CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 27128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendola sussistenza della desistenza volontaria, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranei al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier sore [OSCURATO:PERSONA]