021 n. 7301 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 depositato il 7/5/2019, il Comune opposto, a fronte dello spatium deliberandi tra la notifica dell'atto di citazione e l'iscrizione della causa a ruolo, avrebbe valutato l'opportunità di annullare in autotutela il provvedimento opposto, per cui l'erronea individuazione del rito applicabile aveva concorso a dare origine al giudizio di opposizione e alla proliferazione dei relativi costi. 2.2. Così opinando, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che l'opponente, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva presentato istanza di autotutela al Comune di Bisceglie chiedendo l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento. 3. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Il tribunale, infatti, ha condiviso la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di pace, pur accogliendo l'opposizione dell'appellante all'ingiunzione del Comune, aveva disposto la compensazione delle spese processuali sul rilievo che la proposizione dell'opposizione con ricorso anziché con atto di citazione aveva impedito all'amministrazione di procedere all'eventuale annullamento di ufficio della sanzione, omettendo, così, di considerare che, in realtà, l'opponente, prima di agire in giudizio, aveva proposto, come emerge dalla sua riproduzione in ricorso, istanza di annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trani che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Ric. 2021 n. 7301 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 tribunale di Trani che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]/la i /I! P:5°,--;--„S.,5111°13"Cis' 1: