CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26822/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza con funzione di riesame [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Potenza con funzione di riesame, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la quale la Corte di assise di Potenza, in data 18 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti dell’imputato,per i reati di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 1, 577 n. 3 e, 416-bis.1 cod. pen. per aver cagionato, con premeditazione e con modalità esecutive violente e crudeli,idonee a evocare sul territorio la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, la morte di [OSCURATO:PERSONA] investendolo mentre questi transitava a bordo di un motociclo, nonché trascinandolo con una autovettura per diciassette m etri, senza interruzione , cagionando alla vittima lesioni personali traumatiche che necagionavano, successivamente , il decesso , presso l’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, in data 31 luglio 2023. 1.1.[OSCURATO:PERSONA], nell’ordinanza genet ica emess a in data 13 dicembre 2023 , ha ritenuto che le circostanze accertate, confluit e nel provvedimento di fermo a carico dell'indagato,denotassero la ricorrenza di un grave quadro indiziario in relazione al delitto di omicidio, escludendo le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576n. 1, 577 n. 3 e 4 e 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale, poi, investito dell’istanza di riesame della parte pubb l ica, ha ritenuto carente di interesse la richiesta di riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Ciononostante,è stato contestato a S arli , con l ’ avviso di cui all ’ art. 415 - bis cod. proc. pen., l’originaria imputazione per la quale , a seguito dell'udienza preliminare,il ricorrente è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte di assise di Potenza. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ibunale , con il provvedimento impugnato, ha ritenuto l'appello infondato. In primo luogo,si è escluso che gli elementi addotti dalla difesa siano idonei a fondare un ridimensionamento del quadro cautelare. In secondo luogo , il quadro indiziario non è stato reputato, allo stato, scalfito dalla consulenza tecnica di parte che prospetta una ricostruzione d ella dinamica dell'incidente opposta a quella evincibile dagli elementi rilevati dalla polizia giudiziaria, assumendo che il fatto è stato cagionato dalla condotta imperita, imprudente e antigiuridica di entrambi i conducenti (Lotito e Sarli, cfr. p. 10).Anzi , l’ordinanza impugnata ha reputato le incongruenze tra le diverse letture,non superabili in sede di riesame per carenza di poteri istruttori nella fase cautelare, essendo necessarie valutazioni rimesse anche all ’ esito della perizia disposta dalla Corte di assise. Quanto al profilo delle esigenze cautelari e della scelta delle misure si fa riferimento a deduzioni che sono già state devolute al giudice di merito, con precedente istanza di sostituzione della misura già vagliat e anche dal T ribunale del riesame, a seguito di appello cautelare proposto avverso l'ordinanza di rigetto. Si esamina l’unico elemento di novità sottoposto alla Corte di assise, secondo il Tribunale, relativo alla sottoscrizione , da parte della moglie dell’imputato,di un contratto di servizio sociale universale a fronte del quale la predetta trascorre ulteriori ore della giornata all'esterno della casa familiare per ragioni di lavoro, deducendo che questaè impossibilitata a gestire tre figli. Si tratta di dato che, secondo il Tribunale, comunque,non può essere posto a fondamento della necessità del rientro di Sarlipresso l'abitazione in regime di arresti domiciliari, per la gestione quotidiana della prole. Il Tribunale ha concluso ritenendo che,nel caso di specie, non è dimostrata l'assolutezza dell'impedimento della madre la quale, per quanto occupata a svolgere attività lavorativa per alcune ore al giorno, non è stata ritenuta impedita in maniera assoluta a prendersi cura dei figli per la restante parte della giornata. Peraltro, si segnala che l'impossibilità di accedere a strutture esterne non è stata documentata e si rimarca che le altre figure familiari potrebbero , in questo caso, svolgere una funzione di supporto, soltanto integrativa rispetto all'assistenza domiciliare che può essere garantitadalla madre per le altre ore. In ogni caso ilTribunale ha ravvisa to la sussistenza di esigenze eccezionali che osterebbero alla sostituzione della misura più grave in esecuzione (cfr. p. 13). 2.Avverso detta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, avv. F. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al giudicato cautelare. La fase cautelare si è conclusa con l'esclusione delle circostanze aggravanti e,dunque , la condotta contestata a Sarli in via cautelare è soltanto quella di omicidio. Inoltre, si sostiene che la consulenza della difesa scardina il quadro indiziario, in primo luogo, perché proviene da un tecnico nominato anche dalla Procura della Repubblica,riconosciuto come uno dei principali esperti nel settore della ricostruzione cinematica dei sinistri stradali. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe trascurato che, proprio in base a tale ricostruzione svolta dal tecnico di parte, la difesa ottenuto l’ammissione della perizia, ai sensi della art. 507 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto esigenze cautelari. Il provvedimento svaluta il dato dell’assoluta necessità della moglie dell'imputato di svolgere diversi lavori per garantire alla prole un minimo di sostentamento,in assenza di altri supporti economici. Allungare l'orario di lavoro non è una scelta volontaria, ma va considerato che l'imputato è detenuto dal dicembre 2023 e che la famiglia non dispone di altra fonte di reddito. Si deduce che l'impedimento ad accudire i figli è dimostrato e che non vi sono altri familiari che consentirebbero la gestione delle parole. Inoltre, ai fini di individuare l'esistenza di eccezionali ragioni per superare la previsione di cui all'art.275, c omma 4 , del codice di rito , non rileva il titolo di reato per il quale vige la misura ma le eccezionali esigenze che osterebbero alla sostituzione della misura devono essere specificamente e puntualmente valutate in concreto. Tanto non sarebbe stato fatto nella specie, nonostante, secondo il ricorrente, andrebbe esclusa la volontarietà della condotta attribuita all'imputato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, ai sensi degli artt. 127, 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, con la quale ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta dal Tribunale di Potenzacon funzione di riesame in data 15 maggio 202 5 . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1.1. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, si rende conto della vigenza della misura relativa al reato di omicidio non aggravato , pur procedendosi al dibattimento per l ’ originaria imputazione pluriaggravata e si sostiene che, in attesa dallo svolgimento della perizia disposta nel dibattimento in corso, sono permanenti gli elementi indiziari a carico che il Tribunale trae dagli accertamenti di polizia giudiziaria posti a base della misura genetica, confutando la prospettazione difensiva. 1.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione ha decisosull’appello avverso il rigetto, pronunciato dalla Corte di assise di Potenza, in data 18 ottobre 2024, rispetto a un’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Orbene, risulta trasmessa a questa Corte l’ordinanza del 15 maggio 202 5 con laquale Sarli ha ottenuto la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, a seguito di provvedimento del Tribunale del riesame di Potenza che ha accolto l’appello proposto avverso il rigetto pronunciato dalla Corte di assisein data 22 aprile 202 5 . Dunque, l’interessato medio temporeha ottenuto , in forza di nuova istanza , l’invocata misura meno afflittiva, con conseguente, sopravvenuta, carenza di interesse al prosieguo del presente procedimento. 1.3. L'indicata modificazione del regime cautelare in atto , successiva all’impugnazione in esame (del 21 marzo 2025) , determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso che deve , per l'effetto , essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale(Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166- 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 22maggio