CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1954 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 maggio 1955 avverso la sentenza n. 1054/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce il 26 ottobre 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 26 ottobre 2020 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 18 novembre 2016, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha concesso il beneficio della non menzione a tutti gli imputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per avere rivenduto al prezzo di euro 30.000,00 un terreno di loro proprietà a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonostante avessero sottoscritto un preliminare di vendita dello stesso terreno con la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il cui amministratore era [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva ceduto il ramo di azienda, compreso il preliminare stipulato, alla [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. del denunciante [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati avevano conferito inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. la procura speciale a vendere il medesimo immobile e avevano ricevuto il corrispettivo per la futura vendita, pari a euro 160.000,00. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato che i ricorrenti solo con la notifica del sequestro conservativo, emesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA], avevano saputo della cessione del ramo d'azienda e del contratto preliminare, avvenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I.. La tesi della Corte territoriale - secondo cui l'ignoranza dei ricorrenti sulla predetta cessione cozza con il rilascio della procura irrevocabile a vendere, rilasciata in favore del Rossi - trascurerebbe sia la circostanza afferente l'effettiva conoscenza da parte degli imputati della contorta sequenza contrattuale sia le presupposte qualità e capacità degli stessi di rappresentarsi correttamente le scelte contrattuali che andavano ad intraprendere, laddove queste avvenivano sempre alla presenza del Baumier, che sarebbe stato l'unico a porre in essere raggiri e la cui presenza costante in tutti gli atti stipulati avrebbe ingenerato nei ricorrenti la convinzione che la vendita altro non era che il perfezionamento del preliminare; 2) vizi della motivazione per la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che avrebbe potuto riferire su circostanze rilevanti in ordine ai soggetti intervenuti nella trattativa relativa all'acquisto del terreno in esame; 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione per non avere concesso le attenuanti generiche senza fornire idonea motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 1.1 II primo motivo è infondato. La Corte d'appello ha ritenuto provato che gli imputati avevano posto in essere la sequenza contrattuale sopra indicata (v. f. 1 e 2), al fine di trarre in inganno [OSCURATO:PERSONA] e indurlo a corrispondere in loro favore il corrispettivo della futura vendita, così procurandosi un ingiusto profitto. La menzionata Corte ha sottolineato che la responsabilità degli imputati si ricavava non solo dal dato oggettivo, costituito dall'avere rivenduto il terreno in 2 9/i questione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) ma anche e soprattutto dall'averlo fatto nonostante essi avessero già riscosso il corrispettivo per l'acquisto a seguito del conferimento della procura speciale a vendere del 16 luglio 2009. In particolare, nel disattendere la tesi difensiva, ha precisato che l'ignoranza dei ricorrenti sulla cessione del ramo di azienda cozzava con il rilascio della procura irrevocabile a vendere, rilasciata in favore del Rossi, avverso la corresponsione dell'importo della futura vendita. Da ciò la Corte d'appello ha tratto la prova della deliberata volontà degli imputati - con il determinante contributo del Baumler - di truffare la persona offesa. A fronte di siffatta motivazione deve affermarsi che il percorso argomentativo, seguito dall'impugnata pronuncia, è stato congruamente ed esaustivamente tracciato, sottraendosi, in quanto tale, ad ogni possibile censura in questa sede formulabile (Sez. 6, n. 11189 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252190). 1.2 Deve rilevarsi che il reato è estinto per prescrizione, con correlata superfluità dell'esame degli altri motivi del ricorso. Difatti, tenuto conto del termine di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, e delle sospensioni intervenute nel corso dei due gradi di giudizio, ammontanti a complessivi anni tre, mesi nove e giorni ventidue, il reato si è prescritto il 9 giugno 2021, successivamente alla sentenza della Corte d'appello. La conclusione in ordine all'estinzione del reato per prescrizione non muta pur a considerare l'ulteriore periodo di sospensione, dovuta all'emergenza pandemica da Covid-19. Deve evidenziarsi al riguardo che questa Corte (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432) ha affermato che la sospensione del termine per complessivi 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, in tale periodo, di un termine processuale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 20 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]