CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 7 ottobre 2021, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato che le doglianze inerenti al diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono inconferenti e manifestamente infondate in quanto i giudici del merito hanno ritenuto sussistenti le stesse circostanze, applicandole in regime di equivalenza con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; osservato che la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuate comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 9 sulla non speciale tenuità del danno, anche in ragione del danno morale), si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicem