CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16895/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in qualità di procuratrice speciale dell'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità diavente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta avente causa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; –intimata – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 29317/20 , depositata il 22 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2008, il Tribunale di Roma accolse l'oppo- sizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 9377/02, emesso l'8 luglio 2002, con cui, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., era stato intimato all'opponente il pagamento della somma di Euro 15.971,34, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di un conto corrente aperto nell'anno 1987; accolse inoltre la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa della [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento della somma di Euro 156.928,75, a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'illegittima revocadell'apertura di credito concessa sul conto corrente. 2. L'appello principale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di cessionaria dei crediti dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta succeduta per incorporazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., fu accolto dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza dell'8 gennaio 2016rigettò l'appello in- cidentale proposto dalGentili e riformò la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. 2. La predetta sentenza fu impugnata dal Gentili dinanzi a questa Corte, che con ordinanza del 22 dicembre 2020ha rigettato il ricorso. A fondamento della decisione, questa Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza, le censure riflettenti l'improcedibilità dell'ap- pello per inesistenza della notifica, in quanto non accompagnate dall'indica- zione degli atti asseritamente nulli e della loro collocazione all'interno del fa- scicolo. Ha ritenuto sussistente la legittimazione processuale dell'appellante, rilevando che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato una procura notarile all'Unicre- dit [OSCURATO:PERSONA] per la gestione dei propri crediti, comprendente anche la facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha confermato la legittimità del recesso dall'apertura di credito, ritenendo a tal fine irrilevante il ritardo nell'esercizio del relativo diritto, ed escludendo la contrarietà del comporta- mento della [OSCURATO:PERSONA] all'art. 1845, terzo comma, cod. civ. ed al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, in considerazione dell'accertato supera- mento del limite di fido da parte del correntista e della comunicazione allo stesso di un congruo preavviso. Ha dichiarato inammissibili le censure di ul- trapetizione ed omessa motivazioneriguardanti il comportamento negoziale delle parti, in quanto generiche e volte a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, nonché quelle riguardanti l'inammissibilità dell'appello per generi- cità, in quanto a loro volta genericamente formulate. Ha escluso infine l'o- messa motivazione in ordine all'applicabilità delle norme in materia di con- tratti con i consumatori el'omessa pronuncia in ordine alle questioni sollevate con l'appello incidentale, rilevando che le prime erano state considerate as- sorbite e le altre erano state ritenute precluse dalla delimitazione del thema decidendumalla correttezza del comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella ge- stione del conto corrente. 3. Avverso la predetta ordinanza il Gentili ha proposto ricorso per revo- cazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. La [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice speciale dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta avente causa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivodi ricorso , il Gentili censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha affermato la correttezza del comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], sull'erroneo presupposto del superamento del limite di fido, determi- nato invece dall'illegittima applicazione d'interessi ultralegali, per il cui accer- tamento era stato richiesto l'espletamento di una nuova c.t.u., e dal rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla rinegoziazione del credito, emergente dalle deposi- zioni rese dai testi.Aggiunge che, nel ritenere insussistente l'omis sione di pronuncia in ordine alle questioni di nullità delle clausole contrattuali che pre- vedevano la misura degl'interessi e la capitalizzazione trimestrale, l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto della relazione del c.t.u. e della sentenza di primo grado, da cui emergeva che le stesse non risultavano estranee al thema decidendum, né della rilevabilità d'ufficio delle medesime questioni, la cui de- duzione è configurabile come mera difesa.Sostiene inoltre che, nel ritenere legittimo il recesso dall'apertura di credito, a fronte dell'inadempimento da parte del cliente dell'obbligo di ripianare l'esposizione debitoria non autoriz- zata, l'ordinanza impugnata non ha considerato che già in precedenza la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il rientro dall'intera esposizione debitoria, anziché del solo sconfinamento, sicché il termine previsto dalla lettera di recesso risultava privo di giustificazione.Afferma infine che l'ordinanza impugnata ha frainteso i primi due motivi di ricorso, il primo dei quali era correttamente accompa- gnato dalla specificazione degli elementi di fatto addotti a sostegno dell'ine- sistenza della notifica dell'atto di appello, mentre il secondo si riferiva alla procura indicata nella relata di notifica dell'atto di appello ed alla legittima- zione del cedente ad agire in giudizio per conto del cessionario, il cui difetto era rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 1.1. Il motivo è inammissibile. Com'è noto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sen- tenza, ivi comprese quell e della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con immedia- tezza ed obiettività,senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o ar- gomentazioni induttive,c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.Con riguardo alle sentenz e di cassazione, l'errore di fatto deve inoltre riguardare gli atti «interni»al giudizio di legittimità,ossia quelli che la Corte deve e può esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso,e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, dal momento che,se incidesse sulla sentenza impugnata in cassazione, il vizio correlato potrebbe potrebbe essere fatto valere soltanto attraverso le impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito(cfr. ex plurimis , Cass., Sez. VI, 26/01/2022, n. 2236; 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. V, 22/10/2019, n. 