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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 febbraio 2023

Cassazione n. 05839/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5312/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 55156/2022 depositata il11/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Milano convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della provincia di Como in data 14.12.2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, cittadino tunisino, in forza del decreto di espulsione –non impugnato - de l Prefetto della Provincia di Roma in data 09.04.2022, ai sensi dell’art. 13, c. 2, l. c) e art. 14 D. Lgs 286/98.

Con decreto del 12.01.2023, il Giudice di Pace di Milano prorogava di trenta giorni il trattenimento del [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’attestazione del Questore di Milano in ordine alle asserite gravi difficoltà negli accertamenti in ordine all’identità e alla nazionalità dello stesso, nonché nell’acquisizione dei documenti di viaggio, che la Questura aveva richiesto al Consolato con P.E.C. del 20.12.2022.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 2-3-2023 e affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Milano e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: «violazione art. 14, co. 5, d. lgs 286/1998, art. 112 c.p.c., art. 111 cost., art. 15, par. 6 dir. 2008/115/ce e illogicità’ e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei motivi per la proroga del trattenimento».

Deduce il ricorrente che la proroga del trattenimento è stata disposta in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, essendosi il Giudice di Pace limitato a richiamare le ragioni addotte a sostegno della richiesta, secondo cui sarebbe stata inoltrata al [OSCURATO:PERSONA], da parte della Questura di Milano, istanza di identificazione e rilascio di un documento di viaggio valido per il rimpatrio dell’espellendo, senza dare atto della non imputabilità del ritardo all’Amministrazione e senza motivare in ordine alla sussistenza o sopravvenienza di elementi concreti tali da fare apparire probabile l’identificazione, come richiesto dal comma 5 dell’art. 14 D. Lgs 286/1998.

Deduce che la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente e che le informazioni e la documentazione al Consolato erano state richieste solo in data 10.02.2023, ovvero lo stesso giorno in cui era stata avanzata la richiesta della seconda proroga del trattenimento.

Poiché la precedente richiesta al Consolato risaliva al 20.12.2022, ad avviso del ricorrente le asserite difficoltà che la Questura aveva incontrato nell’identifica zione e nel reperire i documenti di viaggio erano dipese unicamente dall’inerzia della stessa, protrattasi per quaranta giorni (dal 20.12.2022 al 10.02.2023).

Per tali ragioni, assume il ricorrente che non p ossa ritenersi parimenti sussistente la condizione prevista dall’art. 15, par. 6 della direttiva 2008/115/CE, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria,la quale ha rilevato che tale disposizione consente la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o della mancata cooperazione da parte dell'interessato, o dei ritardi nell'ottenimento.

Rileva il ricorrente cheda un lato risultava evidente la negligenza dell’Amministrazione, dall’altro vi era prova della sua collaborazione, poiché egli aveva depositato in udienza il proprio certificato di nascita.

2. Il motivo èin parte infondato e in parte inammissibile .

Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è carente di motivazione il provvedimento giudiziale di convalida, che individua la specifica situazione transitoria ostativa al rimpatrio o all'allontanamento mediante il richiamo per relationem all'istanza di proroga della Questura che, in quanto atto propulsivo del procedimento giurisdizionale, risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal suo difensore (Cass. 29758/2020).

Nella specie, con una motivazione sintetica ma che raggiunge il minimo costituzionale (Cass.

S.U. 8013/2014), il Giudice di Pace ha confutato il motivo di opposizione svolto dalla difesa, in ordine all’effettivo svolgimento di attività sollecitatoria della Questura presso il Consolato ai fini dell’identificazione dell’espellendo, nonché ha ritenuto, anche ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, che l’amministrazione avesse dimostrato di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per organizzare l’espulsione dello straniero, mediante invio di sollecito al consolato per l’acquisizione della documentazione identificativa.

D’altronde in ricorso neppure è compiutamente censurato il fatto, esplicitato nella richiesta di proroga, che l ’ identificazione presenta sse difficoltà, considerato altresì che il certificato di nascita era stato prodotto dall’odierno ricorrente solo in udienza, e peraltro egli espone di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], mentredagli atti della Questura risulterebbe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in definitiva, non sussiste il denunciato vizio motivazionale ed è inammissibile la censura nella parte in cui sollecita impropriamente il riesame dell’accertamento di fatto effettuato dal giudice di merito circa l’insussistenza di condotta negligente della Questura.

