CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 1990
Cassazione n. 48999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1990 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha parzialmente riformato la condanna per il reato di introduzione nello Stato di monete falsificate commesso ai sensi dell'art. 455 cod. pen. e di tentata truffa, riconoscendo in favore dell'imputato la circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. e conseguentemente rideterminando la pena in mesi nove di reclusione ed euro 145 di multa; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione impugnata in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi nonché nella parte in cui ha ritenuto non necessaria una verifica della Banca d'Italia al fine di attestare la falsità della banconota, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il