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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10102/2026

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omiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 201/2021depositata il 19/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Savonala moglie separata [OSCURATO:PERSONA], formulando nei suoi confrontidomanda di accertamento della simulazione assoluta dell’atto con cui egliNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026aveva costituito a favore della coniuge l’usufrutto per la quota di un mezzosu un immobile sito in Savona, via Bernini, e le aveva venduto la quota diun mezzo della piena proprietà dell’immobile sito in Savona, via Nizza,La convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Savona ha rigettato ladomanda ed ha condannato l’attore al pagamento delle spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diLaura [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Genova, con sentenza n.201/2021 pubblicata il 19.02.2021, ha rigettato l’appello e ha compensatotra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - gli elementi addotti dall’appellante a sostegno delladomanda fossero superati dalle allegazioni di segno contrario contenutenel ricorso presentato dalla parte per la cessazione degli effetti civili delmatrimonio, allegazioni aventi carattere confessorio; - in ogni caso, laprova della simulazione avrebbe dovuto essere fornita mediantecontrodichiarazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 112,113, 115 e 116 c.p.c. - vizio di ultrapetizione.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel confermare la decisionedel primo grado, abbia sostituito integralmente la motivazione dellasentenza del Tribunale e sostiene che ciò costituisca violazione dell’art.112 c.p.c., visto che la nuova motivazione non avrebbe nulla a che fareNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026con le risultanze del processo e travalicherebbe i limiti della devoluzione dicui all'atto di appello e agli altri scritti difensivi delle parti, in quantonessuno aveva sottoposto alla Corte distrettuale la circostanza daquest’ultima evidenziata, estranea al tema della decisione.Il motivo è infondato.In ordine ad esso, deve preliminarmente osservarsi che gli artt. 113, 115e 116 c.p.c., richiamati nella rubrica, non hanno nulla a che vedere con lecensure svolte in concreto dalla parte, né è ravvisabile alcuna violazione diquanto da essi disposto.Per il resto, come peraltro rilevato nel ricorso, in sede di interpretazionegiurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n. 17681/2021) si è affermatoche il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può,senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne lamotivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione siaradicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limitidel "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica nonconcerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato(Cass. 4945/1987; Cass. 696/2002; Cass. 4889/2016; con riferimento allapronuncia sulle spese: Cass. 11130/2015, nel regime anteriore allemodifiche adottate con L. 69/2009; Cass. 26083/2010; Cass. 7815/2016).In concreto, tuttavia, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, lerisultanze documentali utilizzate dalla Corte territoriale per disattenderel’appello risultano ritualmente acquisite agli atti del processo.In proposito, nella motivazione della sentenza impugnata si è rilevato cheil ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era statoprodotto dall’appellata con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n.2, c.p.c. datata 13.02.2018; la circostanza è stata ribadita nelcontroricorso e il ricorrente non ha fornito specifiche indicazioni in sensocontrario.Numero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026Va inoltre rilevato che la prova documentale in esame si riferiscespecificamente alla pronuncia di primo grado - appellata - di rigetto delladomanda proposta, per cui la questione deve ritenersi contenuta entro ilimiti del "devolutum", né essa attiene ad un capo della sentenza passatoin giudicato.Quanto precede contraddice la tesi sostenuta dal ricorrente.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 112,113, 115 e 116 c.p.c. - illegittima valutazione delle prove e dellagiurisprudenza di legittimità citata in sentenza.In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbeerroneamente attribuito valore confessorio alle deduzioni contenute nelricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto sitrattava di un atto relativo ad un diverso giudizio, non sottoscrittopersonalmente dalla parte ed attinente ad una dichiarazione resa infunzione di uno scopo estraneo all’oggetto del presente giudizio.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 113, 115 e116 c.p.c. - illegittima omissione e/o valutazione delle prove disponibili -violazione dell’art. 1414 c.c.La parte si duole del fatto che la Corte d’appello, attribuito valoreconfessorio alle deduzioni effettuate nell’ambito della causa di cessazionedegli effetti civili del matrimonio, abbia omesso di valutare ai fini delladecisione tutti gli elementi indiziari forniti a supporto della domanda(controdichiarazioni, mancato versamento del prezzo, assenza diinadempimenti in ordine alla corresponsione dell’assegno di mantenimentoalla moglie separata, versamento di denaro alla convenuta qualche giornoprima dell’atto, conservazione della disponibilità degli immobili da partedell’alienante senza pagamento di canoni alla moglie per il loro utilizzo,rimborso alla moglie delle spese condominiali e delle tasse relative agliimmobili, rapporto di amicizia tra le parti all’epoca dell’atto nonostante laseparazione).Numero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026I due motivi, da esaminarsi unitariamente in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.In ordine ad essi, deve preliminarmente osservarsi che gli artt. 112 e 113c.p.c., richiamati nella rubrica, non hanno nulla a che vedere con lecensure svolte in concreto dalla parte, né è ravvisabile alcuna violazione diquanto da essi disposto.Per il resto, si rileva che, sebbene la motivazione della Corte d’appellocontenga un’ampia trattazione relativa alle deduzioni svolte dal ricorrentenel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra leparti, essa, tuttavia, non si esaurisce in questo.In particolare, secondo il giudice del merito, anche a voler astrattamenteaderire all’impostazione propugnata nell’atto di appello, ugualmente laprova della simulazione non avrebbe potuto ritenersi raggiunta, visto che,nei rapporti tra le parti, essa avrebbe dovuto essere fornita soltantomediante produzione di una controdichiarazione scritta; lo stesso, secondola Corte territoriale, valeva anche con riferimento alla prova del mancatopagamento, attesa la dichiarazione di quietanza contenuta nell’atto divendita.Le considerazioni di cui innanzi sono conformi al costante orientamentointerpretativo di legittimità in tema di prova della simulazione.Al riguardo, è stato più volte osservato (cfr.: Cass. n. 10240/2007; Cass.n. 1122/2024) che il regime della prova si atteggia in maniera diversa aseconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa.Nel primo caso - simulazione assoluta - l'accordo simulatorio, soggetto alladisciplina di cui all'art. 2722 c.c., in quanto riconducibile tra le parti iviprevisti, avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contrattoapparentemente stipulato, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta laprova scritta "ad substantiam" o "ad probationem", e quindi non puòessere compreso tra gli atti indicati dall'art. 2725, sicché la provatestimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dalNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026precedente art. 2724 c.c..

Nel secondo caso (simulazione relativa) invecela prova suindicata, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negoziodissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessariorequisito di forma, è ammessa soltanto nella ipotesi di cui al n. 3 del citatoart. 2724 c.c., cioè quando il contraente ha senza colpa perduto ildocumento (Cass. n. 642/2000; Cass. n. 3851/1983).La prova della simulazione, inoltre, si atteggia in modo diverso a secondache si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni tra le parti; invero,se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che,estranei al rapporto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, laprova per testi e per presunzioni della simulazione non può subire alcunlimite; per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o daglieredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti dellaprova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto periscritto, la prova per testi e per presunzioni non può esser ammessacontro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità el'onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regolaespressamente previste dalla legge, e salvo che la prova sia diretta a farvalere l'illiceità del contratto dissimulato (Cass. n. 697/1997, Cass. n.850/1986).È stato ulteriormente affermato (cfr.: Cass. n. 1122/2024) che laprevisione di cui all’art. 1417 c.c. pone specifici limiti alla prova pertestimoni a carico delle parti contraenti, e ciò anche per l’ipotesi disimulazione assoluta, la quale, oltre che a mezzo di produzione dellacontrodichiarazione, e quindi tramite atto in forma scritta, al più potrebbeessere fornita a mezzo di interrogatorio formale (cfr.: Cass. n. 8804/2018;Cass. n. 6262/2017; Cass. n. 3869/2004), ma non anche con il ricorso apresunzioni (cfr.: Cass. n. 11659/2023).Si osserva ulteriormente che la controdichiarazione cui si riferiscono iprecedenti di legittimità innanzi citati è quella avente direttamente adNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026oggetto la sussistenza dell’accordo simulatorio, mentre nella specie, comeemerge dall’esame del ricorso, le scritture prodotte dal ricorrente sonosemplici ricevute di pagamento che provano per iscritto non già l’accordodelle parti, bensì circostanze (rimborso delle tasse, regolare pagamentodel contributo al mantenimento del coniuge) da cui la sua sussistenza ed ilsuo contenuto dovrebbero essere ricavati in via presuntiva.Infine, come correttamente osservato dalla Corte d’appello, l'indicazionedel venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, relativaall’avvenuto pagamento del prezzo, sebbene non sia coperto da fedeprivilegiata ex art. 2700 c.c., ha comunque natura confessoria, con laconseguenza che il dichiarante che ne deduca la simulazione non èammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, ma ha l’onere diprodurre una controdichiarazione scritta (cfr.: Cass. n. 20520/2020).A questo punto, è vero che, diversamente da quanto affermato dalla Corted’appello, nonché sulla scorta del medesimo precedente giurisprudenzialerichiamato dalla stessa (cfr.: Cass. n. 23634/2018), non poteva esserecontenute nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,visto che l’atto in questione si riferiva ad un giudizio diverso da quello inesame e che esso non risultava sottoscritto personalmente dalla parte,non rilevando in senso contrario la mera sottoscrizione della procurascritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimofoglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce attogiuridicamente distinto, benché ad essa collegato.È pur vero, tuttavia, che quanto precede non priva di rilevanzal’ammissione, ma rende la stessa semplicemente valutabile dal giudicesecondo il suo prudente apprezzamento, al pari degli altri elementi allegatidalla parte, sicché, in caso di discordanza, la valutazione circa la maggioreconcludenza e attendibilità dell’uno o dell’altro attiene al merito ed èNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026insindacabile in sede di legittimità salvo il vizio di motivazione, nella specienon dedotto.Inoltre, tutti gli elementi indicati dal ricorrente, siano o meno essisupportati a livello probatorio, hanno carattere presuntivo e quindi nonpossono essere utilizzati, nei rapporti tra le parti, ai fini della prova dellasimulazione assoluta dell’atto traslativo immobiliare.Ne deriva che la constatazione dell’erroneità di quanto affermato dallaCorte d’appello circa il valore probatorio delle deduzioni contenute nelricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non è sufficientea modificare l’esito del giudizio reso dalla stessa, in quanto quest’ultimo èfondato su un’ulteriore ratio decidendi conforme alle norme in tema diprova della simulazione.Trova allora applicazione il principio di diritto secondo cui in caso diimpugnazione con ricorso per cassazione di una sentenza (o un capo diquesta) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee asorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia,non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura,ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio ditale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione dellasentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l'una o l'altro sorreggano; ne consegue che è sufficienteche anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto dicensura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché ilricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbaessere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto diinteresse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza odel capo impugnato (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 16602/2005).Ciò determina il rigetto del terzo motivo e l’assorbimento improprio delsecondo, da ritenersi, per quanto sopra osservato, ininfluente.Numero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/20263.

In definitiva, il ricorso va interamente disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 201/2021depositata il 19/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Savonala moglie separata [OSCURATO:PERSONA], formulando nei suoi confrontidomanda di accertamento della simulazione assoluta dell’atto con cui egliNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026aveva costituito a favore della coniuge l’usufrutto per la quota di un mezzosu un immobile sito in Savona, via Bernini, e le aveva venduto la quota diun mezzo della piena proprietà dell’immobile sito in Savona, via Nizza,La convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Savona ha rigettato ladomanda ed ha condannato l’attore al pagamento delle spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diLaura [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Genova, con sentenza n.201/2021 pubblicata il 19.02.2021, ha rigettato l’appello e ha compensatotra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - gli elementi addotti dall’appellante a sostegno delladomanda fossero superati dalle allegazioni di segno contrario contenutenel ricorso presentato dalla parte per la cessazione degli effetti civili delmatrimonio, allegazioni aventi carattere confessorio; - in ogni caso, laprova della simulazione avrebbe dovuto essere fornita mediantecontrodichiarazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 112,113, 115 e 116 c.p.c. - vizio di ultrapetizione.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel confermare la decisionedel primo grado, abbia sostituito integralmente la motivazione dellasentenza del Tribunale e sostiene che ciò costituisca violazione dell’art.112 c.p.c., visto che la nuova motivazione non avrebbe nulla a che fareNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026con le risultanze del processo e travalicherebbe i limiti della devoluzione dicui all'atto di appello e agli altri scritti difensivi delle parti, in quantonessuno aveva sottoposto alla Corte distrettuale la circostanza daquest’ultima evidenziata, estranea al tema della decisione.Il motivo è infondato.In ordine ad esso, deve preliminarmente osservarsi che gli artt. 113, 115e 116 c.p.c., richiamati nella rubrica, non hanno nulla a che vedere con lecensure svolte in concreto dalla parte, né è ravvisabile alcuna violazione diquanto da essi disposto.Per il resto, come peraltro rilevato nel ricorso, in sede di interpretazionegiurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n. 17681/2021) si è affermatoche il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può,senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne lamotivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione siaradicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limitidel "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica nonconcerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato(Cass. 4945/1987; Cass. 696/2002; Cass. 4889/2016; con riferimento allapronuncia sulle spese: Cass. 11130/2015, nel regime anteriore allemodifiche adottate con L. 69/2009; Cass. 26083/2010; Cass. 7815/2016).In concreto, tuttavia, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, lerisultanze documentali utilizzate dalla Corte territoriale per disattenderel’appello risultano ritualmente acquisite agli atti del processo.In proposito, nella motivazione della sentenza impugnata si è rilevato cheil ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era statoprodotto dall’appellata con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n.2, c.p.c. datata 13.02.2018; la circostanza è stata ribadita nelcontroricorso e il ricorrente non ha fornito specifiche indicazioni in sensocontrario.Numero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026Va inoltre rilevato che la prova documentale in esame si riferiscespecificamente alla pronuncia di primo grado - appellata - di rigetto delladomanda proposta, per cui la questione deve ritenersi contenuta entro ilimiti del "devolutum", né essa attiene ad un capo della sentenza passatoin giudicato.Quanto precede contraddice la tesi sostenuta dal ricorrente.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 112,113, 115 e 116 c.p.c. - illegittima valutazione delle prove e dellagiurisprudenza di legittimità citata in sentenza.In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbeerroneamente attribuito valore confessorio alle deduzioni contenute nelricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto sitrattava di un atto relativo ad un diverso giudizio, non sottoscrittopersonalmente dalla parte ed attinente ad una dichiarazione resa infunzione di uno scopo estraneo all’oggetto del presente giudizio.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 113, 115 e116 c.p.c. - illegittima omissione e/o valutazione delle prove disponibili -violazione dell’art. 1414 c.c.La parte si duole del fatto che la Corte d’appello, attribuito valoreconfessorio alle deduzioni effettuate nell’ambito della causa di cessazionedegli effetti civili del matrimonio, abbia omesso di valutare ai fini delladecisione tutti gli elementi indiziari forniti a supporto della domanda(controdichiarazioni, mancato versamento del prezzo, assenza diinadempimenti in ordine alla corresponsione dell’assegno di mantenimentoalla moglie separata, versamento di denaro alla convenuta qualche giornoprima dell’atto, conservazione della disponibilità degli immobili da partedell’alienante senza pagamento di canoni alla moglie per il loro utilizzo,rimborso alla moglie delle spese condominiali e delle tasse relative agliimmobili, rapporto di amicizia tra le parti all’epoca dell’atto nonostante laseparazione).Numero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026I due motivi, da esaminarsi unitariamente in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.In ordine ad essi, deve preliminarmente osservarsi che gli artt. 112 e 113c.p.c., richiamati nella rubrica, non hanno nulla a che vedere con lecensure svolte in concreto dalla parte, né è ravvisabile alcuna violazione diquanto da essi disposto.Per il resto, si rileva che, sebbene la motivazione della Corte d’appellocontenga un’ampia trattazione relativa alle deduzioni svolte dal ricorrentenel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra leparti, essa, tuttavia, non si esaurisce in questo.In particolare, secondo il giudice del merito, anche a voler astrattamenteaderire all’impostazione propugnata nell’atto di appello, ugualmente laprova della simulazione non avrebbe potuto ritenersi raggiunta, visto che,nei rapporti tra le parti, essa avrebbe dovuto essere fornita soltantomediante produzione di una controdichiarazione scritta; lo stesso, secondola Corte territoriale, valeva anche con riferimento alla prova del mancatopagamento, attesa la dichiarazione di quietanza contenuta nell’atto divendita.Le considerazioni di cui innanzi sono conformi al costante orientamentointerpretativo di legittimità in tema di prova della simulazione.Al riguardo, è stato più volte osservato (cfr.: Cass. n. 10240/2007; Cass.n. 1122/2024) che il regime della prova si atteggia in maniera diversa aseconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa.Nel primo caso - simulazione assoluta - l'accordo simulatorio, soggetto alladisciplina di cui all'art. 2722 c.c., in quanto riconducibile tra le parti iviprevisti, avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contrattoapparentemente stipulato, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta laprova scritta "ad substantiam" o "ad probationem", e quindi non puòessere compreso tra gli atti indicati dall'art. 2725, sicché la provatestimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dalNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026precedente art. 2724 c.c.. Nel secondo caso (simulazione relativa) invecela prova suindicata, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negoziodissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessariorequisito di forma, è ammessa soltanto nella ipotesi di cui al n. 3 del citatoart. 