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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08076/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex legale rappresentante, ex liquidatore nonché ex socio unico della I.C.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]; - I ntimat o – avverso la sentenza n. 7781/7/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, depositata in data 21 dicembre 2020; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Cancellazione dal registro delle imprese – avviso di accertamento - notifica al socio Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex amministratore, ex liquidatore ed ex socio della I.C.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], impugnò, innanzi alla C.T.P. di Caltanisetta, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della detta società per riprese I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2005, conseguenti ad indebita deduzione di costi afferenti ad operazioni inesistenti.

La C.T.P. accolse ilricorso con sentenza n. 80 20 /2016, avverso la quale l'Agenzia delle entrate propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, che, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -che per legittimamente notificare, all'ex socio, un avviso di accertamento relativo a società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, occorre la prova (a carico dell'Agenzia delle entrate) «della distribuzione e dell'effettiva percezione del residuo attivo della liquidazione»; sicché, poiché nella specie «il residuo attivo era pari ad €18,80 che veniva attribuito all’unico socio, Sig. [OSCURATO:PERSONA]», la C.T.R. ne ha dedotto l'assenza dei presupposti per poter procedere alla valida notifica dell'atto impositivo (che aveva accertato un reddito imponibile di €660.450,00) nei confronti del contribuente .

Avverso la sentenza della C.T.R. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495 cod. civ., dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 110 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione del Genovese a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento per cui è causa e relativo alla I.C.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] per effetto del modesto residuo attivo -pari ad €18,80 - conseguen te alla cancellazione della detta società dal registro delle imprese.

2. Il ricorso è fondato.

3. Come osservato da questa Corte in analoga controversia vertente tra le medesime parti (Cass. n. 31240 del 2022), a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, la notifica dell'avviso di accertamento intestato alla società è correttamente eseguita nei confronti dei soci, relativamente ai quali si verifica, rispetto alle situazioni debitorie dell'ente estinto, un fenomeno di tipo successorio (Cass., Sez. 5, 15.3.2021, n. 7168).

Peraltro, a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, potendovi essere —come nel caso di operazioni occulte - la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (arg. da Cass., Sez. 5, 4.1.2022, n. 2, e Cass., Sez.

U., 15.1.2021, n. 619, in motivazione).

Va inoltre precisato che la questione circa l'eventuale limitazione di responsabilità dei soci attiene alla fase esecutiva della ripresa tributaria nei confronti di questi, mentre non incide sulla emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della società (arg. da Cass., Sez. 5, 5.11.2021, n. 31904, in motivazione, §§ 2.6 e ss.).

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex legale rappresentante, ex liquidatore nonché ex socio unico della I.C.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]; - I ntimat o – avverso la sentenza n. 7781/7/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, depositata in data 21 dicembre 2020; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Cancellazione dal registro delle imprese – avviso di accertamento - notifica al socio Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex amministratore, ex liquidatore ed ex socio della I.C.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], impugnò, innanzi alla C.T.P. di Caltanisetta, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della detta società per riprese I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2005, conseguenti ad indebita deduzione di costi afferenti ad operazioni inesistenti. La C.T.P. accolse ilricorso con sentenza n. 80 20 /2016, avverso la quale l'Agenzia delle entrate propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, che, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -che per legittimamente notificare, all'ex socio, un avviso di accertamento relativo a società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, occorre la prova (a carico dell'Agenzia delle entrate) «della distribuzione e dell'effettiva percezione del residuo attivo della liquidazione»; sicché, poiché nella specie «il residuo attivo era pari ad €18,80 che veniva attribuito all’unico socio, Sig. [OSCURATO:PERSONA]», la C.T.R. ne ha dedotto l'assenza dei presupposti per poter procedere alla valida notifica dell'atto impositivo (che aveva accertato un reddito imponibile di €660.450,00) nei confronti del contribuente . Avverso la sentenza della C.T.R. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495 cod. civ., dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 110 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione del Genovese a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento per cui è causa e relativo alla I.C.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] per effetto del modesto residuo attivo -pari ad €18,80 - conseguen te alla cancellazione della detta società dal registro delle imprese. 2. Il ricorso è fondato. 3. Come osservato da questa Corte in analoga controversia vertente tra le medesime parti (Cass. n. 31240 del 2022), a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, la notifica dell'avviso di accertamento intestato alla società è correttamente eseguita nei confronti dei soci, relativamente ai quali si verifica, rispetto alle situazioni debitorie dell'ente estinto, un fenomeno di tipo successorio (Cass., Sez. 5, 15.3.2021, n. 7168). Peraltro, a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, potendovi essere —come nel caso di operazioni occulte - la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (arg. da Cass., Sez. 5, 4.1.2022, n. 2, e Cass., Sez. U., 15.1.2021, n. 619, in motivazione). Va inoltre precisato che la questione circa l'eventuale limitazione di responsabilità dei soci attiene alla fase esecutiva della ripresa tributaria nei confronti di questi, mentre non incide sulla emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della società (arg. da Cass., Sez. 5, 5.11.2021, n. 31904, in motivazione, §§ 2.6 e ss.). 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del gi
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