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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2019

Cassazione n. 06561/2023

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la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 37150 - 2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; ricorrente- 2023 contro 43 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, via GAVORRANO N. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- avverso la sentenza n. 2066/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 05/06/2019 R.G. n. 6837/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo in parte l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], insegnante di religione nella scuola pubblica, contro la sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 122 del 2013, ha condannato il MIUR a corrispondere alla ricorrente, in misura di sei mensilità di retribuzione globale di fatto, il risarcimento del danno per la reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti a tempo determinato; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione delle parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3"; la P.A. ricorrente richiama la disciplina dettata dalla legge n. 186 del 2003 e deduce, in sintesi, che i contratti dedotti in giudizio non possono essere imputati, in assenza di allegazione e prova, alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all'assunzione a tempo indeterminato e per la quale l'amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale; rileva che sarebbe stato onere di [OSCURATO:PERSONA] dedurre e dimostrare che la vacanza, dalla quale era dipesa la necessità di ricorrere all'assunzione a tempo determinato, era da ricondurre alla menzionata quota del 70%; tale motivo va disatteso in tutte le sue articolazioni; questa S.C., con plurime concordanti decisioni - rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento - richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. c.p.c.

Cass., n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 - sono stati enunciati i principi di diritto di seguito trascritti: "nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d.

Igs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"; negli stessi termini dei principi sopra citati, possono menzionarsi anche Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022; infondatamente il MIUR sostiene poi che sarebbe spettato ai docenti addurre e comprovare la violazione delle regole speciali di reclutamento e l'esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale; è pacifico, infatti, anche dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la legge n. 186 del 2003, è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che sono all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie, ed in ciò sta l'abuso lesivo dell'[OSCURATO:PERSONA], che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o, comunque, senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore; in questa situazione, in cui è positivamente certo il reiterarsi di contratti a termine ben oltre il triennio senza indizio di concorso, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (nella distribuzione dell'onere probatorio) né, tanto meno, dell'art. 115 c.p.c., dovendo, al riguardo, ricordarsi il consolidato orientamento di questa S.C., secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e, dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall'art. 360, co. 1, n. 5 o n. 4 c.p.c. (vedi, per tutte: nel § 5 di Cass. n. 35666/2021); le spese restano regolate, nei riguardi della controricorrente, secondo soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi antistatari; nulla è a disporsi con riguardo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l'Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, Cass., SU, n. 9938/2014; Cass., SU, n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il MIUR al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3.500,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 37150 - 2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; ricorrente- 2023 contro 43 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, via GAVORRANO N. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- avverso la sentenza n. 2066/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 05/06/2019 R.G. n. 6837/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo in parte l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], insegnante di religione nella scuola pubblica, contro la sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 122 del 2013, ha condannato il MIUR a corrispondere alla ricorrente, in misura di sei mensilità di retribuzione globale di fatto, il risarcimento del danno per la reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti a tempo determinato; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione delle parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3"; la P.A. ricorrente richiama la disciplina dettata dalla legge n. 186 del 2003 e deduce, in sintesi, che i contratti dedotti in giudizio non possono essere imputati, in assenza di allegazione e prova, alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all'assunzione a tempo indeterminato e per la quale l'amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale; rileva che sarebbe stato onere di [OSCURATO:PERSONA] dedurre e dimostrare che la vacanza, dalla quale era dipesa la necessità di ricorrere all'assunzione a tempo determinato, era da ricondurre alla menzionata quota del 70%; tale motivo va disatteso in tutte le sue articolazioni; questa S.C., con plurime concordanti decisioni - rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento - richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. c.p.c. Cass., n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 - sono stati enunciati i principi di diritto di seguito trascritti: "nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"; negli stessi termini dei principi sopra citati, possono menzionarsi anche Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022; infondatamente il MIUR sostiene poi che sarebbe spettato ai docenti addurre e comprovare la violazione delle regole speciali di reclutamento e l'esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale; è pacifico, infatti, anche dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la legge n. 186 del 2003, è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che sono all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie, ed in ciò sta l'abuso lesivo dell'[OSCURATO:PERSONA], che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o, comunque, senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore; in questa situazione, in cui è positivamente certo il reiterarsi di contratti a termine ben oltre il triennio senza indizio di concorso, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (nella distribuzione dell'onere probatorio) né, tanto meno, dell'art. 115 c.p.c., dovendo, al riguardo, ricordarsi il consolidato orientamento di questa S.C., secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e, dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall'art. 360, co. 1, n. 5 o n. 4 c.p.c. (vedi, per tutte: nel § 5 di Cass. n. 35666/2021); le spese restano regolate, nei riguardi della controricorrente, secondo soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi antistatari; nulla è a disporsi con riguardo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l'Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, Cass., SU, n. 9938/2014; Cass., SU, n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il MIUR al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3.500,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, spe
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