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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 36528/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata, in esito a giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, medesimo decreto, per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso netto di 28,83 kilogrammi (pari a 115.361 dosi singole medie), divisa in 28 panetti.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore che articola tre motivi.

2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, per non avere la sentenza impugnata escluso l'aggravante in parola richiamandosi solo al criterio matematico di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite Biondi del 2012, e, dunque, concentrandosi unicamente sul parametro quantitativo, senza valorizzare le circostanze del caso concreto che avrebbero potuto condurre alla esclusione dell'aggravante.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta che la Corte territoriale abbia motivato in maniera insufficiente ed illogica l'applicazione del massimo aumento della pena per effetto dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90.

La Corte di appello non ha posto rimedio alla lacuna del primo Giudice che non aveva in alcun modo giustificato il percorso sanzionatorio seguito per giustificare l'entità della pena per effetto dell'aggravante ad effetto speciale.

2.3. Con il terzo motivo, si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, riproponendo le medesime censure che sono state vagliate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione corretta e congrua.

Più volte infatti questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez.2, 7 maggio 2015 n.30918, Rv.264441; Sez.2, 5 febbraio 2014 n.13951, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, 28 maggio 2009 n.22445, Rv.244181).

2. Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza impugnata, nel verificare la sussistenza in concreto dei parametri quantitativi indicati dalla questa Corte di legittimità nella menzionata sentenza Biondi del 2012 e confermati dalla sentenza SS.UU. n.14722 del 2020, ha rimarcato che "il quantitativo espresso in 2 chilogrammi di principio attivo puro è di entità così eclatante e supera in maniera così netta ed evidente il parametro delle 2000 volte la quantità massima di principio attivo detenibile per uso personale (superato di oltre 11 volte), che non si vede con quale argomento possa escludersi la sussistenza dell'ingente quantità".

La fattispecie a giudizio non offriva dunque alcun margine di discrezionalità né alcun elemento da valutare favorevolmente ai fini della esclusione dell'aggravante contestata, che del resto non viene enunciato neppure nell'odierno ricorso, che si limita ad una generica critica della decisione di merito.

3. Quanto il secondo motivo, la Corte di Napoli - pur evidenziando l'incertezza del calcolo operato in prime cure - ha ritenuto la pena inflitta ampiamente giustificata "dall'enorme quantitativo di sostanza detenuta".

Si tratta di una motivazione sintetica ma sufficiente, incentrata sulla estrema gravità del fatto.

4. Quanto, infine, al terzo motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche - che secondo quanto si sostiene in ricorso dovevano essere concesse in considerazione del comportamento "collaborativo" tenuto dall'imputato - si osserva che i giudici di appello hanno, con ragionamento del tutto logico, rimarcato che la modalità del trasporto della droga, occultata in due doppifondi dell'autovettura del Loffredo, era chiaramente indicativo di strettissimi legami in essere con la criminalità organizzata, mentre l'ammissione del trasporto, avvenuta durante l'ispezione dell'auto da parte degli operanti, aveva potuto al massimo accelerare il rinvenimento che sarebbe comunque avvenuto.

Si tratta di una motivazione congrua, che non incorre nel denunciato vizio motivazionale prospettato nel ricorso, che si configura invece quando si è di fronte ad un percorso argomentativo viziato: nella specie i giudici di merito hanno ben spiegato gli elementi posti a base del calcolo della pena.

In proposito va ribadito il principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta. (così Sez.6, 31 marzo 2015 n.13809, Rv. 262965; Sez.2, 7 maggio 2015 n.30918, Rv.264441).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata, in esito a giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, medesimo decreto, per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso netto di 28,83 kilogrammi (pari a 115.361 dosi singole medie), divisa in 28 panetti. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore che articola tre motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, per non avere la sentenza impugnata escluso l'aggravante in parola richiamandosi solo al criterio matematico di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite Biondi del 2012, e, dunque, concentrandosi unicamente sul parametro quantitativo, senza valorizzare le circostanze del caso concreto che avrebbero potuto condurre alla esclusione dell'aggravante. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta che la Corte territoriale abbia motivato in maniera insufficiente ed illogica l'applicazione del massimo aumento della pena per effetto dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. La Corte di appello non ha posto rimedio alla lacuna del primo Giudice che non aveva in alcun modo giustificato il percorso sanzionatorio seguito per giustificare l'entità della pena per effetto dell'aggravante ad effetto speciale. 2.3. Con il terzo motivo, si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, riproponendo le medesime censure che sono state vagliate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione corretta e congrua. Più volte infatti questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez.2, 7 maggio 2015 n.30918, Rv.264441; Sez.2, 5 febbraio 2014 n.13951, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, 28 maggio 2009 n.22445, Rv.244181). 2. Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza impugnata, nel verificare la sussistenza in concreto dei parametri quantitativi indicati dalla questa Corte di legittimità nella menzionata sentenza Biondi del 2012 e confermati dalla sentenza SS.UU. n.14722 del 2020, ha rimarcato che "il quantitativo espresso in 2 chilogrammi di principio attivo puro è di entità così eclatante e supera in maniera così netta ed evidente il parametro delle 2000 volte la quantità massima di principio attivo detenibile per uso personale (superato di oltre 11 volte), che non si vede con quale argomento possa escludersi la sussistenza dell'ingente quantità". La fattispecie a giudizio non offriva dunque alcun margine di discrezionalità né alcun elemento da valutare favorevolmente ai fini della esclusione dell'aggravante contestata, che del resto non viene enunciato neppure nell'odierno ricorso, che si limita ad una generica critica della decisione di merito. 3. Quanto il secondo motivo, la Corte di Napoli - pur evidenziando l'incertezza del calcolo operato in prime cure - ha ritenuto la pena inflitta ampiamente giustificata "dall'enorme quantitativo di sostanza detenuta". Si tratta di una motivazione sintetica ma sufficiente, incentrata sulla estrema gravità del fatto. 4. Quanto, infine, al terzo motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche - che secondo quanto si sostiene in ricorso dovevano essere concesse in considerazione del comportamento "collaborativo" tenuto dall'imputato - si osserva che i giudici di appello hanno, con ragionamento del tutto logico, rimarcato che la modalità del trasporto della droga, occultata in due doppifondi dell'autovettura del Loffredo, era chiaramente indicativo di strettissimi legami in essere con la criminalità organizzata, mentre l'ammissione del trasporto, avvenuta durante l'ispezione dell'auto da parte degli operanti, aveva potuto al massimo accelerare il rinvenimento che sarebbe comunque avvenuto. Si tratta di una motivazione congrua, che non incorre nel denunciato vizio motivazionale prospettato nel ricorso, che si configura invece quando si è di fronte ad un percorso argomentativo viziato: nella specie i giudici di merito hanno ben spiegato gli elementi posti a base del calcolo della pena. In proposito va ribadito il principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta. (così Sez.6, 31 marzo 2015 n.13809, Rv. 262965; Sez.2, 7 maggio 2015 n.30918, Rv.264441). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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