26890).1.2. Tali requisiti non sono riscontrabili nei vizi denunciati dal ricorrente, nessuno dei quali può considerarsi riconducibile ad una falsa rappresenta- zione della realtà sostanziale o processuale emergente i ctu oculi dal mero confronto tra il contenuto dell'ordinanza impugnata e le risultanze degli atti, attenendo alcuni degli stessi all'attività valutativa propria del Giudice di legit- timità, non censurabile in sede d'impugnazione per revocazione, ed altri allo ambito dell'accertamento compiuto nelle fasi di merito del giudizio, censura- bile esclusivamente con il ricorso per cassazione. Il mancato superamento del limite di fido, dal quale il ricorrente fa dipen- dere l'illegittimità del recesso della [OSCURATO:PERSONA] dall'apertura di credito concessagli sul conto corrente, lungi dal costituire un dato di fatto incontrovertibilmente emergente dagli atti di causa, presuppone invece un accertamento in ordine al contenuto del contratto stipulato tra le parti ed alle modalità di applicazione delle relative condizioni: tale accertamento, di per sé estraneo all'ambito del giudizio di legittimità, non è stato in alcun modo compiuto dall'ordinanza im- pugnata, la quale si è astenuta anche dall'esaminare le questioni di nullità delle clausole contrattuali che disciplinavano gl'interessi, in ordine alle quali si è limitata ad escludere la sussistenza del vizio di omessa pronuncia denun- ciato dal ricorrente, ritenendo condivisibile l'affermazione della Corte d'ap- pello, secondo cui tali questioni risultavano estranee al thema decidendum. Il giudizio in ordine alla correttezza di tale affermazione, postulando a sua volta la delimitazione dell'ambito oggettivo delle domande e delle ecce- zioni proposte dalle parti, non avrebbe potuto dar luogo ad un errore di fatto, non configurabile in riferimento all'interpretazione degli atti di parte, la quale, richiedendo una complessa valutazione di ordine logico-giuridico, non circo- scritta alla ricostruzione del significato letterale delle espressioni usate, ma estesa anche all'individuazione degl'istituti di riferimento, può tradursi al più in un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 27/04/2018, n. 10184; 15/03/ 2018, n. 6405; Cass., Sez. lav., 10/03/1992, n. 2884).Squisitamente giuri- dica risulta invece la questione riguardante la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto e la conseguente configurabilità della relativa deduzione come mera difesa, anziché come eccezione in senso stretto, in ordine alla quale la giurisprudenza di legittimità ha d'altronde precisato che il relativo potere è esercitabile da parte del giudice soltanto in presenza di fatti ritualmente in- trodotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche sotto il profilo temporale, il loro ingresso nel processo, non potendo il rilievo fondarsisu fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introdu- zione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito (cfr. Cass., Sez. lav., 23/11/2021, n. 36353; 27/04/2021, n. 11106; Cass., Sez. I, 9/01/2013, n. 350). 1.3. Sotto un diverso profilo, poi, il superamento del limite di fido non può essere considerato neppure un fattore determinantedel ragionamento seguito dalla ordinanza impugnata per giungere all'affermazione della legitti- mità del recesso dall'apertura di credito, avendo questa Corte posto in risalto, a sostegno di tale conclusione, anche la conformità del comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] all'art. 1845 cod. civ., il quale consente, nei rapporti a tempo indeterminato, il recesso ad nutumda parte del contraente, salvo il preavviso, nonché l'atteggiamento di tolleranza dimostrato dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], a fronte del ripetuto ed ingiustificato superamento del predetto limite da parte del cliente.Tale considerazione , configurabile come la vera ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, consente di negare portata decisiva anche al rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla rinegoziazione del credito, la cui asserita contrarietà alla buona fede nell'esecuzione del contratto non può dirsi d'altronde in alcun modo trascurata dalla decisione in esame: questa Corte, infatti, nel confer- mare la legittimità del recesso della [OSCURATO:PERSONA] dall'apertura di credito, ha oppor- tunamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui la predetta condotta in tanto può essere ritenuta contraria al canone della buona fede, in quanto assuma connotati d'imprevedibilità ed arbitrarietà, ponendosi in contrasto con la ragionevole aspettativa del cliente che, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] ed all'assoluta norma- lità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista per il tempo previsto, e non sia dunque pronto a restituire in qual- siasi momento le somme utilizzate (cfr. Cass., Sez. I, 24/08/2016, n. 17291). Nel censurare i predetti rilievi, il ricorrente non è in grado d'individuare circostanze di fatto supposte o negate dall'ordinanza impugnata in contrasto con le risultanze degli atti di causa, ma si limita ad insistere sulla contrarietà del recesso alla buona fede, evidenziando l'arbitrarietà della condotta della [OSCURATO:PERSONA], la quale gli avrebbe concesso il termine per il rientro dallo sconfina- mento dopo averglichiesto il ripianamento dell'intera esposizione debitoria: in tal modo, egli dimostra di voler sollecitare, attraverso l'apparente dedu- zione del vizio di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., una diversa valutazione dei fatti, non consentita non solo in sede d'impugnazione per revocazione, ma neppure in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. 1.4. Quanto infine al lamentato travisamento dei primi due motivi di ri- corso, è appena il caso di richiamare il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revocazione delle sentenze di cassa- zione, secondo cui le stesse non possono costituire oggetto d'impugnazione, con tale mezzo, in base all'assunto che abbiano male interpretato o valutato il contenuto dei motivi di ricorso, dal momento che tale vizio verrebbe a con- figurarsi non già come un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., bensì come un erroredi giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2017, n. 8615; 15/06/2012, n. 9835). Conformemente a tale principio, è stato escluso, in particolare, che possa costituire motivo di revocazione il giudizio in ordine alla violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso dalla sentenza impugnata in relazione all'omessa indicazione e trascrizione, a corredo delle censure proposte dinanzi a questa Corte,degli elementi di fatto e dei documenti asseritamente trascurati dal giudice d'appello (cfr. Cass., Sez. lav., 12/10/2022, n. 29750; Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17179; Cass., Sez. VI, 31/08/2017, n. 20635). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sus