CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11004/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MWO2M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (EI Harfi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano improponibili, risolvendosi in non consentite censure al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta unicamente la misura eccessiva della pena, quale derivante anche dal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente O Ioni AngIojostanzo DEPOS \[OSCURATO:PERSONA]'.',1U,TILLE.WA 1 itíMt 2024