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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22233/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità ex art. 337 cod. pen. costituisce mera riproduzione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta oppositiva del ricorrente consistita nella fuga pericolosa, tale da porre attentare alla incolumità degli utenti della strada e degli stessi verbalizzanti, e la conseguente irrilevanza dell'assunzione della testimonianza della madre del ricorrente sul presupposto che la fuga sarebbe stata la diretta conseguenza della necessità di trasportare la donna in ospedale, evenienza di facile dimostrazione prospettata dalla sola difesa e mai dal Palumbo; che determinante risulta anche l'apprezzata insussistenza dello stato di necessità del trasporto della madre del ricorrente a cui avrebbe potuto provvedere adeguatamente il servizio "118"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità ex art. 337 cod. pen. costituisce mera riproduzione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta oppositiva del ricorrente consistita nella fuga pericolosa, tale da porre attentare alla incolumità degli utenti della strada e degli stessi verbalizzanti, e la conseguente irrilevanza dell'assunzione della testimonianza della madre del ricorrente sul presupposto che la fuga sarebbe stata la diretta conseguenza della necessità di trasportare la donna in ospedale, evenienza di facile dimostrazione prospettata dalla sola difesa e mai dal Palumbo; che determinante risulta anche l'apprezzata insussistenza dello stato di necessità del trasporto della madre del ricorrente a cui avrebbe potuto provvedere adeguatamente il servizio "118"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0
Sentenza Cassazione n. 22233/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris