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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23486/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21528/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 137, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 50/52 –intimato – Avverso l a sentenza n. 2768 /201 9 del la [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 21 novembre 201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 5 luglio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. In parziale accoglimento della opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. spiegata da [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pendente, è succeduta mortis causa [OSCURATO:PERSONA]) avverso l’atto di precetto intimato in forza di decreto ingiuntivo dal [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio sito in Viareggio, via [OSCURATO:PERSONA] n.50/52, il Tribunale di Lucca – sezione distaccata di Viareggio dichiarò [OSCURATO:PERSONA] obbligata al pagamento dieuro 11.144,21, oltre interessi, nei riguardi del predetto condominio.

2. L’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato inammissibile dalla decisione in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adue motivi ; benché ritualmente intimato, non svolge difese in grado di legittimità ilCondominio dell’edificio sito in Viareggio, via [OSCURATO:PERSONA] n.50/52.

4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 116, 132, 163, 164, 342 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3e 5, cod. proc. civ..

Si contesta la dichiarata inammissibilitàdell’appello per difetto di specificità dei motivi: si assume, in contrario, che «l’atto introduttivo di secondo grado rappresentava espressamente, in punto di diritto nelle pagine correnti da 19 a 43, come l’intimato atto di precetto del 23 agosto 2008 costituisse violazione di giudicati certificati originari, cui, nel more (sic)del giudizio, se ne sono aggiunti altri sopravvenuto e, sempre e comunque, tali da determinare l’inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento di esso».

1.1. La doglianza è inam missibile.

In tema diricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integrante error in procedendo e legittimante l’esercizio ad opera de l giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio dispecificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza.

Siffatti criteri, come scolpiti dal giudice eurounitario, sono realizzati con la trascrizione - essenziale e per la parte d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass.04/02/2022, n. 3612).

Con particolare riguardo all’ipotesi in cui venga denunciata al giudice di legittimità la statuizione sull’inammissibilità dell’appello (o di un motivo di esso) per difetto di specificità, parte ricorrente, onde prestare ossequio al principio di autonomia exart. 366 cod. proc. civ., ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritenga erronea tale statuizione ed è tenutaa riportare il contenuto dell’atto di appello (non potendosi limitare ad un generico rinvio allo stesso) nella misura necessaria a consentire alla Corte di comprendere il tenore di esso (cfr., oltre alla citata Cass. n. 3612 del 2022, Cass. 06/09/2021, n. 24048; Cass.23/12/2020, n. 29495; Cass. 29/09/2017, n. 22880).

Nelcaso, l’impugnante, limitandosi a richiamare sic et simpliciter il contenuto dell’atto di appello nei modi sopra descritti («nelle pagine r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] correnti da 19 a 43») ha radicalmente omesso di riferire (neanchein maniera sintetica) circa la formulazione dei motivi dell’appello illo temporeproposto, così mancando di illustrare in maniera pur minima (ancor prima che sufficiente e adeguata) la criticaal provvedimento di prime cure sottopostoal vaglio della Corte d’appello fiorentina.

Tale grave lacunosità narrativa, rendendo inintellegibile a questa Corte la comprensione dell’esatto oggetto del contendere, impedisce il vaglio sulla ravvisabilità delle dedotte violazioni di legge e, quindi, la verificasulla correttezza della statuizione resa da giudice territoriale.

2. Il secondo mezzo pros petta « violazione o falsa applicazione degli artt. 1105, 1109, 1120, 1121, 1129, 1132, 1135, 1136, 1137, 1325, 1341, 1345, 1346, 1418, 1421, 1422, 1441, 1442, 2697, 2699, 2700, 2909 cod. civ., art. 12 disp. prel. cod. civ., 31., 39, 324, 543, 615, 633, 642e ss. cod. proc. civ. e 124 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.».

L’impugnante assume, in sintesi, l’esistenza di propri controcrediti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nascenti da una serie di giudicati e lamenta la duplicazione delle pretesein suo danno. 2.1.In ordine a suddetti crediti la sentenza qui gravata ha ritenuto il motivo di appello inammissibile, siccome mancante di «concrete argomentazioni volte a confutare e contrastare»il decisum del primo giudice, fondato sulla non deducibilità in sede di opposizione alla esecuzione azionata in virtù di titolo di formazione giudiziale di «ragioni tendenti a dimostrare l’infondatezza del credito».

2.2. A fronte di ciò, la doglianza è inammissibile, per un duplice, concorrenteordine di considerazioni.

In primo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi della pronuncia, sopra illustrata.

La lunga dissertazione condotta in ricorso si compendia nella elencazione, infarcita di dati e non chiari riferimenti, di altre vicende r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudiziarie in corso o definite tra le parti, compiuta senza nemmeno specificare il momento di allegazione di dette circostanze nel giudizio di merito, ma soprattutto del tutto disancorata ed astratta dal percorso motivazionaledella sentenza impugnata.

In secondo luogo, perché esso concerneaffermazione non decisiva e priva di rilevanza nel ragionamento seguito dal giudicante, dacché espressamente estrinsecata «ad abundantiam»e dopo aver dichiarato la inammissibilità dell’impugnazione nel suo complesso.

Orbene, è noto che le argomentazioni sul merito impropriamente inserite in motivazione dopo una statuizione di inammissibilità della domanda (con cui il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi sulla controversia) sono ininfluenti ai fini della decisione, sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione che richieda un sindacato in ordine a siffatte argomentazioni di merito svolte ad abundantiam (sul tema, sulle orme di Cass., Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

U, 01/02/2021, n. 2155).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado, non avendo ivi l’intimatosvolto attività difensiva.

5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai s ensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso. r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21528/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 137, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 50/52 –intimato – Avverso l a sentenza n. 2768 /201 9 del la [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 21 novembre 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 5 luglio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale accoglimento della opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. spiegata da [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pendente, è succeduta mortis causa [OSCURATO:PERSONA]) avverso l’atto di precetto intimato in forza di decreto ingiuntivo dal [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio sito in Viareggio, via [OSCURATO:PERSONA] n.50/52, il Tribunale di Lucca – sezione distaccata di Viareggio dichiarò [OSCURATO:PERSONA] obbligata al pagamento dieuro 11.144,21, oltre interessi, nei riguardi del predetto condominio. 2. L’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato inammissibile dalla decisione in epigrafe indicata. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adue motivi ; benché ritualmente intimato, non svolge difese in grado di legittimità ilCondominio dell’edificio sito in Viareggio, via [OSCURATO:PERSONA] n.50/52. 4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 116, 132, 163, 164, 342 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3e 5, cod. proc. civ.. Si contesta la dichiarata inammissibilitàdell’appello per difetto di specificità dei motivi: si assume, in contrario, che «l’atto introduttivo di secondo grado rappresentava espressamente, in punto di diritto nelle pagine correnti da 19 a 43, come l’intimato atto di precetto del 23 agosto 2008 costituisse violazione di giudicati certificati originari, cui, nel more (sic)del giudizio, se ne sono aggiunti altri sopravvenuto e, sempre e comunque, tali da determinare l’inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento di esso». 1.1. La doglianza è inam missibile. In tema diricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integrante error in procedendo e legittimante l’esercizio ad opera de l giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio dispecificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Siffatti criteri, come scolpiti dal giudice eurounitario, sono realizzati con la trascrizione - essenziale e per la parte d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass.04/02/2022, n. 3612). Con particolare riguardo all’ipotesi in cui venga denunciata al giudice di legittimità la statuizione sull’inammissibilità dell’appello (o di un motivo di esso) per difetto di specificità, parte ricorrente, onde prestare ossequio al principio di autonomia exart. 366 cod. proc. civ., ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritenga erronea tale statuizione ed è tenutaa riportare il contenuto dell’atto di appello (non potendosi limitare ad un generico rinvio allo stesso) nella misura necessaria a consentire alla Corte di comprendere il tenore di esso (cfr., oltre alla citata Cass. n. 3612 del 2022, Cass. 06/09/2021, n. 24048; Cass.23/12/2020, n. 29495; Cass. 29/09/2017, n. 22880). Nelcaso, l’impugnante, limitandosi a richiamare sic et simpliciter il contenuto dell’atto di appello nei modi sopra descritti («nelle pagine r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] correnti da 19 a 43») ha radicalmente omesso di riferire (neanchein maniera sintetica) circa la formulazione dei motivi dell’appello illo temporeproposto, così mancando di illustrare in maniera pur minima (ancor prima che sufficiente e adeguata) la criticaal provvedimento di prime cure sottopostoal vaglio della Corte d’appello fiorentina. Tale grave lacunosità narrativa, rendendo inintellegibile a questa Corte la comprensione dell’esatto oggetto del contendere, impedisce il vaglio sulla ravvisabilità delle dedotte violazioni di legge e, quindi, la verificasulla correttezza della statuizione resa da giudice territoriale. 2. Il secondo mezzo pros petta « violazione o falsa applicazione degli artt. 1105, 1109, 1120, 1121, 1129, 1132, 1135, 1136, 1137, 1325, 1341, 1345, 1346, 1418, 1421, 1422, 1441, 1442, 2697, 2699, 2700, 2909 cod. civ., art. 12 disp. prel. cod. civ., 31., 39, 324, 543, 615, 633, 642e ss. cod. proc. civ. e 124 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.». L’impugnante assume, in sintesi, l’esistenza di propri controcrediti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nascenti da una serie di giudicati e lamenta la duplicazione delle pretesein suo danno. 2.1.In ordine a suddetti crediti la sentenza qui gravata ha ritenuto il motivo di appello inammissibile, siccome mancante di «concrete argomentazioni volte a confutare e contrastare»il decisum del primo giudice, fondato sulla non deducibilità in sede di opposizione alla esecuzione azionata in virtù di titolo di formazione giudiziale di «ragioni tendenti a dimostrare l’infondatezza del credito». 2.2. A fronte di ciò, la doglianza è inammissibile, per un duplice, concorrenteordine di considerazioni. In primo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi della pronuncia, sopra illustrata. La lunga dissertazione condotta in ricorso si compendia nella elencazione, infarcita di dati e non chiari riferimenti, di altre vicende r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudiziarie in corso o definite tra le parti, compiuta senza nemmeno specificare il momento di allegazione di dette circostanze nel giudizio di merito, ma soprattutto del tutto disancorata ed astratta dal percorso motivazionaledella sentenza impugnata. In secondo luogo, perché esso concerneaffermazione non decisiva e priva di rilevanza nel ragionamento seguito dal giudicante, dacché espressamente estrinsecata «ad abundantiam»e dopo aver dichiarato la inammissibilità dell’impugnazione nel suo complesso. Orbene, è noto che le argomentazioni sul merito impropriamente inserite in motivazione dopo una statuizione di inammissibilità della domanda (con cui il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi sulla controversia) sono ininfluenti ai fini della decisione, sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione che richieda un sindacato in ordine a siffatte argomentazioni di merito svolte ad abundantiam (sul tema, sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155). 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado, non avendo ivi l’intimatosvolto attività difensiva. 5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai s ensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. r.g. n. 21528/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previs
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