Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 06894/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, che deduce la violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per mancato rinvio dell'udienza in appello per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, è manifestamente infondato nell'eventualità di 'rito cartolare', come nel caso di specie (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01); ritenuto che il secondo motivo (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; entità della pena) è manifestamente infondato poiché non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4), mentre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Secondo consolidato orientamento, nel caso di pena inferiore alla media edittale, è sufficiente che il giudice utilizzi espressioni come «pena congrua o pena equa» o «congruo aumento» (si veda, in proposito, pag. 4), dovendosi esigere maggiore impegno motivazionale solo in caso di sanzioni superiori a quella soglia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'ere e tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, che deduce la violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per mancato rinvio dell'udienza in appello per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, è manifestamente infondato nell'eventualità di 'rito cartolare', come nel caso di specie (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01); ritenuto che il secondo motivo (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; entità della pena) è manifestamente infondato poiché non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4), mentre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Secondo consolidato orientamento, nel caso di pena inferiore alla media edittale, è sufficiente che il giudice utilizzi espressioni come «pena congrua o pena equa» o «congruo aumento» (si veda, in proposito, pag. 4), dovendosi esigere maggiore impegno motivazionale solo in caso di sanzioni superiori a quella soglia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'ere e tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06894/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris