CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIBUNALE di Ennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AAlessandro [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo di disporre la correzione del dispositivo della sentenza impugnatasostituendo l’espressione «mesi tre di arresto» con l’espressione «mesi due di arresto»;rigettarsi nel resto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27/10/2025 il Tribunale di Enna ha ritenuto Angelo MarioEnsabella responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen., - per avere molestato MariaIngarao e recato disturbo alla stessa con il mezzo del telefono per petulanza effettuandonumerose chiamate anonime sulla sua utenza telefonica -, e lo ha condannato alla pena ditre mesi di arresto, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, conconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando iseguenti motivi.2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale e inosservanza dele norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità inrelazione all’art. 63 cod. proc. pen.L’unico elemento di prova che riconduca all’imputato l’utilizzo del telefonoadoperato per effettuare le telefonate moleste alla p.o., è rappresentato dalla dichiarazioneresa da Ensabella ai Carabinieri di Agira. Tale dichiarazione, tuttavia, è inutilizzabile inquanto resa in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen.L’ulteriore elemento a sostegno della condanna, rappresentato da pregressedenunce presentate dalla persona offesa nei confronti dell’imputato, è privo di rilevanzaprecedenti a suo carico.2.2. Con il secondo motivo denuncia l’errore in cui il Giudice è incorso nelladosimetria sanzionatoria, dal momento che nella parte motiva della sentenza il Giudiceirrogava la pena di mesi due di arresto, calcolata partendo dalla pena base di mesi tre diarresto, diminuita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre, neldispositivo riportava, erroneamente, la pena inflitta di mesi tre di arresto.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo di disporre la correzione del dispositivo della sentenza impugnatasostituendo l’espressione «mesi tre di arresto» con l’espressione «mesi due di arresto»;rigetto nel resto del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali chiedel’accoglimento dei motivi di ricorso. 5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale chiededichiarare inammissibilità, o in subordine rigetto, del ricorso, e deposita nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.Il ricorrente deduce violazione di legge e inosservanza di norme processualistabilite a pena di inutilizzabilità, assumendo che la decisione di condanna si fonderebbesu dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.La censura è manifestamente infondata, poiché dalla lettura della sentenzaimpugnata non emerge alcun richiamo, né espresso né implicito, a dichiarazioniautoaccusatorie rese dall'Ensabella ai Carabinieri, mentre l'affermazione di responsabilità èstata fondata su elementi diversi e autonomi.Innanzitutto, la sentenza rileva che l’utenza dalla quale provenivano le chiamatemoleste era intestata alla sorella dell’imputato.In secondo luogo, la disponibilità di fatto di tale utenza in capo all’Ensabella è statadesunta non già da dichiarazioni da lui rese ai Carabinieri, ma dalla circostanza,legittimamente riferita in dibattimento dall’operante di polizia giudiziaria, che, contattatoquel numero, era stato proprio l’imputato a rispondere. Tale evenienza non integradichiarazione autoindiziante ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen., risolvendosi nella merapercezione diretta, da parte dell’operante, di un dato fattuale, e non nell’assunzione diinformazioni verbalizzate provenienti dall’imputato.Rileva, infine, il pregresso rapporto tra imputato e persona offesa, che aveva giàdenunciato il primo per precedenti condotte persecutorie.Ne consegue che la dedotta violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. non investe laratio decidendi della pronuncia impugnata, poiché la disponibilità dell’utenza è statadesunta da un elemento diverso da dichiarazioni autoindizianti, sicché la censura si risolvein una doglianza non decisiva, oltre che aspecifica.Del pari irrilevante è quanto dedotto in ricorso con riguardo all’assoluzionedell’imputato in relazione alle pregresse denunce, posto che il riferimento operato dalgiudice di merito ai precedenti rapporti tra le parti non assume valore di prova di precedentiresponsabilità penali, ma vale unicamente a contestualizzare la vicenda.2. Il secondo motivo è invece fondato.Dal tenore della motivazione emerge con evidenza che il Tribunale ha determinatola pena base in mesi tre di arresto e l'ha poi ridotta a mesi due per effetto dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche.Il difforme richiamo, contenuto nel dispositivo, alla pena finale di mesi tre di arrestointegra, pertanto, un mero errore materiale, emendabile in questa sede medianteannullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazionedella pena in mesi due di arresto.3. L'imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà liquidata dalTribunale di Enna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.115/2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio cheridetermina in mesi due di arresto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sarà liquidata dal Tribunale di Enna con separato decreto di pagamento ai sensi degliartt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]