Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 14526/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/111986 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette/sentite le co e e • .

D I udii il difcr.cc Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impucnato, il GIP del Tribunale di Genova, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod p -oc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. Propone ricorso per cassaziole avverso tale provvedimento l'imputato, IENTILE Samuel lamentando violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova del reato presupposto e alla mancata valutazione delle condizioni di cui all'articolo 129 cod p -oc pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in cuanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 :od proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50,

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà Jell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza,

4. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i Rfma1 il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/111986 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette/sentite le co e e • . D I udii il difcr.cc Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impucnato, il GIP del Tribunale di Genova, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod p -oc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propone ricorso per cassaziole avverso tale provvedimento l'imputato, IENTILE Samuel lamentando violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova del reato presupposto e alla mancata valutazione delle condizioni di cui all'articolo 129 cod p -oc pen. 3. Il ricorso è inammissibile in cuanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 :od proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà Jell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, 4. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00. Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Rfma1 il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris