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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 14633/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

STERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n.403/2025 depositata il 13/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 403/2025,pubblicata il 13 giugno 2025, ha confermato la decisione di primogrado del Tribunale di Palmi, che aveva rigettato l’originario ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’istruzionee del merito, volto a sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamentosenza preavviso a lui intimato, con conseguente condanna del Ministeroalla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.Numero registro generale 18448/2025Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 14633/2026Data pubblicazione 18/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza disecondo grado, sulla base di un unico motivo.Resiste con controricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 5 della legge n. 604 del 1966, 2697 c.c., peravergli la Corte territoriale addossato l’onere di dimostrare la propriaestraneità ai fatti all’origine del licenziamento.Osserva il ricorrente che l’Amministrazione resistente si è costituitatardivamente nel giudizio di primo grado, senza formulare alcunarichiesta istruttoria, e che, nonostante ciò, i giudici di primo e secondogrado hanno ritenuta provata la condotta a lui contestata sulla basedell’istruttoria svolta nel corso del procedimento disciplinare, riprodottanella lettera di licenziamento.Aggiunge il ricorrente, a conferma della dedotta violazione delle regolesull’onere della prova, che la Corte territoriale ha riversato su di luil’onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.2.

Il motivo è inammissibile.3.

E’ costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione percui la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettanorma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez.

L,Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Sez. 3, Sentenza n. 13395 del29/05/2018).Numero registro generale 18448/2025Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 14633/2026Data pubblicazione 18/05/2026L’art. 2697 detta infatti una regola residuale di giudizio, inconseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie,di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto incontestazione determina la soccombenza della parte onerata delladimostrazione dei relativi fatti costitutivi (Cass., Sez.

L, Ordinanza n.23286 del 28/08/2024).Tale principio, affermato in via generale per la regola dettata dall’art.2697 c.c, è valevole anche nelle ipotesi in cui norme speciali,derogatorie della regola generale, addossino l’onere della prova acarico di un soggetto specifico, in ipotesi diverso da colui che agisce ingiudizio, come accade nella fattispecie di cui all’art. 5 della legge n. 604del 1966.Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residualirispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale lerisultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazionedel libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loroprovenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di unfatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 13/04/2023).4.

Nella specie, la sentenza impugnata non ha addossato al lavoratorel’onere di provare l’assenza di giusta causa; essa ha semplicementeritenuto che il Ministero avesse provato l’addebitabilità al Luppino dellacondotta a lui contestata sulla base dell’istruttoria svolta in sededisciplinare, vale a dire degli atti nei quali il dirigente dell’istitutoscolastico aveva verbalizzato l’audizione della presunta vittima, di altritestimoni e dello stesso incolpato.Rispetto alle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria disciplinare, laCorte territoriale le ha ritenute attendibili, considerando circostanziatoe convergente il racconto dei fatti in esse contenuto.

Per contro, lasentenza impugnata ha ritenuto generiche e non credibili leNumero registro generale 18448/2025Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 14633/2026Data pubblicazione 18/05/2026affermazioni portate dal Luppino a propria discolpa, tanto in sededisciplinare quanto all’atto della costituzione in giudizio.Alla luce di queste affermazioni, il richiamo alle regole (generali especiali) sulla distribuzione dell’onere della prova è inconferente erende inammissibile il motivo, poiché, dietro lo schermo della violazionedi legge, esso mira a rimettere in discussione l’accertamento di fattocompiuto dal giudice di merito.5.

Né rileva la circostanza, accennata dal ricorrente, chel’Amministrazione si sia costituita tardivamente, poiché tale rilievo nonsi è tradotto in una specifica critica della sentenza impugnata sotto ilprofilo delle modalità di acquisizione delle prove.6.

La sentenza impugnata va dunque esente dalla censura che le vienemossa e il ricorso contro di essa proposto va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicatain dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro4.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n.403/2025 depositata il 13/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 403/2025,pubblicata il 13 giugno 2025, ha confermato la decisione di primogrado del Tribunale di Palmi, che aveva rigettato l’originario ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’istruzionee del merito, volto a sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamentosenza preavviso a lui intimato, con conseguente condanna del Ministeroalla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.Numero registro generale 18448/2025Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 14633/2026Data pubblicazione 18/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza disecondo grado, sulla base di un unico motivo.Resiste con controricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 5 della legge n. 604 del 1966, 2697 c.c., peravergli la Corte territoriale addossato l’onere di dimostrare la propriaestraneità ai fatti all’origine del licenziamento.Osserva il ricorrente che l’Amministrazione resistente si è costituitatardivamente nel giudizio di primo grado, senza formulare alcunarichiesta istruttoria, e che, nonostante ciò, i giudici di primo e secondogrado hanno ritenuta provata la condotta a lui contestata sulla basedell’istruttoria svolta nel corso del procedimento disciplinare, riprodottanella lettera di licenziamento.Aggiunge il ricorrente, a conferma della dedotta violazione delle regolesull’onere della prova, che la Corte territoriale ha riversato su di luil’onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.2. Il motivo è inammissibile.3. E’ costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione percui la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettanorma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. L,Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Sez. 3, Sentenza n. 13395 del29/05/2018).Numero registro generale 18448/2025Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 14633/2026Data pubblicazione 18/05/2026L’art. 2697 detta infatti una regola residuale di giudizio, inconseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie,di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto incontestazione determina la soccombenza della parte onerata delladimostrazione dei relativi fatti costitutivi (Cass., Sez. L, Ordinanza n.23286 del 28/08/2024).Tale principio, affermato in via generale per la regola dettata dall’art.2697 c.c, è valevole anche nelle ipotesi in cui norme speciali,derogatorie della regola generale, addossino l’onere della prova acarico di un soggetto specifico, in ipotesi diverso da colui che agisce ingiudizio, come accade nella fattispecie di cui all’art. 5 della legge n. 604del 1966.Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residualirispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale lerisultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazionedel libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loroprovenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di unfatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 13/04/2023).4. Nella specie, la sentenza impugnata non ha addossato al lavoratorel’onere di provare l’assenza di giusta causa; essa ha semplicementeritenuto che il Ministero avesse provato l’addebitabilità al Luppino dellacondotta a lui contestata sulla base dell’istruttoria svolta in sededisciplinare, vale a dire degli atti nei quali il dirigente dell’istitutoscolastico aveva verbalizzato l’audizione della presunta vittima, di altritestimoni e dello stesso incolpato.Rispetto alle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria disciplinare, laCorte territoriale le ha ritenute attendibili, considerando circostanziatoe convergente il racconto dei fatti in esse contenuto. Per contro, lasentenza impugnata ha ritenuto generiche e non credibili leNumero registro generale 18448/2025Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 14633/2026Data pubblicazione 18/05/2026affermazioni portate dal Luppino a propria discolpa, tanto in sededisciplinare quanto all’atto della costituzione in giudizio.Alla luce di queste affermazioni, il richiamo alle regole (generali especiali) sulla distribuzione dell’onere della prova è inconferente erende inammissibile il motivo, poiché, dietro lo schermo della violazionedi legge, esso mira a rimettere in discussione l’accertamento di fattocompiuto dal giudice di merito.5. Né rileva la circostanza, accennata dal ricorrente, chel’Amministrazione si sia costituita tardivamente, poiché tale rilievo nonsi è tradotto in una specifica critica della sentenza impugnata sotto ilprofilo delle modalità di acquisizione delle prove.6. La sentenza impugnata va dunque esente dalla censura che le vienemossa e il ricorso contro di essa proposto va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicatain dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro4.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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