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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31220/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 572-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;, opc iegù; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 3136/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 00572 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 572/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agente della riscossione avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso din [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'intimazione di pagamento relative a diverse cartelle emesse per il recupero di Irpef e addizionali regionali e irpef. . [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che la giurisdizione tributaria non sussisteva con riguardo ai crediti non tributari poiché relativi a violazioni del codice della strada.

Osservava per quel che attiene ai crediti relativi all'Irpef che la prescrizione doveva ritenersi di cinque anni non essendo intervenuta un accertamento con sentenza passata in giudicato.

Avverso tale sentenza l'Agente delle Entrate e della riscossione propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste il contribuente con controricorso.

Si deduce la violazione dell'art 2946 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Si sostiene infatti che il credito erariale sotteso alle cartelle di pagamento è soggetta alla prescrizione decennale.

I tributi erariali, dei quali qui si controverte (come risulta dalla sentenza impugnata) sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass. n. 32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c.

"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, i anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (Cass., 29/04/ 2020, n. 8297).

I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 32308/2019).

In questo senso, quindi, è stato anche recentemente riaffermato da questa Corte che "Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Cass 2021 nr 9214).

Il ricorso va accolto e la decisione cassata e rinviata alla CTR del Lazio,in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio,in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Roma 16.9.2021 Il P esidente ( d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 572-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;, opc iegù; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 3136/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00572 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 572/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agente della riscossione avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso din [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'intimazione di pagamento relative a diverse cartelle emesse per il recupero di Irpef e addizionali regionali e irpef. . [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che la giurisdizione tributaria non sussisteva con riguardo ai crediti non tributari poiché relativi a violazioni del codice della strada. Osservava per quel che attiene ai crediti relativi all'Irpef che la prescrizione doveva ritenersi di cinque anni non essendo intervenuta un accertamento con sentenza passata in giudicato. Avverso tale sentenza l'Agente delle Entrate e della riscossione propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste il contribuente con controricorso. Si deduce la violazione dell'art 2946 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si sostiene infatti che il credito erariale sotteso alle cartelle di pagamento è soggetta alla prescrizione decennale. I tributi erariali, dei quali qui si controverte (come risulta dalla sentenza impugnata) sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass. n. 32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, i anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (Cass., 29/04/ 2020, n. 8297). I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 32308/2019). In questo senso, quindi, è stato anche recentemente riaffermato da questa Corte che "Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Cass 2021 nr 9214). Il ricorso va accolto e la decisione cassata e rinviata alla CTR del Lazio,in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio,in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 16.9.2021 Il P esidente ( d
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