3. l ricorso va rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese.

Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13- bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5312/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 55156/2022 depositata il11/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Milano convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della provincia di Como in data 14.12.2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, cittadino tunisino, in forza del decreto di espulsione –non impugnato - de l Prefetto della Provincia di Roma in data 09.04.2022, ai sensi dell’art. 13, c. 2, l. c) e art. 14 D. Lgs 286/98. Con decreto del 12.01.2023, il Giudice di Pace di Milano prorogava di trenta giorni il trattenimento del [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’attestazione del Questore di Milano in ordine alle asserite gravi difficoltà negli accertamenti in ordine all’identità e alla nazionalità dello stesso, nonché nell’acquisizione dei documenti di viaggio, che la Questura aveva richiesto al Consolato con P.E.C. del 20.12.2022. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 2-3-2023 e affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Milano e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: «violazione art. 14, co. 5, d. lgs 286/1998, art. 112 c.p.c., art. 111 cost., art. 15, par. 6 dir. 2008/115/ce e illogicità’ e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei motivi per la proroga del trattenimento». Deduce il ricorrente che la proroga del trattenimento è stata disposta in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, essendosi il Giudice di Pace limitato a richiamare le ragioni addotte a sostegno della richiesta, secondo cui sarebbe stata inoltrata al [OSCURATO:PERSONA], da parte della Questura di Milano, istanza di identificazione e rilascio di un documento di viaggio valido per il rimpatrio dell’espellendo, senza dare atto della non imputabilità del ritardo all’Amministrazione e senza motivare in ordine alla sussistenza o sopravvenienza di elementi concreti tali da fare apparire probabile l’identificazione, come richiesto dal comma 5 dell’art. 14 D. Lgs 286/1998. Deduce che la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente e che le informazioni e la documentazione al Consolato erano state richieste solo in data 10.02.2023, ovvero lo stesso giorno in cui era stata avanzata la richiesta della seconda proroga del trattenimento. Poiché la precedente richiesta al Consolato risaliva al 20.12.2022, ad avviso del ricorrente le asserite difficoltà che la Questura aveva incontrato nell’identifica zione e nel reperire i documenti di viaggio erano dipese unicamente dall’inerzia della stessa, protrattasi per quaranta giorni (dal 20.12.2022 al 10.02.2023). Per tali ragioni, assume il ricorrente che non p ossa ritenersi parimenti sussistente la condizione prevista dall’art. 15, par. 6 della direttiva 2008/115/CE, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria,la quale ha rilevato che tale disposizione consente la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o della mancata cooperazione da parte dell'interessato, o dei ritardi nell'ottenimento. Rileva il ricorrente cheda un lato risultava evidente la negligenza dell’Amministrazione, dall’altro vi era prova della sua collaborazione, poiché egli aveva depositato in udienza il proprio certificato di nascita. 2. Il motivo èin parte infondato e in parte inammissibile . Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è carente di motivazione il provvedimento giudiziale di convalida, che individua la specifica situazione transitoria ostativa al rimpatrio o all'allontanamento mediante il richiamo per relationem all'istanza di proroga della Questura che, in quanto atto propulsivo del procedimento giurisdizionale, risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal suo difensore (Cass. 29758/2020). Nella specie, con una motivazione sintetica ma che raggiunge il minimo costituzionale (Cass. S.U. 8013/2014), il Giudice di Pace ha confutato il motivo di opposizione svolto dalla difesa, in ordine all’effettivo svolgimento di attività sollecitatoria della Questura presso il Consolato ai fini dell’identificazione dell’espellendo, nonché ha ritenuto, anche ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, che l’amministrazione avesse dimostrato di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per organizzare l’espulsione dello straniero, mediante invio di sollecito al consolato per l’acquisizione della documentazione identificativa. D’altronde in ricorso neppure è compiutamente censurato il fatto, esplicitato nella richiesta di proroga, che l ’ identificazione presenta sse difficoltà, considerato altresì che il certificato di nascita era stato prodotto dall’odierno ricorrente solo in udienza, e peraltro egli espone di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], mentredagli atti della Questura risulterebbe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in definitiva, non sussiste il denunciato vizio motivazionale ed è inammissibile la censura nella parte in cui sollecita impropriamente il riesame dell’accertamento di fatto effettuato dal giudice di merito circa l’insussistenza di condotta negligente della Questura. 3. l ricorso va rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13- bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato . P.Q.M
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