CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 35576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIda trravvislreffle--13,3441 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo atteso che la motivazione della sentenza impugnata, emessa il 22 aprile 2021, è stata depositata il 21 luglio 2021, rispettando dunque il termine di giorni 90 ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen, indicato nel dispositivo sicchè il ricorso andava proposto, ai sensi del combinato disposto cui agli artt. 585, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c), primo periodo, non oltre il 5 ottobre 2021 mentre risulta depositato solo il 19 ottobre 2021; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, cui si provvede nelle forme dettate dall'ad 610, comma 5 bis, cod. proc. pen, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.