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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 23328/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso 26286-2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.26286/2015 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - -controricorrente– verso la sentenza n. 632/19/2015 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO,depositata il 31/3/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] l’Unione dei Comuni di Megliadina propon e ricorso , affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 67/2/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Padova in accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2006-2007; la contribuente resiste con controricorso; con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 20.3.2019 la causa è stata rinviata per consentire alla contribuente, a seguito di relativa istanza, di aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 conv. qualora la ricorrente avesse deliberato, entro il 31.3.2019, di addivenire ad essa, a cui non ha fatto seguito alcun deposito di documentazione da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. b, 5 e 10 D.Lgs. n. 504/1992, art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. n. 203/2005, conv., art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, conv., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360 , comma 1, numero 5, cod. proc. civ., lamentando che avrebbe errato la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che il solo inserimento dell’immobile della contribuente nel P.R.G., pur in vigenza del vincolo dell’impianto di reimboschimento, non poteva costituire il presupposto per l’applicazione dell’ICI quale area edificabile a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

1.2. va premesso che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza divincoli o destinazioniurbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazioneurbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di talivincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativovalore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (cfr. Cass. n. 11853/2017; conf.

Cass. nn. 1465/2020, 11963/2019)

1.3. è stato altresì precisato, dunque, che in tema di ICI, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene non esclusa davincoli specifici, che possono incidere unicamente sulvalore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza divincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazioneurbanistica comunale (cfr. Cass. nn. 33012/2019, 23206/2019);

1.4. ne consegue che nel caso in esame, l’inserimento dell’immobile della contribuente nel P.R.G. tra le aree edificabile da urbanizzare, sebbene il terreno fosse già oggetto di vincolo di rimboschimento, non consentiva di escluderne l'edificabilità di fatto, e quindi la rilevanza giuridica ai fini della detta imposta;

2. il ricorso va dunque accolto, ritenuto assorbito il secondo (circa l’eccepita nullità della sentenza per extrapetizione relativamente alla mancata contestazione del valore imponibile dell’immobile da parte della contribuente) ed il terzo motivo, formulato in via subordinata, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese del presente giudizio P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di r icorso , assorbiti i rimanenti motivi;cassa l a sentenza impugnata e rinvia alla Commissione T ributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 26286-2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.26286/2015 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - -controricorrente– verso la sentenza n. 632/19/2015 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO,depositata il 31/3/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] l’Unione dei Comuni di Megliadina propon e ricorso , affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 67/2/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Padova in accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2006-2007; la contribuente resiste con controricorso; con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 20.3.2019 la causa è stata rinviata per consentire alla contribuente, a seguito di relativa istanza, di aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 conv. qualora la ricorrente avesse deliberato, entro il 31.3.2019, di addivenire ad essa, a cui non ha fatto seguito alcun deposito di documentazione da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. b, 5 e 10 D.Lgs. n. 504/1992, art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. n. 203/2005, conv., art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, conv., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360 , comma 1, numero 5, cod. proc. civ., lamentando che avrebbe errato la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che il solo inserimento dell’immobile della contribuente nel P.R.G., pur in vigenza del vincolo dell’impianto di reimboschimento, non poteva costituire il presupposto per l’applicazione dell’ICI quale area edificabile a destinazione industriale, artigianale e commerciale; 1.2. va premesso che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza divincoli o destinazioniurbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazioneurbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di talivincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativovalore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (cfr. Cass. n. 11853/2017; conf. Cass. nn. 1465/2020, 11963/2019) 1.3. è stato altresì precisato, dunque, che in tema di ICI, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene non esclusa davincoli specifici, che possono incidere unicamente sulvalore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza divincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazioneurbanistica comunale (cfr. Cass. nn. 33012/2019, 23206/2019); 1.4. ne consegue che nel caso in esame, l’inserimento dell’immobile della contribuente nel P.R.G. tra le aree edificabile da urbanizzare, sebbene il terreno fosse già oggetto di vincolo di rimboschimento, non consentiva di escluderne l'edificabilità di fatto, e quindi la rilevanza giuridica ai fini della detta imposta; 2. il ricorso va dunque accolto, ritenuto assorbito il secondo (circa l’eccepita nullità della sentenza per extrapetizione relativamente alla mancata contestazione del valore imponibile dell’immobile da parte della contribuente) ed il terzo motivo, formulato in via subordinata, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese del presente giudizio P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di r icorso , assorbiti i rimanenti motivi;cassa l a sentenza impugnata e rinvia alla Commissione T ributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modal