2724 c.c., cioè quando il contraente ha senza colpa perduto ildocumento (Cass. n. 642/2000; Cass. n. 3851/1983).La prova della simulazione, inoltre, si atteggia in modo diverso a secondache si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni tra le parti; invero,se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che,estranei al rapporto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, laprova per testi e per presunzioni della simulazione non può subire alcunlimite; per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o daglieredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti dellaprova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto periscritto, la prova per testi e per presunzioni non può esser ammessacontro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità el'onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regolaespressamente previste dalla legge, e salvo che la prova sia diretta a farvalere l'illiceità del contratto dissimulato (Cass. n. 697/1997, Cass. n.850/1986).È stato ulteriormente affermato (cfr.: Cass. n. 1122/2024) che laprevisione di cui all’art. 1417 c.c. pone specifici limiti alla prova pertestimoni a carico delle parti contraenti, e ciò anche per l’ipotesi disimulazione assoluta, la quale, oltre che a mezzo di produzione dellacontrodichiarazione, e quindi tramite atto in forma scritta, al più potrebbeessere fornita a mezzo di interrogatorio formale (cfr.: Cass. n. 8804/2018;Cass. n. 6262/2017; Cass. n. 3869/2004), ma non anche con il ricorso apresunzioni (cfr.: Cass. n. 11659/2023).Si osserva ulteriormente che la controdichiarazione cui si riferiscono iprecedenti di legittimità innanzi citati è quella avente direttamente adNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026oggetto la sussistenza dell’accordo simulatorio, mentre nella specie, comeemerge dall’esame del ricorso, le scritture prodotte dal ricorrente sonosemplici ricevute di pagamento che provano per iscritto non già l’accordodelle parti, bensì circostanze (rimborso delle tasse, regolare pagamentodel contributo al mantenimento del coniuge) da cui la sua sussistenza ed ilsuo contenuto dovrebbero essere ricavati in via presuntiva.Infine, come correttamente osservato dalla Corte d’appello, l'indicazionedel venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, relativaall’avvenuto pagamento del prezzo, sebbene non sia coperto da fedeprivilegiata ex art. 2700 c.c., ha comunque natura confessoria, con laconseguenza che il dichiarante che ne deduca la simulazione non èammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, ma ha l’onere diprodurre una controdichiarazione scritta (cfr.: Cass. n. 20520/2020).A questo punto, è vero che, diversamente da quanto affermato dalla Corted’appello, nonché sulla scorta del medesimo precedente giurisprudenzialerichiamato dalla stessa (cfr.: Cass. n. 23634/2018), non poteva esserecontenute nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,visto che l’atto in questione si riferiva ad un giudizio diverso da quello inesame e che esso non risultava sottoscritto personalmente dalla parte,non rilevando in senso contrario la mera sottoscrizione della procurascritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimofoglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce attogiuridicamente distinto, benché ad essa collegato.È pur vero, tuttavia, che quanto precede non priva di rilevanzal’ammissione, ma rende la stessa semplicemente valutabile dal giudicesecondo il suo prudente apprezzamento, al pari degli altri elementi allegatidalla parte, sicché, in caso di discordanza, la valutazione circa la maggioreconcludenza e attendibilità dell’uno o dell’altro attiene al merito ed èNumero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/2026insindacabile in sede di legittimità salvo il vizio di motivazione, nella specienon dedotto.Inoltre, tutti gli elementi indicati dal ricorrente, siano o meno essisupportati a livello probatorio, hanno carattere presuntivo e quindi nonpossono essere utilizzati, nei rapporti tra le parti, ai fini della prova dellasimulazione assoluta dell’atto traslativo immobiliare.Ne deriva che la constatazione dell’erroneità di quanto affermato dallaCorte d’appello circa il valore probatorio delle deduzioni contenute nelricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non è sufficientea modificare l’esito del giudizio reso dalla stessa, in quanto quest’ultimo èfondato su un’ulteriore ratio decidendi conforme alle norme in tema diprova della simulazione.Trova allora applicazione il principio di diritto secondo cui in caso diimpugnazione con ricorso per cassazione di una sentenza (o un capo diquesta) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee asorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia,non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura,ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio ditale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione dellasentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l'una o l'altro sorreggano; ne consegue che è sufficienteche anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto dicensura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché ilricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbaessere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto diinteresse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza odel capo impugnato (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 16602/2005).Ciò determina il rigetto del terzo motivo e l’assorbimento improprio delsecondo, da ritenersi, per quanto sopra osservato, ininfluente.Numero registro generale 23268/2021Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10102/2026Data pubblicazione 18/04/20263. In definitiva, il ricorso va interamente disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso